Example: confidence

GAZZETTA UFFICIALE

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANAPARTE PRIMASI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVIS pediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di RomaRoma - Sabato, 24 luglio 2021 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 176 del 24 luglio 2021 - Serie generaleSpediz. abb. post. - art. 1, comma 1 legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di RomaDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMAN. 25/LLEGGE 23 luglio 2021, n. in legge , con modificazioni, del decre-to- legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi del decreto- legge 25 maggio 2021, n.

3. Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

Tags:

  Allen, Legge

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of GAZZETTA UFFICIALE

1 GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANAPARTE PRIMASI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVIS pediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di RomaRoma - Sabato, 24 luglio 2021 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 176 del 24 luglio 2021 - Serie generaleSpediz. abb. post. - art. 1, comma 1 legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di RomaDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMAN. 25/LLEGGE 23 luglio 2021, n. in legge , con modificazioni, del decre-to- legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi del decreto- legge 25 maggio 2021, n.

2 73, coordina-to con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: Misure urgenti connesse all emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la sa-lute e i servizi territoriali.. III Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALES erie generale - n. 17624-7-2021 SOMMARIO legge 23 luglio 2021, n. 106. Conversione in legge , con modificazioni, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, recan-te misure urgenti connesse all emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00116) .. Pag. 1 Testo del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversio-ne 23 luglio 2021, n. 106, recante: Misure urgenti connesse all emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.. (21A04536) .. Pag. 53 1 Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALES erie generale - n. 17624-7-2021 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI legge 23 luglio 2021 , n.

3 106 . Conversione in legge , con modificazioni, del decreto-leg-ge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i gio-vani, la salute e i servizi territoriali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge : Art. 1. 1. Il decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, recante mi-sure urgenti connesse all emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoria-li, convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge . 2. Il decreto- legge 22 giugno 2021, n. 89, abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto- legge n. 89 del 2021. 3. Il decreto- legge 30 giugno 2021, n.

4 99, abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto- legge n. 99 del 2021. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE . La presente legge , munita del sigillo dello Stato, sar inserita nella Raccolta UFFICIALE degli atti normativi della Repubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, add 23 luglio 2021 MATTARELLA DRAGHI, Presidente del Con-siglio dei ministri FRANCO, Ministro dell eco-nomia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: CARTABIA ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATEIN SEDE DI CONVERSIONEAL DECRETO- legge 25 MAGGIO 2021, N. 73 All articolo 1: al comma 1, dopo le parole: decreto- legge 22 marzo 2021, n.

5 41, sono inserite le seguenti: con-vertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ; al comma 4, le parole: in milioni sono sostituite dalle seguenti: in milioni ; dopo il comma 25 inserito il seguente: 25 -bis . Per le finalit di cui ai commi da 16 a 24 destinata, in aggiunta a quanto previsto dal com-ma 25, un ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l anno 2021, cui si provvede ai sensi dell articolo 77 ; al comma 27, le parole: previste dal comma 16 al comma 26 sono sostituite dalle seguenti: previste dai commi da 16 a 26 ; al comma 28, le parole: dopo l ultimo periodo aggiunto il seguente sono sostituite dalle seguenti: aggiunto, in fine, il seguente periodo ; al comma 29, le parole: in milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: in milioni di euro ; il comma 30 soppresso; dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti: 30 -bis.

6 In favore dei soggetti titolari di red-dito agrario ai sensi dell articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonch ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all articolo 85, com-ma 1, lettere o b) , o compensi di cui all articolo 54, com-ma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d imposta antecedente a quello di entrata in vigo-re della legge di conversione del presente decreto, in pos-sesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all articolo 1 del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, riconosciuto: a) il contributo di cui all articolo 1 del de-creto- legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.

7 69, deter-minato in misura pari all importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l am-montare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell anno 2020 e l ammontare medio mensile del fat-turato e dei corrispettivi dell anno 2019; in tale caso, riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalit ivi previste; b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli inte-ressati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all importo ottenuto ap-plicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispetti-vi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l am-montare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo; 2 Supplemento ordinario n.

8 25/L alla GAZZETTA UFFICIALES erie generale - n. 17624-7-2021 c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interes-sati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all importo ottenuto ap-plicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispetti-vi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l am-montare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020. 30 -ter . Ai fini del riconoscimento dei contribu-ti di cui al comma 30 -bis si applicano, in quanto com-patibili, le disposizioni dell articolo 1 del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dal-la legge 21 maggio 2021, n. 69, e le disposizioni dei com-mi da 5 a 13 e 15 del presente articolo. 30 -quater . Agli oneri derivanti dalle disposizio-ni dei commi 30 -bis e 30 -ter , valutati in 529 milioni di euro per l anno 2021, si provvede ai sensi dell articolo 77.

9 Dopo l articolo 1 sono inseriti i seguenti: Art. 1 -bis (Detassazione di contributi, di inden-nit e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all emergenza da COVID-19) . 1. Il comma 9 dell articolo 6 -bis e il comma 2 dell articolo 10 -bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono abrogati. Art. 1 -ter (Contributi per i settori del wedding, dell intrattenimento e dell HORECA) . 1. Al fine di mi-tigare la crisi economica derivante dall emergenza epide-miologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell intrattenimento, dell organizzazione di feste e cerimonie e dell Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l anno 2021 destinato alle imprese operanti nel settore dell HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro destinato alle imprese operan-ti nel settore, diverso dal weddin g, dell intrattenimento e dell organizzazione di feste e cerimonie.

10 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo econo-mico, di concerto con il Ministro dell economia e delle fi-nanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalit di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altres conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fattu-rato annuale del 2019. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l anno 2021, si provvede median-te corrispondente riduzione del Fondo di cui all artico-lo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall articolo 77, comma 7, del presente decreto. 4. L efficacia delle disposizioni del presente arti-colo subordinata, ai sensi dell articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, all autorizzazione della Commissione europea.


Related search queries