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1 commento LEGGE QUADRO SUI SERVIZI SOCIALI ( LEX 328/00) La "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", una norma che rientra tra la pi ampia riforma dello Stato Sociale (Welfare State) intrapresa in questi ultimi anni. Direttrici della Legge-quadro I contenuti della norma si articolano lungo cinque direttrici: principi generali parzialmente ripresi dalla Carta Costituzionale e dalla produzione normativa di questi anni; competenze fra Stato, regioni e enti locali, articolazione ripresa dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (decentramento amministrativo); strumenti di pianificazione, di omogeneizzazione degli interventi e di relazione con i cittadini; deleghe, per l attribuzioni per la revisione di norme di fondamentale importanza nell erogazione dei servizi e delle prestazioni anche economiche; integrazione e sostegno familiare, per l individuazione di particolari interventi.
2 Definizione e principi La Legge quadro riprende la definizione di "servizi sociali" gi fornita dal Decreto legislativo 112/1998 (art. 128): - rientrano tutte le attivit relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolt che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonch quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. Sistema integrato di interventi e servizi sociali Dovr essere garantito alle persone e alle famiglie: - promovendo interventi per garantire la qualit della vita, pari opportunit , non discriminazione e diritti di cittadinanza, - prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilit , di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficolt sociali e condizioni di non autonomia.
3 Sistema Integrato L intento di: - evitare sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte, - ottimizzare le risposte integrando prestazioni di tipo economico con i servizi alla persona e alla comunit . Gestione/offerta dei servizi sociali Alla gestione provvedono: - soggetti pubblici, anche in collaborazione con organismi non lucrativi di utilit sociale, - organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni, - enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Decentramento La legge intende favorire: - decentramento, - omogeneit e uniformit del livello delle prestazioni in ambito nazionale, per evitare sperequazioni fra una regione e l altra. competenze Gli articoli sei, sette, otto e nove definiscono con precisione le competenze , rispettivamente dei - comuni, - province, - regioni, - Stato.
4 Ipab Alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza la nuova norma: - riconosce un ruolo importante pur individuando la necessit di maggiore controllo sulla loro efficacia efficienza, - dovranno essere autorizzate e accreditate (IPAB, come pure le ONLUS o le organizzazioni di volontariato), dai comuni, per gestire servizi e strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale. La programmazione La nuova legge sottolinea particolarmente l importanza alla - programmazione per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali: - in forma unitaria ed integrata, - dovr essere adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, - dell operativit per progetti, - della verifica sistematica dei risultati in termini di qualit e di efficacia delle prestazioni.
5 Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali Il Governo dovr approvare un Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali che indicher : - le linee generali per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, - a tali indicazioni dovranno attenersi le regioni approvando a loro volta un proprio Piano, Piano di zona I comuni di intesa con le ASL, dovranno fissare i loro obiettivi, priorit , modalit organizzative in un Piano di zona. Livello essenziale Il livello essenziale delle prestazioni, definito dall articolo 22, riguarda ad esempio: le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; la realizzazione per i disabili gravi di centri socio-riabilitativi e delle comunit -alloggio, e dei servizi di comunit e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie.
6 Gli interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, l accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilit personale o di limitazione dell autonomia, non siano assistibili a domicilio; l informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto. Carta dei Servizi Sociali Questo concreto strumento di garanzia individuato dall articolo 13: - ciascun ente erogatore di servizi dovr dotarsi rifacendosi ad uno schema generale che sar approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, - nella carta saranno definiti i criteri per l accesso ai servizi, le modalit di funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonch le procedure per assicurare la tutela degli utenti, - la carta dei servizi dovr , per tutelare il cittadino e rendere esigibili i diritti riconosciuti, prevedere la possibilit di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili dei servizi.
7 Piano Individuale Viene predisposto dal comune d intesa con l ASL su richiesta dello interessato e contiene: una valutazione diagnostico-funzionale; le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale; i servizi alla persona cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all integrazione sociale; le misure economiche necessarie per il superamento di eventuali condizioni di povert , emarginazione ed esclusione sociale; le potenzialit e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. Sostegni per il nucleo familiare - saranno realizzati nell ambito delle "risorse disponibili" e all interno della pianificazione di zona di cui, come abbiamo detto, ogni ente locale dovr dotarsi.
8 Titoli per l acquisto di servizi sociali Con la nuova legge (art. 17) i comuni possono prevedere la concessione di - titoli validi per l acquisto di servizi sociali "spendibili" rivolgendosi a soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali oppure come sostitutivi di prestazioni economiche, - questi "buoni" devono essere richiesti dall interessato e non "imposti" dall ente, - non possono sostituire prestazioni economiche assistenziali quali il minimo vitale, l assegno o la pensione sociale, - su questi aspetti dovr esserci un indirizzo nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali. Principio del diritto di scelta. - Significa che i comuni, le regioni e lo Stato devono promuovere azioni per favorire la pluralit di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale e su richiesta degli interessati, l eventuale opzione di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche (art.)
9 3 comma quattro). Riordino delle pensioni, assegni e indennit - La Legge quadro fissa (art. 24) i principi generali per il "riordino degli emolumenti" che un successivo decreto legislativo dovr fissare.