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* A cura dell’Ufficio Stampa Sentenza n. 196/2008 …

1 * A cura dell Ufficio Stampa Sentenza n. 196/2008 sezione GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Nella persona del Referendario Dott. Giovanni Comite. Sentenza sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 23615 del registro di segreteria, promosso ad istanza del sig. V. D., nato, xxx, rappresentato e difeso, in virt di mandato a margine dell atto introduttivo del giudizio, dall avv. Saveria Aversa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, a Venezia Mestre, in corso del Popolo , contro l Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica ( ), sede Nazionale/Generale di Roma e provinciale di Venezia, in persona del rappresentante legale , per <l accertamento del beneficio previ

1 * A cura dell’Ufficio Stampa Sentenza n. 196/2008 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Nella persona del Referendario Dott.

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1 1 * A cura dell Ufficio Stampa Sentenza n. 196/2008 sezione GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Nella persona del Referendario Dott. Giovanni Comite. Sentenza sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 23615 del registro di segreteria, promosso ad istanza del sig. V. D., nato, xxx, rappresentato e difeso, in virt di mandato a margine dell atto introduttivo del giudizio, dall avv. Saveria Aversa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, a Venezia Mestre, in corso del Popolo , contro l Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica ( ), sede Nazionale/Generale di Roma e provinciale di Venezia, in persona del rappresentante legale , per <l accertamento del beneficio previdenziale di cui all art.

2 13, comma 8, della legge >. Considerato in FATTO Con il ricorso in epigrafe rubricato, ritualmente notificato e depositato l 11 gennaio 2005, il sig. V. D., gi alle dipendenze, dal gennaio 1957 al febbraio 1970, della Societ Omissis, ora Omissis , collocato a riposo a far tempo dal 01 gennaio 1996, si gravava: della determinazione , del 09 febbraio 2004, con la quale l INPDAP provinciale di Venezia negava l applicazione dei benefici previsti dall art. 13, comma 8, della legge , relativamente all attivit lavorativa prestata con esposizione all amianto, in quanto la relativa domanda di valorizzazione, prodotta il 27 giugno 2003, <.

3 Era stata presentata dopo la cessazione dal servizio, in qualit gi di pensionato>; nonch del silenzio rifiuto formatosi a seguito del ricorso gerarchico presentato al Comitato di Vigilanza INPDAP, con atto pervenuto il 23 febbraio 2004. Deduceva di aver prestato lavoro subordinato sulle navi della succitata Societ Omissis, ora Omissis , per i primi due anni come mozzo: <..durante detta attivit stato adibito alla pulizia dei motori ed alla rimozione ed alla scoibentazione delle tubature>. Successivamente, imbarcatosi per altri sei anni, stato occupato come carbonaio, svolgendo le medesime mansioni di mozzo.

4 Infine, per altri quattro anni, stato occupato quale fuochista e adibito alla pulizia dei motori ed alla rimozione della coibentazione, nonch alla scoibentazione delle tubature, alla manutenzione delle caldaie ed alla ingrassatura dei motori. Dal 1968 al 1969 stato incaricato, nel porto, della pulizia delle navi. Al termine della predetta esperienza lavorativa stato assunto presso l Azienda n. 12 di Venezia: il relativo rapporto di servizio veniva risolto, per dimissioni volontarie, il 31 dicembre 1995. A far tempo dal 01 gennaio 1996, al ricorrente stata conferita la pensione ordinaria diretta di anzianit , determinata con il sistema retributivo.

5 Con ricorso prodotto al Tribunale Ordinario di Venezia, il 17 febbraio 1998, il pensionato evocava in giudizio l Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo ( ), al quale in precedenza era stato iscritto, al fine di accertare la dipendenza di malattia professionale da inalazione di polveri di amianto ed ottenere, cos , la concessione della relativa rendita. Con Sentenza , il Tribunale riconosceva il ricorrente affetto da 2 <pneumoconiosi> professionale, con invalidit permanente del 50%, attribuendogli il pertinente beneficio indennitario, che veniva posto a carico dell IPSEMA.

6 In ragione di quanto accertato, in termini di inalazione di fumi di carbone e di sostanze tossiche, con istanza, fatta pervenire all INPDAP, in data 27 giugno 2003, chiedeva l applicazione dell art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, ossia che il succitato periodo <..goda della maggiorazione ai fini pensionistici del coefficiente dell 1,5 e sia utilizzato per il ricalcolo della pensione>. La domanda veniva respinta, con la determinazione, oggi gravata, , del 09 febbraio 2004, atteso che <..solo il lavoratore poteva esercitare la facolt di valorizzare, ai fini pensionistici, i periodi di esposizione all >.

7 In punto di diritto il ricorrente denunciava l errata interpretazione dell art. 13, comma 7 ed 8, della legge 27 marzo 1992, , cos come modificato dagli artt. 1 bis ed 1, della legge 04 agosto 1993, , da parte dell INPDAP, che sosteneva la necessit , per il lavoratore, di dover presentare domanda, tesa all applicazione dei predetti benefici, in attivit di servizio. Rilevava, al riguardo, che il beneficio in parola, in termini di sua <ratio>, doveva essere <..riconosciuto a tutti i lavoratori, ancorch in pensione all atto dell entrata in vigore della legge, che in passato sono stati esposti ad >, soggiungeva, inoltre, che i limiti della concentrazione dell amianto avevano la funzione di indicare semplicemente alcune soglie di allarme nei confronti del rischio amiantifero, limiti aventi fini preventivi e non previdenziali.

8 In ragione di quanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: <Nel merito, accertato che il sig. V. D. ha lavorato dal gennaio 1957 al febbraio 1970 alle dipendenze della Societ Omissis, ora Omissis , e nel detto periodo stato esposto all amianto, e in ogni caso, per periodo ultradecennale; accertarsi, per l effetto, il vedersi riconosciuti i benefici di cui all art. 13, comma 8, della legge n. 257 conseguente rivalutazione dell intero periodo lavorativo o, del diverso periodo, comunque il coefficiente 1,5 e con erogazione delle prestazioni previdenziali conseguenti; per l effetto condannarsi l ricostruzione del trattamento pensionistico sulla base della diversa anzianit contributiva risultante interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda amministrativa>.

9 In via istruttoria subordinata, stante che i fatti sono gi stati accertati in sede civile, chiedeva disporsi l acquisizione dei documenti relativi alle indagini effettuate dallo SPISAL, ammettersi prova per testi, specificamente indicati, sulle circostanze di fatto esposte nel ricorso, nonch dispiegamento di medico legale sulla propria persona, onde accertare la natura e l entit dei danni permanenti sub ti e, in ulteriore subordine, tecnico ambientale al fine di accertare l esposizione qualificata.

10 Con memoria, riversata nel fascicolo processuale in data 11 agosto 2006, si costituiva in giudizio l provinciale di Venezia, che concludeva, in via principale e nel merito, per la reiezione della domanda, attesa la mancanza dei presupposti di legge; in via subordinata, nell ipotesi di accoglimento, eccepiva la prescrizione quinquennale delle differenze per ratei; in via istruttoria si opponeva alle richieste in quanto assolutamente generiche e fuorvianti, nonch alla prova testimoniale, <..cos come capitolata, in quanto tendente all accertamento di fatti che devono essere provati documentalmente, previa, ove occorra, acquisizione di notizie presso l Amministrazione datrice di lavoro>.


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