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AGGIORNAMENTO DISPENSA “LA GESTIONE DELLE …

AGGIORNAMENTO DISPENSA LA GESTIONE DELLE CONVENZIONICON IL TERZO SETTORE (gennaio 2018)Davide BenintendeLa riforma del Terzo Settore - (prima parte) Cosa cambia in atteso, con l'entrata in vigore del D. lgs. n. 117/2017 (dal 3 agosto), stato approvato ilNuovo Codice del Terzo Settore, strumento che definisce il riordino e la revisione organica delladisciplina vigente in materia di enti del Terzo normativa il frutto di un lungo periodo di gestazione gi avviato con la Legge 6 giugno 2016,n. 106 recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per ladisciplina del servizio civile disegno di riforma tuttavia, per essere completato, necessita dell'emanazione di 20 decretiministeriali, anche se il nuovo Codice ne rappresenta l'ossatura e il tassello pi importante. Con il D. lgs. n. 117/2017, in particolare, si interviene cercando di portare a sistema e ridefiniremolteplici normative che interessano i soggetti appartenenti al Terzo settore e i rapporti con gli EntiLocali, nel tentativo di riunire in un vero e proprio corpus le norme che a vario titolo sonointervenute negli segnalano alcune principali novit :FINALITA' ED OBIETTIVI GENERALI: viene definita la finalit generale dell'azione normativache riguarda tutte le organizzazioni senza fini di lucro: sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadiniche concorrono, anche in forma associata, al perseguimento del bene comune, ad elevare i livelli dicittadinanza attiva, di

AGGIORNAMENTO DISPENSA “LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE” (gennaio 2018) Davide Benintende La riforma del Terzo Settore - (prima parte) Cosa cambia in sintesi.

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1 AGGIORNAMENTO DISPENSA LA GESTIONE DELLE CONVENZIONICON IL TERZO SETTORE (gennaio 2018)Davide BenintendeLa riforma del Terzo Settore - (prima parte) Cosa cambia in atteso, con l'entrata in vigore del D. lgs. n. 117/2017 (dal 3 agosto), stato approvato ilNuovo Codice del Terzo Settore, strumento che definisce il riordino e la revisione organica delladisciplina vigente in materia di enti del Terzo normativa il frutto di un lungo periodo di gestazione gi avviato con la Legge 6 giugno 2016,n. 106 recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per ladisciplina del servizio civile disegno di riforma tuttavia, per essere completato, necessita dell'emanazione di 20 decretiministeriali, anche se il nuovo Codice ne rappresenta l'ossatura e il tassello pi importante. Con il D. lgs. n. 117/2017, in particolare, si interviene cercando di portare a sistema e ridefiniremolteplici normative che interessano i soggetti appartenenti al Terzo settore e i rapporti con gli EntiLocali, nel tentativo di riunire in un vero e proprio corpus le norme che a vario titolo sonointervenute negli segnalano alcune principali novit :FINALITA' ED OBIETTIVI GENERALI: viene definita la finalit generale dell'azione normativache riguarda tutte le organizzazioni senza fini di lucro: sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadiniche concorrono, anche in forma associata, al perseguimento del bene comune, ad elevare i livelli dicittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione eil pieno sviluppo della persona, la valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazionelavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

2 ABROGAZIONE DI NORMATIVE QUADRO: vengono sostituite normative quadro stratificatenel corso di decenni, modificando ed integrando principi consolidati; tra le modificazioni pi significative si segnala l'abrogazione della normativa sul Volontariato (Legge n. 266/1991), quellasulle Associazioni di Promozione Sociale (Legge n. 383/2000), oltre che buona parte dellanormativa che regola le Onlus (D. lgs. n. 460/1997).QUALIFICAZIONE SOGGETTIVA: il Codice, per quanto riguarda gli aspetti di inquadramentosoggettivo, declina sette tipologie di enti che d'ora in poi defininti Enti del Terzo settore (ETS)come segue: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli entifilantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuosoccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti dicarattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, difinalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' diinteresse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o DI ESCLUSIONE.

3 Tra i soggetti esclusi dal nuovo Codice figurano le Fondazionibancarie, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro, oltreche le Pubbliche UNICO NAZIONALE: viene istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore(RUNTS), che sostituisce e accorpa tutti gli elenchi precedenti, al quale dovrannoobbligatoriamente iscriversi i soggetti che vorranno appartenere al Terzo settore come definito dallanuova normativa. Il RUNTS avr sede presso il Ministero DELLE Politiche sociali, ma sar gestito eaggiornato a livello regionale. OBBLIGHI: gli ETS, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, sono tenuti al rispetto di obblighi relativi aiprincipi di democrazia interna, la destinazione di eventuali utili, la trasparenza nei bilanci, i rapportidi lavoro assunti con soci o collaboratori, l'applicazione dei relativi contratti di lavoro e il sistemastipendiale applicato, il regime assicurativo cui sono sottoposti i volontari, la destinazione deglieventuali ' DI INTERESSE GENERALE AMMESSE: il Codice definisce la mission degli ETSperimetrandone per la prima volta in modo preciso l'ambito di operativit , tramite la definizione diun sistema complesso di attivit di interesse generale volte al perseguimento, senza fini di lucro,di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale cui sono sottoposti tali Enti, cercando diincludere sia gli elementi di interesse sociale tradizionali, ma anche quelli nati pi recentemente.

4 GliETS (diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali) devono svolgere in viaesclusiva o principale una DELLE seguenti attivit che possono essere aggiornate con DPCM suproposta del Ministro del Lavoro e DELLE Politiche Sociali. L'art. 5 del Codice, in particolare,definisce ben 26 campi di attivit ammessi: a) interventi e servizi sociali (legge n. 328/2000),interventi, servizi e prestazioni Legge n. 104/1992 e Legge n. 112/2016; b) interventi e prestazionisanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie DPCM 14/2/2001; d) educazione, istruzione e formazioneprofessionale Legge n. 53/2003 nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita'educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dellecondizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale DELLE risorse naturali, conesclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, specialie pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio D.

5 42/2004 (Codice Beni Culturali); g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricercascientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e GESTIONE di attivita' culturali,artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione ediffusione della cultura e della pratica del volontariato; j) radiodiffusione sonora a caratterecomunitario Legge n. 223/1990; k) organizzazione e GESTIONE di attivita' turistiche di interessesociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione delladispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e alcontrasto della poverta' educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enticomposti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazioneallo sviluppo, ai Legge n. 125/2014; o) attivita' commerciali, produttive, di educazione einformazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi dicertificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale; p) servizifinalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e DELLE persone(disciplina in materia di impresa sociale Legge n.

6 106/2016), q) alloggio sociale (decretoMinistero DELLE infrastrutture del 22 aprile 2008), nonche' ogni altra attivita' di carattereresidenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi olavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura socialeLegge n. 141/2015; t) organizzazione e GESTIONE di attivita' sportive dilettantistiche; u)beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti Legge n. 166/2016, oerogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interessegenerale; v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza edella difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione DELLE pari opportunita' e delleiniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi Legge n.

7 53/2000 e i gruppi di acquistosolidale Legge n. 244/2007; x) cura di procedure di adozione internazionale Legge n. 184/1983;y) protezione civile legge n. 225/1992; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beniconfiscati alla criminalita' organizzata. La riforma del Terzo Settore (seconda parte) - nuove associazioni di volontariatoe di promozione l'entrata in vigore del Codice del terzo settore D. lgs. n. 117/2017 si assiste ad una ridefinizionedei principali soggetti associativi, quali le associazioni di volontariato (ODV) dapprima approvatecon la L. 266/1991, ed in seguito le associazioni di promozione sociale (APS) introdotte nell'anno2000 con la Legge n. 383, normative che ora vengono entrambe abrogate dall'art. 102, comma 1, delnuovo organizzaioni trovano ora spazio nell'ambito dei cd. enti del terzo settore (ETS), ricompresi agliartt. 32 e seguenti del 1991 il legislatore aveva definito in relazione alle ODV gli elementi distintivi e caratterizzantidi tali organismi; essi dovevano esercitare attivit prestate in modo personale, spontaneo e gratuitoda parte dei soci volontari secondo il principio attivit erano intese nella logica della solidariet esterna a favore di terzi come previsto dall' della Legge n.

8 266/1991 secondo cui per attivit di volontariato deve intendersi quella prestata (a per attivit di volontariato deve intendersi quella prestata (asoggeti esterni) in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontariosoggeti esterni) in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontariofa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidariet (esterna). fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidariet (esterna). Dopo ben nove anni, nel 2000 il legislatore, consapevole dei limiti della disciplina del volontariato,Dopo ben nove anni, nel 2000 il legislatore, consapevole dei limiti della disciplina del volontariato,al fini di rappresentare le esigenze di attivit rivolte anche a favore dei soci definisce la promozioneal fini di rappresentare le esigenze di attivit rivolte anche a favore dei soci definisce la promozionesociale DELLE APS con l'art. 2 della Legge n.

9 383/2000: Sono considerate associazioni disociale DELLE APS con l'art. 2 della Legge n. 383/2000: Sono considerate associazioni dipromozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loropromozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i lorocoordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attivit di utilit sociale a favore dicoordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attivit di utilit sociale a favore diassociati o di terzi, senza finalit di lucro e nel pieno rispetto della libert e dignit degli associati associati o di terzi, senza finalit di lucro e nel pieno rispetto della libert e dignit degli associati in accordo al principio mutualistico e accordo al principio mutualistico e nuovo Codice prevede ora che le organizzazioni di volontariato ODV possano svolgere una delleattivit elencate all art. 5 prevalentemente in favore di terzi, mentre le associazioni di promozionesociale APS possono svolgere le medesime attivit in favore dei propri associati, di loro familiari odi terzi, riducendo in tal modo la differenza di attivit prevista in precedenza rispetto le duetipologie la L.

10 266/1991 riteneva che ogni ODV potesse liberamente costituirsi, secondo la formagiuridica ritenuta piu' adeguata rispetto al perseguimento dei propri fini, mentre il nuovo codiceprevede la possibilit di costituzione solo in forma di associazione riconosciuta e non riconosciuta. Il Codice introduce poi una limitazione numerica dei componenti: le associazioni dovranno avereun numero di associati persone fisiche non inferiore a sette o un numero di associati altreorganizzazioni di volontariato non inferiore a tre, superando pertanto anche il precedentepresupposto che gli associati potevano essere solo persone fisiche volontarie. L'art. 32, secondo comma del Codice prevede infatti che associati possano essere anche altri enti delterzo settore, o soggetti non iscritti al registro purch senza scopo di lucro, con il solo limite che illoro numero non sia superiore al 50% DELLE organizzazioni di volontariato nella previgente normativa di settore gli associati potevano essere solo volontari e leorganizzazioni potevano assumere soggetti terzi quali lavoratori dipendenti o avvalersi diprestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamentooppure occorrenti a qualificare o specializzare l attivit da esse svolta.


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