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attiemodellidipoliziagiudiziaria

Avvertenze La presente trattazione rispecchia esclusivamente l interpretazione dello scrivente e non impegna in alcun modo l Amministrazione dello Stato di appartenenza. Si invitano tutti gli operatori a verificare, al momento dell applicazione, gli eventuali mutamenti normativi e l orientamento dell Autorit Amministrativa o Giudiziaria Competente. Buon lavoro Dr. Elio SAVI LA CONTRAFFAZIONE VIOLAZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE CON PRONTUARIO E MODULISTICA La presente trattazione non ha un carattere esaustivo ma vuole rappresentare, almeno negli intenti, un vademecum utile per affrontare i controlli in tema di contraffazione.

In relazione invece al reato di cui all’art. 517 C.P., lo stesso si concretizza con la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o …

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1 Avvertenze La presente trattazione rispecchia esclusivamente l interpretazione dello scrivente e non impegna in alcun modo l Amministrazione dello Stato di appartenenza. Si invitano tutti gli operatori a verificare, al momento dell applicazione, gli eventuali mutamenti normativi e l orientamento dell Autorit Amministrativa o Giudiziaria Competente. Buon lavoro Dr. Elio SAVI LA CONTRAFFAZIONE VIOLAZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE CON PRONTUARIO E MODULISTICA La presente trattazione non ha un carattere esaustivo ma vuole rappresentare, almeno negli intenti, un vademecum utile per affrontare i controlli in tema di contraffazione.

2 Nell ultima parte inserito un prontuario ed alcuni schemi di verbali e di informative, ci auguriamo possa essere utile in caso di contestazione di violazioni amministrative e penali alle norme in oggetto. IL REATO DI CONTRAFFAZIONE La contraffazione un fenomeno globale di carattere economico, imprenditoriale e criminale. Sono gravissimi i danni prodotti all economia mondiale, nonch i pericoli per la salute dei consumatori, per lo sviluppo ordinato, redditizio e leale delle imprese, per la fiscalit statale cui sono sottratte vaste aree di imposizione tributaria.

3 La contraffazione riguarda, in senso ampio, la produzione e la commercializzazione di merci recanti, illecitamente, un marchio identico ad un marchio registrato e la produzione di beni che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti coperti da copyright. La gestione dei prodotti contraffatti esige organizzazioni criminali che controllano la produzione all origine, la circolazione, la distribuzione a grossisti e dettaglianti. Il concetto di contraffazione ha subito una profonda evoluzione nel corso degli anni, estendendosi dal suo senso originario, rilevabile dagli artt.

4 473 e 474 del , ad un senso molto pi ampio, che ricomprende ogni uso non autorizzato degli elementi distintivi di un prodotto, compresi il marchio e la sua forma esteriore. CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE, PIRATERIA Per contraffazione si intende la riproduzione integrale di un bene, di un marchio o di un segno distintivo, in maniera talmente fedele da ingannare, salvo attento esame, anche un esperto o un commerciante. Per alterazione si intende invece una riproduzione parziale del bene o del marchio distintivo, ma tale da indurre comunque in confusione il consumatore.

5 Per pirateria, infine, si intende la riproduzione di un bene in maniera grossolana. In questo caso il consumatore consapevole di essere ingannato e di acquistare o trattare un bene in violazione delle norme in materia di contraffazione. COMMERCIO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI IPOTESI DELITTUOSE Come noto, esistono due forme di commercio sul suolo pubblico: mediante posteggi fissi, oppure in forma itinerante. Il commercio itinerante certamente l ipotesi che riveste una serie di profili, siano amministrativi che penali, che pi impegnano le Forze di Polizia.

6 E frequente infatti che il commerciante od il venditore itinerante detengano e vendano merce contraffatta, ovvero imitazioni di prodotti griffati. La detenzione e la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti sono fattispecie caratterizzate da profili penali e di polizia amministrativa. In ordine ai primi necessario anzitutto mettere un punto fermo nella interpretazione delle norme penali incriminatrici fin qui operata da parte della Cassazione, con specifico riguardo ai reati contro la pubblica fede ed il patrimonio collegati al commercio "abusivo" di merce contraffatta.

7 Gi nel 2001 la Cassazione a sezioni unite aveva stabilito il principio del concorso dei reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni distintivi falsi, nella ipotesi concreta della vendita al pubblico di merci "contraffatte" ( Cassazione, sezioni unite penali, sentenza del n. 23427 ). Ci aveva eliminato alcuni dubbi interpretativi circa l ammissibilit del concorso dei due reati, peraltro dotati di distinta oggettivit giuridica, essendo afferenti il primo alla tutela del patrimonio (ricettazione), il secondo alla tutela della fede pubblica (commercio di prodotti falsi).

8 Occorre chiarire anzitutto che ricorrono gli estremi del reato di ricettazione in ogni condotta dolosa di acquisizione o ricezione di beni che costituiscano profitto patrimoniale di un qualsiasi delitto. Ne segue che ravvisabile la ricettazione anche nella condotta di acquisizione di beni che siano il risultato di attivit di contraffazione od alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali od esteri, di opere dell ingegno o prodotti industriali: tali attivit sono infatti rilevanti ai fini del delitto ex art. 473 , commi 1 o 2, che costituisce in sostanza il reato "presupposto" rispetto alla successiva condotta di ricettazione dei beni, che per l appunto siano stati in precedenza e da terzi contraffati od alterati (Cassazione penale, sez.)

9 II, sentenza n. 12249 del ). La condotta di detenzione e di vendita di prodotti con marchi falsi, rientra nell alveo delle condotte previste e punite dall articolo 474 del Codice Penale (commercio di prodotti con marchi falsi) o 517 (vendita di prodotti industriali con segni mandaci) ed, in concorso, il reato di cui all art. 648 (ricettazione). Per quanto attiene invece all individuazione alternativa dei reati di cui all art. 474 e 517 si deve seguire il seguente ragionamento. Il reato di cui all art. 474 si configura quando i prodotti hanno segni falsi se si riscontra invece che il marchio non contraffatto ma solo imitato, cosi da indurre il compratore in errore circa la qualit del prodotto, si configura l art.

10 517 del che punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Il reato di cui all art. 474 ha per oggetto la tutela della pubblica fede e richiede la contraffazione o l alterazione del marchio o del segno distintivo protetto o riconosciuto nello Stato o all estero. In relazione invece al reato di cui all art. 517 , lo stesso si concretizza con la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purch , detta imitazione sia idonea a trarre in inganno l acquirente.