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Azioni di disconoscimento del documento informatico

1 GRUPPO DI INIZIATIVA FORENSE Verona 7 maggio 2004 documento informatico Problematiche di formazione e probatorie Azioni di disconoscimento del documento informatico Avv. Marisa Bonanno foro di Verona* Il documento , quale rappresentazione di una realt , assolve da una parte alla funzione sostanziale di conferire riconoscimento giuridico ad un atto, dall'altra alla funzione probatoria, nel caso concreto, dell'imputabilit di una certa manifestazione al suo autore o della conformit di una certa riproduzione alla realt originale. Inoltre il documento rappresenta anche la forma, cio il modo di trasmissione di una certa volont.

2 a) documento informatico non sottoscritto, cui è riconosciuta - quanto ai fatti e alle cose rappresentate – "l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del codice civile", al pari dunque delle riproduzioni meccaniche (art.10 comma 1 DPR 445/2000 modif.).

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Transcription of Azioni di disconoscimento del documento informatico

1 1 GRUPPO DI INIZIATIVA FORENSE Verona 7 maggio 2004 documento informatico Problematiche di formazione e probatorie Azioni di disconoscimento del documento informatico Avv. Marisa Bonanno foro di Verona* Il documento , quale rappresentazione di una realt , assolve da una parte alla funzione sostanziale di conferire riconoscimento giuridico ad un atto, dall'altra alla funzione probatoria, nel caso concreto, dell'imputabilit di una certa manifestazione al suo autore o della conformit di una certa riproduzione alla realt originale. Inoltre il documento rappresenta anche la forma, cio il modo di trasmissione di una certa volont.

2 La disciplina codicistica della prove documentali volta ad evidenziare validi criteri di riconoscimento di efficacia probatoria al modo di manifestazione di una rappresentazione, che prima dell avvento del documento informatico si esprimeva attraverso segni grafici. Secondo il nostro sistema giuridico, l imputabilit di una rappresentazione ad un soggetto garantita (con eccezione del testamento olografo, in cui si richiede l'autografia dell'intero documento ) dalla sottoscrizione; in virt dell autenticazione a opera del notaio ovvero del mancato disconoscimento o della verificazione, tale imputabilit costituisce piena prova nel processo.

3 L'ordinamento non prevede tuttavia alcuna regolamentazione della sottoscrizione . Fra le funzioni assolte dalla sottoscrizione, al fine di garantire la sicurezza e l autenticit del documento , la dottrina ha evidenziato quelle: indicativa dell identit del mittente, dichiarativa della paternit del contenuto, probatoria del contenuto stesso; i requisiti della sottoscrizione sono stati individuati nell autografia, nella nominativit , nell inequivocabilit e non riproducibilit . In questo quadro, il documento informatico e la firma del medesimo si pongono come evoluzione biologica del documento cartaceo, prefiggendosi il legislatore di sopperire con regole tecniche alla difficolt di riconoscere alla sottoscrizione informatica le stesse garanzie offerte dalla sottoscrizione manuale, ai fini dell'imputabilit della dichiarazione, e di coordinare la disciplina codicistica vigente sulle prove documentali e relative procedure di acquisizione con le peculiarit dei nuovi strumenti.

4 Con riferimento precipuo alle problematiche probatorie ed in particolare alle diverse forme, per lo pi di creazione giurisprudenziale, di Azioni ed eccezioni di " disconoscimento " processuale (in senso lato), analizziamo quindi le diverse tipologie di documenti informatici previsti dal vigente DPR , come modificato dal 23 gennaio 2002, n. 10 e relativo regolamento di coordinamento DPR : 2a) documento informatico non sottoscritto, cui riconosciuta - quanto ai fatti e alle cose rappresentate "l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del codice civile", al pari dunque delle riproduzioni meccaniche ( comma 1 DPR 445/2000 modif.

5 In questa ipotesi non si tratta di dimostrare l'imputabilit del documento , essendo privo di sottoscrizione, bens di stabilire quali siano stati gli strumenti utilizzati per la formazione di quella rappresentazione informatica spostando il fulcro dell'accertamento giudiziale sul versante dell attendibilit della riproduzione. La parte contro cui il documento informatico venga utilizzato avr quindi l'onere, per evitarne la piena efficacia probatoria, di contestarne la conformit ai fatti o alle cose rappresentate. Sar allora la parte che intenda utilizzare la riproduzione informatica a dover assolvere l'onere probatorio a suo carico anche dimostrando l'idoneit dello strumento a fornire una corretta rappresentazione della realt e una sicura riproduzione dei dati.

6 Secondo la giurisprudenza della Cassazione: "L'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche subordinata - in ragione della loro formazione al di fuori del processo - al mancato disconoscimento ad opera della parte contro la quale sono prodotte in giudizio; tale disconoscimento pur se non soggetto ai limiti temporali ed alle modalit di cui allo art. 214 , deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realt fattuale e realt riprodotta, e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle riproduzioni (nella specie, la SC ha escluso la validit del disconoscimento di una cassetta videoregistrata, stante la condotta processuale della parte la quale.)

7 Dopo aver assistito alla relativa visione senza muovere alcuna contestazione sui fatti e sui soggetti in essa rappresentati, ne aveva poi genericamente disconosciuto il contenuto in corso di causa, dopo l'esaurimento del termine a tal fine concesso dal giudice)" Cass., sez. lav., 3 luglio 2001, n. 8998, in Foro it., 2002, I, 2793, n. IOZZO. Nell'interpretazione della disposizione che ci occupa fondamentale la sentenza n. , con cui la SC, interpretando il comma 2 del previgente DPR 513/97 in senso conforme alla norma oggi vigente soprarichiamata, ha chiarito che il disconoscimento della conformit di una delle riproduzioni menzionate nell'art.

8 2712 cod. civ. ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., della scrittura privata, perch , mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformit all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (in questo senso anche: Cass. 12 maggio 2000 n. 6090, in tema di copie fotostatiche; Cass. 26 gennaio 2000 n.)

9 866 e Cass. 5 febbraio 1996 n. 940, in tema di copie fotografiche, Cass. 22 dicembre 1997 n. 12949 in tema di tabulati informatici riepilogativi di retribuzioni, Cass. 8 luglio 1994 n. 6437 in tema di dischi cronotachigrafi; Cass. 10 settembre 1997 n. 8901 sugli oneri probatori dell'utente che contesti la corrispondenza al proprio traffico telefonico delle risultanze del misuratore di centrale). In particolare la Corte, nel richiamarsi ad altre precedenti decisioni affermative della legittimit del licenziamento disciplinare di lavoratori dipendenti, che presupponevano, in maniera espressa o implicita, la questione della valenza probatoria di sistemi informatici (Cass.

10 24 maggio 1999 n. 5042 e Cass. 11 febbraio 2000 n. 1558, relative ad esattori della societ Autostrade, per inadempienze accertate con le registrazioni informatiche; Cass. 20 gennaio 1998 n. 476, in tema di inadempienze di dipendente bancario risultanti dal 3sistema informatico ) formulava il principio di diritto secondo cui: "in tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire, ai sensi dell'art. 2712 , e dell'art. 5, comma 2; 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalit del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate.