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CAPITOLO 3 La procedura e l’iter del contenzioso ...

49 CAPITOLO 3 La procedura e l iter del contenzioso tributario. A cura di Matteo Manfriani e Federico Pianigiani Il procedimento davanti la CTP pag. 49 Preventiva verifica della corretta e tempestiva notificazione dell atto originante il contenzioso pag. 49 Calcolo termine per la proposizione del pag. 51 Redazione ricorso procura alla lite istanza di pubblica udienza - istanza sospensione pag. 52 Proposizione del ricorso: notifica all organo che ha emanato l atto pag. 59 Proposizione del ricorso: costituzione in giudizio pag. 60 Una volta ricevuto l avviso di trattazione, consultare il fascicolo di pag. 61 Discussione in pubblica udienza e successiva comunicazione del dispositivo da parte della segreteria pag. 63 Il procedimento davanti la CTR pag.

50 Dal momento che l’esatto adempimento da parte del contribuente di ogni imposta, tassa, contributo o altro gravame può esser contestato dall’organo

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1 49 CAPITOLO 3 La procedura e l iter del contenzioso tributario. A cura di Matteo Manfriani e Federico Pianigiani Il procedimento davanti la CTP pag. 49 Preventiva verifica della corretta e tempestiva notificazione dell atto originante il contenzioso pag. 49 Calcolo termine per la proposizione del pag. 51 Redazione ricorso procura alla lite istanza di pubblica udienza - istanza sospensione pag. 52 Proposizione del ricorso: notifica all organo che ha emanato l atto pag. 59 Proposizione del ricorso: costituzione in giudizio pag. 60 Una volta ricevuto l avviso di trattazione, consultare il fascicolo di pag. 61 Discussione in pubblica udienza e successiva comunicazione del dispositivo da parte della segreteria pag. 63 Il procedimento davanti la CTR pag.

2 64 Il sistema delle pag. 64 Procedimento a seguito di sentenza della CTP interamente favorevole al contribuente ed appellata dall pag. 66 Procedimento a seguito di sentenza della CTP contraria al contribuente ed appellata dal pag. 70 Procedimento a seguito di sentenza della CTP parzialmente favorevole al contribuente ed appellata dall pag. 75 Decisione della CTR Toscana ed eventuale ricorso in Cassazione (brevi cenni).. pag. 77 Il procedimento davanti la CTP Fiorentina. Preventiva verifica della corretta e tempestiva notificazione dell atto originante il contenzioso tributario. Dopo la propedeutica verifica sull impugnabilit dell atto (vedasi art. 19 546/1992 d ora in avanti il Decreto - per l esatta individuazione degli atti impugnabili) occorre riscontrare la corretta e tempestiva notificazione dell atto originante il contenzioso tributario.

3 50 Dal momento che l esatto adempimento da parte del contribuente di ogni imposta, tassa, contributo o altro gravame pu esser contestato dall organo accertatore entro un determinato lasso di tempo (per verifica dei termini di accertamento delle principali imposte e tasse si rimanda alla tabella 3 Sez. I in allegato), occorre controllare immediatamente la tempestiva notificazione, da parte dell organo accertatore dell atto originante il contenzioso . La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 3/2010, ha dichiarato l illegittimit costituzionale dell art. 140 nella parte in cui, come da interpretazione del diritto vivente espresso dalla giurisprudenza di Cassazione ( sentenza 13 gennaio 2005, n. 458) stabilisce che gli effetti della notifica decorrono, nei confronti del notificatario, dalla data di spedizione della raccomandata anzich dalla data in cui questi ha ricevuto il plico o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

4 Al contrario, a seguito di tale pronuncia, ora presente nel nostro ordinamento processuale, il principio in base al quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui la stessa ritenuta perfezionata per il notificatario , ossia il principio di scissione del momento di perfezionamento della notifica : il perfezionamento dell atto segue strade separate per chi lo emette e per chi lo riceve. Con riguardo alla materia tributaria qualora la notifica dell atto avvenga tramite le modalit previste dall art. 140 , il termine a quo per la proposizione del ricorso non coincide pi con la data di spedizione della raccomandata bens con quello della ricezione della stessa, o, comunque, decorsi dieci giorni dal momento della relativa spedizione.

5 La recente Giurisprudenza (Cassazione sentenza 16 marzo 2011, n. 6102), contrariamente ad un suo precedente orientamento (Cassazione sentenza 21 agosto 2001, n. 11105) e penalizzando oltremisura i contribuenti non reperibili di fronte al fisco, ha sancito che per i contribuenti irreperibili assoluti non necessaria la raccomandata con avviso di ricevimento, come disposto dall art. 140 La irreperibilit assoluta riguarda il caso in cui il messo non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto, da cui discende il venir meno della necessit della raccomandata. Ai sensi dell art. 60 del 600/1973 la notifica degli atti fiscali valida con l affissione dell avviso di deposito dell atto nell albo comunale e si ha per eseguita l ottavo giorno successivo, nonostante tale norma preveda che per le notifiche degli atti tributari devono esser osservate le disposizioni ex art.

6 137 e segg. (in effetti l art. 140 prevede che in caso di assenza del destinatario, rifiuto, assenza o inidoneit delle persone abilitate a ricevere la copia dell atto l ufficiale giudiziario deve provvedere a: depositare la copia dell atto nella casa comunale, ad affiggere l avviso del 51deposito alla porta dell abitazione o ufficio o dell azienda del destinatario, dare notizia al destinatario tramite raccomandata ). Al contrario la irreperibilit relativa , disciplinata dall art. 140 ed applicabile per la notifica degli accertamenti (stante il rinvio dell art. 60 600/1973) riguarda invece i casi in cui non sia possibile eseguire la notifica per irreperibilit , incapacit o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione del provvedimento: in questo caso l agente notificatore ai sensi dell art.

7 140 , deposita la copia dell atto da notificare alla casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell abitazione/ufficio/azienda del destinatario e gliene da notizia tramite Calcolo termine per la proposizione del ricorso. Il ricorso deve esser proposto entro e non oltre 60 giorni dalla data di notificazione dell atto impugnato. Come si evince dall art. 21 del Decreto tale termine perentorio, per cui la sua inosservanza (che rilevabile anche d ufficio in ogni grado di giudizio) comporta l inammissibilit del ricorso. Tale tassativit non viene meno neanche per effetto di atipici differimenti (tra l altro in spregio dello Statuto del Contribuente) ad opera di circolari o comunicazioni ministeriali: l Amministrazione Finanziaria ad esempio pu sospendere o limitare la sua azione ma non pu in alcun modo incidere sul termine prescritto dalla normativa in oggetto (vedasi ad esempio CTP Alessandria sentenza 10 marzo 1999 n.)

8 165). Per il computo dei termini vanno rispettate le norme contenute nell art. 2963 e dall art. 155 . Nel calcolo dei giorni utili alla proposizione del ricorso si esclude il dies a quo, ossia il giorno iniziale in cui ad esempio si ricevuto l atto notificato, mentre si conteggia il dies a quem , ovvero il giorno finale. Se il giorno finale del termine festivo, la scadenza prorogata al primo giorno successivo non festivo (si precisa che il sabato, a seguito della modifica dell art. 155 parificato a tutti gli effetti ad un giorno festivo). Anche al processo tributario applicabile il cosiddetto periodo feriale (pari a 46 giorni intercorrenti dal primo agosto al 15 settembre di ogni anno) per cui in tale lasso di tempo i termini risultano sospesi. Si precisa che, a norma del secondo comma dell art.

9 21 del Decreto, il ricorso avverso il silenzio rifiuto tacito della restituzione ex art. 19 lett. g) del Decreto pu esser proposto decorsi 90 giorni dalla domanda stessa di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d imposta e sino a quando il diritto alla restituzione non prescritto. Per l esatto termine per la proposizione del ricorso si rimanda alla Tabella 4 Sezione I, in allegato. Redazione ricorso procura alla lite istanza di pubblica udienza e istanza sospensione giudiziale. E sempre il contribuente che si rivolge al giudice tributario, dato che l Amministrazione, in base alla origine amministrativistica della tassazione, va ad incidere di propria iniziativa, con atti unilaterali (spesso addirittura senza alcun contraddittorio), nella sua sfera privata.

10 Il ricorso del contribuente alla Commissione tributaria provinciale costituisce l atto introduttivo, centrale e basilare di tutto il processo tributario ed ha la funzione, tramite il cosiddetto principio della domanda , di chiamare in giudizio l Ente che ha emesso l atto impugnato (vocatio in ius) e di domanda di tutela giurisdizionale rivolta al giudice (edictio actionis). Data la natura documentale e cartolare del processo tributario, il ricorso introduttivo l atto di maggior rilevanza, in quanto, giusto il disposto dell art. 57 (che vieta la proposizione di domande nuove nel giudizio di appello) e del successivo art. 58 (che vieta ai giudici di secondo grado di disporre nuove prove, salvo casi particolari che saranno esaminati nei prossimi paragrafi), il ricorrente deve indicare i motivi e le prove di fatto e di diritto a sostegno della sua tesi.


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