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Articolo 2087 del codice civile. L’obbligo del datore …

1 Articolo 2087 del codice civile . L obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale di Rolando Dubini Indice 1. Aspetti generali 2. Contenuto dell'art. 2087 Irrilevanza della fattibilit economica Obbligo di ricorrere ad esperti competenti Obbligo di attuare le misure tecniche prescritte dalle circolari ministeriali Obbligo di munire le macchine dei pi progrediti dispositivi di sicurezza Concreta attuabilit o massima sicurezza tecnologicamente fattibile? Onere della prova del danno derivante dalla violazione dell'art. 2087 3. Art. 2087 a art. 3 D. Lgs. n. 626/94: i principi gerarchicamente ordinati della prevenzione 4.

1 Articolo 2087 del codice civile. L’obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile.

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1 1 Articolo 2087 del codice civile . L obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale di Rolando Dubini Indice 1. Aspetti generali 2. Contenuto dell'art. 2087 Irrilevanza della fattibilit economica Obbligo di ricorrere ad esperti competenti Obbligo di attuare le misure tecniche prescritte dalle circolari ministeriali Obbligo di munire le macchine dei pi progrediti dispositivi di sicurezza Concreta attuabilit o massima sicurezza tecnologicamente fattibile? Onere della prova del danno derivante dalla violazione dell'art. 2087 3. Art. 2087 a art. 3 D. Lgs. n. 626/94: i principi gerarchicamente ordinati della prevenzione 4.

2 Protezione dal rumore e obbligo di attuare le necessarie misure tecniche, e le misure organizzative e procedurali concretamente attuabili Aspetti generali Misure concretamente attuabili 5. Applicazione pratiche del principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile nelle sentenza della Corte di Cassazione Obbligo di sicurezza in se del luogo di lavoro L obbligo di controllare ed esigere che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) vengano utilizzati Diritti dei lavoratori per la tutela dei propri diritti Subappalto: responsabilit dell appaltatore Responsabilit del datore di lavoro dell impresa subappaltatrice Appalto vietato di manodopera Art. 2087 e tutela impiegato coinvolto in rapine Danno da amianto Mobbing e art.

3 2087 Discriminazione sessuale e art. 2087 Molestie sessuali Fumo passivo Irrilevanza dell omessa contestazione da parte dell organo di vigilanza Segnaletica Obbligo di informazione Obbligo di manutenzione Distacco Obbligo di sorveglianza del lavoratore inesperto Violazione dell'art. 2087 del codice civile ed onere della prova Tutela del lavoratore anche contro la sua stessa imperizia e negligenza. Tutela contro l eccessivo carico di lavoro Azione in giudizio del lavoratore singolo per la tutela delle condizioni di lavoro ex artt. 2087 2 6. Bibliografia 1. Aspetti generali In materia di tutela del lavoratore, il sistema legislativo prevede che sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere, espresso dall' , la cui violazione fonte di responsabilit extra-contrattuale, sia il pi specifico obbligo di protezione dell'integrit psico-fisica del lavoratore sancito dall' ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro , la cui violazione fonte di responsabilit contrattuale; sicch il danno biologico, inteso come danno al integrit psicofisica della persona in se considerato, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione, pu in astratto conseguire sia all'una che all'altra responsabilit.

4 A tale conclusione deve pervenirsi considerando che l'integrit psicofisica e morale dell'individuo trova riconoscimento giuridico non solo quale interesse tutelato da leggi ordinarie ( si pensi agli artt. 581, 582, 590 e 185 o al ) e da leggi speciali (come l' dello statuto dei lavoratori) , ma addirittura da norme di rango costituzionale, quali quelle contenute nell' Cost. che garantisce la salute come fondamentale diritto dell'individuo, nell' che pone precisi limiti alt' esplicazione dell'iniziativa economica privata stabilendo, fra altro, che la stessa non pu svolgersi "in modo da arrecare danno alla dignit umana e nell' che tutela i diritti inviolabili dell'uomo anche "nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalit " e richiede l'adempimento dei doveri di solidariet sociale [Corte di Cassazione, Sezione lavoro , sentenza 2 maggio 2000 ].

5 L Articolo 2087 del codice civile cristallino e reciso nell intimare all imprenditore un impegno [per la sicurezza del lavoratore - ] spinto fino agli ultimi confini tracciati da particolarit del lavoro , esperienza e tecnica (Raffaele Guariniello, Se il lavoro uccide, Einaudi, Torino 1983, pag. 103]. Tale indicazione di pregnante spessore ermeneutico, adatta a fungere da irrinunciabile chiave di lettura delle singole norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro (op. cit.) Questo perch nel crogiolo dell'art. 2087 a segnare lo spartiacque tra possibile e impossibile interviene lo stato di avanzamento della tecnologia prevenzionale (riferita, naturalmente, alla particolare lavorazione e filtrata dalle esperienze condotte in passato) : si delinea, cos , un principio cardinale dell intero sistema preventivo italiano, la massima sicurezza tecnologicamente fattibile (Guariniello, op.))

6 Cit. pagg. 101-102). Guariniello conclude la sua analisi giudicando pregevoli le parole della Cassazione in una sentenza del 15 marzo 1982 in causa Galli: alla norma che impone un certo dispositivo di sicurezza si affianca il principio generale del neminem laedere , il quale richiede che il dispositivo risponda nel miglior modo a tutelare la sicurezza dei lavoratori, realizzando i pi avanzati ritrovati tecnici in relazione alle continue scoperte della scienza moderna . L Articolo 2087 del codice civile cronologicamente antecedente la Carta Costituzionale, e tuttavia ne specifica attuazione nell ambito della tutela della integrit fisica e psichica del lavoratore. Perci per una corretta analisi degli obblighi desumibili dall'art. 2087 occorre partire da alcuni fondamentali precetti costituzionali.

7 [I fondamentali principi costituzionali] La Costituzione contiene principi fondamentali e inderogabili quali la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35), il riconoscimento della tutela della salute come diritto dell'individuo (autonomo diritto, primario e assoluto, risarcibile) e fondamentale interesse della societ (art. 32) e un vincolo insuperabile per l'iniziativa economica privata, che libera ma non pu svolgersi in contrasto con l'utilit sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert , alla dignit umana (art. 41 c. 2). Questi articoli trovano, come anticipato in premessa, una loro specifica applicazione nell'art. 2087 del codice civile che stabilisce l' obbligo della massima sicurezza sicurezza tecnologicamente fattibile a carico del datore di lavoro .

8 Difatti tale Articolo dispone che l'imprenditore tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le 3misure che, secondo la particolarit del lavoro , esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrit fisica e la personalit morale dei prestatori di lavoro . Tale obbligo preventivo di carattere generale esige dal datore di lavoro il positivo apprestamento dei mezzi idonei ai fini della sicurezza. In tal senso, i valori espressi dall'art. 41 della Costituzione giustificano una valutazione negativa, da parte del legislatore, dei comportamenti dell'imprenditore che, per imprudenza, negligenza o imperizia, non si adoperi, anche al di l degli obblighi specificamente sanzionati, per ridurre l'esposizione al rischio dei propri dipendenti (Corte costituzionale, 18 luglio 1996 n.)

9 312). [Effettivit dell'art. 2087 ] Come precisa opportunamente Alessandro Bonfini [La sicurezza del lavoro nella Pubblica Amministrazione], mentre sul piano astratto la formulazione dell'art. 2087 assicura l'obiettivo della "massima sicurezza tecnologicamente possibile", sul piano della effettivit la norma ha invece fallito il raggiungimento dello scopo che si prefiggeva, ovvero quello dell'adattamento automatico della legislazione vigente ai mutamenti tecnologici. Infatti, il precetto stato utilizzato non gi sotto il profilo prevenzionale - cio per ottenere l'attuazione delle misure necessarie alla sicurezza - quanto piuttosto a posteriori, cio in sede di azione giudiziaria da parte del datore di lavoro . In tal senso la giurisprudenza ha valorizzato al massimo le potenzialit operative della norma laddove ha rilevato che la previsione dell'art.

10 2087 comporta che al lavoratore sia sufficiente provare il danno ed il nesso causale, spettando alla controparte la dimostrazione di avere fatto tutto il possibile per evitare lo stesso: peraltro, il datore di lavoro tenuto ad un'attivit di controllo e di vigilanza costante volta (Cfr. Cass. 8 febbraio 1993, ) ad impedire comportamenti del lavoratore tali da rendere inutili od insufficienti le cautele tecniche apprestate e deve adottare, se necessario, sanzioni di carattere disciplinare anche di carattere espulsivo, come il licenziamento (Cfr. Cass. 8 febbraio 1993, ) . [La colpa del lavoratore non elide la responsabilit del datore di lavoro ] Possiamo qui accennare alla fondamentale acquisizione giusprudenziale in forza della quale tale obbligo di vigilanza fa s la colpa del lavoratore non fa venir meno la responsabilit del datore di lavoro : ci possibile solo nell'ipotesi in cui il lavoratore adotti una condotta assolutamente imprevedibile, cio esegua il proprio lavoro con modalit del tutto anomale, atipiche e del tutto imprevedibili.


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