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Capitolo 8. LE VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA

Capitolo VARIAZIONI IN CORSO D Le varianti non autorizzate. Le varianti non autorizzate ma indispensabili allacorretta esecuzione dell opera . Casi di ammissibilit delle varianti. La forzamaggiore determinante varianti. Le varianti migliorative. Le VARIAZIONI dovu-te ad errori progettuali. Le varianti di dettaglio. Le varianti su proposta del-l appaltatore determinanti economie. L imprevisto geologico come fatto non pro-ducente varianti ma soltanto il diritto dell appaltatore a nuovi prezzi o ad un equocompenso. Limiti al potere dell amministrazione di imporre VARIAZIONI all ap-paltare. Compiti specifici del responsabile del LE VARIANTI NON appaltatore di opere pubbliche pu legittimamente introdurre VARIAZIONI all opera ,come risultante del progetto appaltato, soltanto a seguito di un ordine (scritto, arg.)

5) manifestarsi di cause geologiche, idriche o simili non prevedibi-li in fase di progettazione di cui all’art. 1664, co. 2, cod. civ.; 6) sopravvenuta possibilità di migliorare l’opera con l’utilizzazione di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione dell’opera stessa (lett. b, parte seconda) 69

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Transcription of Capitolo 8. LE VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA

1 Capitolo VARIAZIONI IN CORSO D Le varianti non autorizzate. Le varianti non autorizzate ma indispensabili allacorretta esecuzione dell opera . Casi di ammissibilit delle varianti. La forzamaggiore determinante varianti. Le varianti migliorative. Le VARIAZIONI dovu-te ad errori progettuali. Le varianti di dettaglio. Le varianti su proposta del-l appaltatore determinanti economie. L imprevisto geologico come fatto non pro-ducente varianti ma soltanto il diritto dell appaltatore a nuovi prezzi o ad un equocompenso. Limiti al potere dell amministrazione di imporre VARIAZIONI all ap-paltare. Compiti specifici del responsabile del LE VARIANTI NON appaltatore di opere pubbliche pu legittimamente introdurre VARIAZIONI all opera ,come risultante del progetto appaltato, soltanto a seguito di un ordine (scritto, arg.)

2 Exart. 128 reg) del direttore dei lavori dato in base ad una preventiva approvazione dellestesse ad opera del competente organo dell amministrazione. Egli, pertanto, tenutonon soltanto a verificare l esistenza e la correttezza dell ordine del direttore dei lavori,ma ad accertarsi altres che sia intervenuto il provvedimento di approvazione l appaltatore introduca varianti di sua iniziativa, o qualora, pur avendone rice-vuto l ordine scritto del direttore dei lavori, non si sia accertato dell esistenza della loropreventiva approvazione da parte dell amministrazione ed abbia perci attuato levarianti in assenza di tale approvazione, queste sono da considerare arbitrariamenteeseguite dall appaltatore e perci illegittime.

3 La finalit della prescrizione risiedenell esigenza di evitare che l amministrazione sia esposta all eventualit del pagamentodi maggiori corrispettivi a seguito di un iniziativa a lei estranea od assunta unilateral-mente dall violazione del divieto, da un lato, non d titolo al pagamento dei lavori non auto-rizzati e, dall altro, comporta l obbligo per l appaltatore di demolire a sue spese lelavorazioni eseguite in variante (artt. 134, co. 1, reg. e 10, co. 1, CGA). La disposizione configura perci due ipotesi: la prima che le VARIAZIONI siano risulta-te peggiorative rispetto al progetto e in tal caso non dubbio che si debba dare luogoalla demolizione o, in alternativa, qualora detta circostanza sia accertata in sede di col-laudo, alle detrazioni sul credito dell appaltatore da parte del collaudatore.

4 La seconda che le varianti arbitrariamente eseguite dall appaltatore costituiscano un migliora-mento dell opera , sicch , ove 1 amministrazione accerti tale elemento, pu non dispor-re la demolizione, ed in tal caso la sanzione per l appaltatore consiste unicamente nelmancato pagamento di tali miglioramenti, avendo egli diritto soltanto al corrispettivocontrattuale dei lavori (di minor pregio) come originariamente previsti in appaltatore non potrebbe pretendere l ulteriore compenso per il maggior pregio dellelavorazioni effettuate neppure a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell , dovendosi ritenere tale azione preclusa dall esistenza nei suoi riguardi del-l espresso e perentorio divieto legislativo di introdurre varianti arbitrarie e della sanci-ta esclusione di ogni compenso in caso di violazione del divieto LE VARIANTI NON AUTORIZZATE MA INDISPENSABILI ALLACORRETTA ESECUZIONE DELL perentoriet della disciplina esposta al precedente paragrafo attenuata dalla previ-sione dell art.

5 198 reg., secondo cui, in sede di collaudo, qualora il collaudatore accer-ti l avvenuta esecuzione di lavorazioni non autorizzate ma meritevoli di collaudo ,sospende il rilascio del certificato di collaudo e formula le sue proposte al responsabi-le del procedimento, il quale le trasmette all organo deliberante dell amministrazionecon proprio parere. da ritenere che l amministrazione possa approvare dette variantinon preventivamente autorizzate (e perci corrispondere all appaltatore il loro prezzo)soltanto se esse siano ritenute indispensabili per l esecuzione dell opera o del , l art. 134, co. 2, reg., e l art. 10, co. 1, CGA, stabiliscono perentoriamente chela esecuzione delle varianti non autorizzate non d titolo all appaltatore per ottenerecompensi ulteriori; sicch la deroga contenuta all art.

6 198 reg. laddove si parla di lavo-razioni non preventivamente autorizzate ma meritevoli di collaudo va necessaria-mente circoscritta alle lavorazioni indispensabili perch altrimenti i divieti di cui agliartt. 134 reg. e 10 CGA risulterebbero in pratica svuotati di finalit della disposizione cos interpretata risulta chiara: nel caso in cui l appalta-tore esegua varianti non autorizzate ma indispensabili per la realizzazione dell opera aregola d arte, egli di fatto, anche se attraverso un comportamento formalmente non cor-retto, evita conseguenze pregiudizievoli per l amministrazione (vizi dell opera ), rea-lizzando cos in pieno il pubblico interesse; e, pertanto, non soltanto non soggetto asanzioni, ma ha diritto al corrispettivo delle varianti.

7 Come si detto, si deve per trattare di lavorazioni in variante non soltanto utili omigliorative od opportune o apprezzabili, ma anche indispensabili; cio tali che, ovenon attuate, avrebbero compromesso la realizzazione dell opera a regola d arte deter-minando vizi o difetti incidenti sulla qualit o funzionalit dell opera nella loro acce-zione pi il collaudatore accerti l indispensabilit delle varianti nel senso sopra detto edinoltre le ritenga meritevoli di collaudo perch eseguite correttamente a regola d arte,sospende il rilascio del certificato di collaudo e propone i provvedimenti che ritieneopportuni.

8 Ci sta a significare che il collaudatore propone all amministrazione diammettere in contabilit a sanatoria il corrispettivo per le lavorazioni medesime con-tenenti o meno nuovi caso in cui l amministrazione accoglie la proposta, avviene l ammissione in con-tabilit e la conseguente emissione del certificato di VARIAZIONI in CORSO d operaVa pertanto chiarito che, quando le lavorazioni in variante non autorizzate hanno ilcarattere della indispensabilit , l appaltatore - come detto - titolare di un vero e pro-prio diritto soggettivo al pagamento del relativo corrispettivo, senza alcun poterediscrezionale dell amministrazione di limitarlo (salvo, ovviamente, che essa neghi ilcarattere di indispensabilit , nel qual caso la questione non pu trovare soluzione senon nella sede giurisdizionale).

9 Il diritto soggettivo sorge direttamente per effetto dellaesecuzione dei lavori indispensabili, ma resta subordinato nella sua efficacia al giudi-zio di indispensabilit espresso dall amministrazione in sede di approvazione dellavariante ed al successivo certificato di pagamento dei lavori variati allorch essi siano riconosciuti indispensabili avvienecon ritardo rispetto alla loro esecuzione, e cio soltanto a seguito dell approvazione delcollaudo, perci sorge il problema se all appaltatore competano gli interessi sullesomme a lui corrisposte in proposito non pu disconoscersi che il riconoscimento da parte del collaudatore edell amministrazione del carattere di indispensabilit delle eseguite varianti non pre-ventivamente autorizzate postula che, da un canto, l impresa con la sua iniziativa haevitato un danno per l amministrazione e, dall altro.

10 Che quest ultima nel fisiologicosvolgimento dell appalto avrebbe dovuto tempestivamente procedere in CORSO d operaall approvazione di apposita perizia concernente le lavorazioni indispensabili; e ci perch tale onere rientra nell ambito dei suoi doveri di cooperazione nell esecuzionedell opera . Deve perci concludersi che, qualora per l esecuzione delle varianti nonautorizzate ma indispensabili l appaltatore riceva il pagamento con ritardo rispetto aquando lo avrebbe ricevuto se l amministrazione avesse proceduto nel CORSO dell ap-palto alla tempestiva approvazione della perizia, allo stesso competa la corresponsionedegli interessi calcolati a decorrere dall esecuzione dei CASI DI AMMISSIBILIT DELLE ipotesi nelle quali 1 amministrazione pu legittimamente, nel CORSO dell esecuzio-ne, apportare VARIAZIONI al progetto appaltato sono indicate dall art.


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