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Autorizzazioni temporanee - FIPE

Autorizzazioni temporanee PIEMONTE Legge Regionale n. 38/2006, art. 10. 1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune pu . rilasciare Autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l'insediamento delle attivit di somministrazione, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attivit di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali. 2. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attivit di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni c

Autorizzazioni temporanee PIEMONTE Legge Regionale n. 38/2006, art. 10 1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in

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1 Autorizzazioni temporanee PIEMONTE Legge Regionale n. 38/2006, art. 10. 1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune pu . rilasciare Autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l'insediamento delle attivit di somministrazione, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attivit di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali. 2. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attivit di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi non si applicano.

2 3. Le Autorizzazioni temporanee hanno validit temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono. 4. Per l'esercizio dell'attivit di somministrazione di cui ai commi 1 e 2, si osservano le norme, prescrizioni ed Autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonch quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilit . dei locali.

3 5. Per le Autorizzazioni temporanee vige il divieto di cui all'articolo 7, comma 4: .. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonch nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco pu , con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del VALLE D'AOSTA Legge Regionale n.

4 1/2006, art. 10. 1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione pu rilasciare un'autorizzazione temporanea, valida per la durata della manifestazione. 2. Il rilascio dell'autorizzazione subordinato alla verifica del possesso dei requisiti morali e professionali da parte del soggetto richiedente, nonch all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie. 3. Qualora l'attivit di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 sia svolta da enti non aventi finalit di lucro, con sede nel territorio del Comune interessato, il rilascio dell'autorizzazione subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali da parte del rappresentante legale dell'ente richiedente o suo delegato, fatto comunque salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.

5 LOMBARDIA Legge Regionale 30/2003, Art. 10. Limitazioni all'esercizio dell'attivit . 1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonch . nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. 2. Il Sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 20, pu temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

6 Art. 12. Autorizzazioni temporanee . 1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, pu rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attivit di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti morali e professionali, nonch . all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico- sanitarie. 3. Le Autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validit solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

7 TRENTINO ALTO Legge provinciale di Trento n. 9/2000, art. 14. ADIGE. 1. In occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone pu . essere concessa apposita autorizzazione temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande. 2. Il rilascio dell'autorizzazione subordinato alla verifica dei presupposti di cui al comma 1, delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie, all'accertamento del possesso, da parte del richiedente, di uno dei requisiti professionali, e alla designazione di un responsabile in possesso di uno di questi requisiti, incaricato di seguire direttamente l'intero svolgimento della manifestazione.

8 L'autorizzazione non pu avere durata superiore a quella della manifestazione e comunque a dieci giorni consecutivi. Per manifestazioni di particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto economico, che abbiano durata superiore a dieci giorni, l'autorizzazione pu essere motivatamente concessa per l'intera durata della manifestazione medesima. Il possesso dei requisiti professionali non richiesto per il rilascio delle Autorizzazioni alle associazioni o enti che perseguono finalit sociali senza carattere imprenditoriale . 3. Salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, le richieste per il rilascio delle Autorizzazioni devono essere presentate almeno quarantacinque giorni prima del giorno previsto per l'effettuazione della manifestazione.

9 Legge provinciale di Bolzano n. 58 del 1988, art. 9. 2) Il rilascio di licenze temporanee ammesso solo in occasione di particolari evenienze locali quali mercati, fiere e feste, nonch nel contesto di feste campestri e manifestazioni similari. Di regola effettuato a favore di associazioni locali che perseguono scopi di pubblica utilit . VENETO Legge Regionale n. 29/2007 art. 11. 1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale , il comune pu.

10 Rilasciare Autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla programmazione comunale in materia. Esse sono valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni, semprech il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali ed eserciti direttamente l'attivit di somministrazione. 2. Per l'esercizio dell'attivit di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.


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