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I CONTENUTI DELLA RIFORMA BASSANINI - …

I CONTENUTI DELLA RIFORMA BASSANINI - LA SUSSIDIARIETA'Le leggi BASSANINI individuano le materie e i compiti riservati alla competenzadell amministrazione dello Stato e delle amministrazioni nazionali o locali operanti inregime di autonomia funzionale, o in altre situazioni specificamente previste dalla legge didelega. In particolare, stabiliscono che ogni altra funzione amministrativa e ogni altrocompito non esplicitamente mantenuto in capo allo Stato devono obbligatoriamenteessere attribuiti alla competenza delle Regioni o degli enti locali BASSANINI hanno introdotto un massiccio e rilevantissimo trasferimento difunzioni amministrative, e dei connessi beni e risorse, dall amministrazione stataleverso le amministrazioni regionali e locali; inoltre hanno introdotto, per la prima volta inmodo esplicito nell ordinamento italiano, il principio di sussidiariet , gi presente nellanormativa I DELLA L. 59/1997:- art 1: delega al Governo per l emanazione di uno o pi decreti legislativi volti aconferire alle Regioni e agli enti locali, ai sensi degli art.

I CONTENUTI DELLA RIFORMA BASSANINI - LA SUSSIDIARIETA' Le leggi Bassanini individuano le materie e i compiti riservati alla competenza dell’amministrazione dello Stato e delle amministrazioni nazionali o locali operanti in

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1 I CONTENUTI DELLA RIFORMA BASSANINI - LA SUSSIDIARIETA'Le leggi BASSANINI individuano le materie e i compiti riservati alla competenzadell amministrazione dello Stato e delle amministrazioni nazionali o locali operanti inregime di autonomia funzionale, o in altre situazioni specificamente previste dalla legge didelega. In particolare, stabiliscono che ogni altra funzione amministrativa e ogni altrocompito non esplicitamente mantenuto in capo allo Stato devono obbligatoriamenteessere attribuiti alla competenza delle Regioni o degli enti locali BASSANINI hanno introdotto un massiccio e rilevantissimo trasferimento difunzioni amministrative, e dei connessi beni e risorse, dall amministrazione stataleverso le amministrazioni regionali e locali; inoltre hanno introdotto, per la prima volta inmodo esplicito nell ordinamento italiano, il principio di sussidiariet , gi presente nellanormativa I DELLA L. 59/1997:- art 1: delega al Governo per l emanazione di uno o pi decreti legislativi volti aconferire alle Regioni e agli enti locali, ai sensi degli art.

2 5, 118 e 128 dellaCostituzione, funzioni e compiti amministrativi;- comma 2: sono conferite alle Regioni e agli enti locali, nell'osservanza delprincipio di sussidiariet (previsto nell'art. 4, comma 3, lettera a) "tutti icompiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dellosviluppo delle rispettive comunit , nonch tutte le funzioni e i compitiamministrativi localizzabili nei rispettivi esercitate da qualunqueorgano o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite entio altri soggetti pubblici ;- comma 3 e 4: elenco delle materie e dei compiti esclusi dal conferimento dicui al secondo comma e per i quali le competenze amministrative restanocomunque riservate allo Stato;- art. 4: vincoli e criteri che il legislatore delegato (il Governo) doveva seguirenell attuazione del trasferimento e del conferimento (che doveva avvenire entro ilperiodo massimo di tre anni) delle funzioni amministrative alle Regioni e agli entilocali.

3 In particolare:- obbligo di definire tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere incapo alle amministrazioni statali (art. 3, comma 1, lettera a);- obbligo di indicare, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti daconferire alle Regioni anche ai fini di cui all'art. 3 DELLA legge 142/1990(legge di RIFORMA dei Comuni e delle Province) e osservando il principio disussidiariet , o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensidegli artt. 118 e 128 DELLA Costituzione;- obbligo di indicare i criteri dell'attribuzione e ripartizione, tra le Regioni e traqueste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentalied organizzative (art. 3, comma 1, lettera b).Oltre alla sussidiariet , il legislatore delegato deve rispettare i seguenti principi: completezza; efficienza ed economicit ; cooperazione; responsabilit e unicit dell'amministrazione; omogeneit ; adeguatezza; differenziazione nell'allocazione delle funzioni ; copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioniamministrative; autonomia organizzativa e regolamentare, nonch responsabilit degli entilocali nell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi ad essi legislativo 112/1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli entilocali, in attuazione del Capo I DELLA legge 15 marzo 1997 n.

4 59 .Prevede, al suo interno, un complicato ma efficace meccanismo per l individuazionein concreto, e settore per settore, delle funzioni da trasferire o conferire alle Regioni e diquelle da trasferire o conferire, invece, agli enti medesimo decreto legislativo sono state stabilite anche le modalit ditrasferimento dei beni e delle risorse relative alle funzioni trasferite o caratteristica pi rilevante di questa RIFORMA :Aver compiuto per la prima volta dal secolo scorso uno sforzo coerente ecoordinato per ammodernare tutta l amministrazione italiana, non limitandosi adintervenire solo sull amministrazione statale o solo sul sistema degli enti pubblici nazionalio, ancora, soltanto sul sistema di governo regionale e locale, ma cercando invece didelineare un processo riformatore profondamente innovativo e intrinsecamentecoerente in tutte le sue diverse un'adeguata RIFORMA costituzionale, tutto il sistema legato alle leggi Bassaniniavrebbe corso un duplice rischio: essere non pienamente compatibile con ilquadro costituzionale vigente, ove questofosse stato interpretato e applicato in modorigorosamente restrittivo.

5 Essere comunque una RIFORMA instabile ,perch sempre modificabile e revocabile intutto o in parte con semplice legge : Il principio di sussidiariet , centrale nel sistema DELLA legge 59/1997, definitodall art. 4, comma 3, lettera a in modo tale da comportare l attribuzione DELLA generalit dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle comunit montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, conl esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo leresponsabilit pubbliche anche al fine di favorire l assolvimento di funzioni e di compiti dirilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunit , alla autorit territorialmente e funzionalmente pi vicina ai cittadini interessati .Sussidiariet verticaleSussidiariet orizzontale Assegnazione delle funzioni ai diversilivelli territoriali di governo.

6 La norma attribuisce alle Regioni solo lefunzioni non compatibili con le dimensioniterritoriali, associative e organizzativeproprie dei Comuni, delle Province e delleComunit montane. La generalit dei compiti e delle funzioniamministrative attribuita ai Comuni, alleProvince e alle Comunit montane,secondo le rispettive dimensioni territoriali eorganizzative. Le competenze amministrative dello Statoe delle amministrazioni centrali sonolimitate alle materie e ai compiti elencatidalla legge di delega stessa. Assegnazione delle funzioni ai diversiambiti amministrativi pubblici ed eventualisoggetti privati comunque configurati. La norma esclude che ai privati spettinotutte le funzioni e i compiti che essi possonosvolgere in modo pi efficiente rispetto aisoggetti pubblici (come era inveceaffermato nel testo inizialmente presentatodal Governo). Nell applicazione del principio disussidiariet orizzontale si deve quindioperare al fine di favorire l assolvimento difunzioni e compiti di rilevanza sociale daparte delle famiglie, associazioni ecomunit.

7 Dibattito:- Quali sono le principali accezioni del principio di sussidiariet ?- Quali sono i criteri normativi per l'attribuzione delle competenze amministrativea comuni, citt metropolitane, province, regioni e stato?


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