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I permessi per particolari motivi personali e familiari ...

CFL27I permessi per particolari motivi personali e familiari , di cui all del CCNL delleFunzioni Locali del devono essere documentati dal dipendente che ne fruisce?L ente pu entrare nel merito dei particolari motivi personali e familiari addotti daldipendente a giustificazione della fruizione dei permessi ? La formulazione dell art. 32 del CCNL Funzioni Locali in materia di permessi retribuitinon prevede pi la necessit di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto ilpermesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenzepersonali e familiari dell interessato, va, comunque, indicata nella richiesta avanzata daldipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione delpermesso. Infatti, nell'ambito della complessiva disciplina dell istituto, il lavoratore non titolare di un dirittosoggettivo perfetto alla fruizione dei permessi ed il datore di lavoro pubblico non in nessuncaso obbligato a concedere gli stessi.

dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso. Infatti, nell'ambito della complessiva disciplina dell’istituto, il lavoratore non è titolare di un diritto soggettivo perfetto alla fruizione dei permessi ed il datore di lavoro pubblico non è in nessun caso obbligato a concedere gli stessi.

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  Lavoro, Datore, Familiari, Particolari, Personali, Permessi, Motivi, Il datore di lavoro, Permessi per particolari motivi personali e familiari

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1 CFL27I permessi per particolari motivi personali e familiari , di cui all del CCNL delleFunzioni Locali del devono essere documentati dal dipendente che ne fruisce?L ente pu entrare nel merito dei particolari motivi personali e familiari addotti daldipendente a giustificazione della fruizione dei permessi ? La formulazione dell art. 32 del CCNL Funzioni Locali in materia di permessi retribuitinon prevede pi la necessit di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto ilpermesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenzepersonali e familiari dell interessato, va, comunque, indicata nella richiesta avanzata daldipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione delpermesso. Infatti, nell'ambito della complessiva disciplina dell istituto, il lavoratore non titolare di un dirittosoggettivo perfetto alla fruizione dei permessi ed il datore di lavoro pubblico non in nessuncaso obbligato a concedere gli stessi.

2 Quest ultimo, ben pu , nel rispetto dei principi dicorrettezza e buona fede, anche negare la fruizione dei permessi in presenza di ragioniorganizzative e di servizio ritenute prevalenti rispetto all'interesse del lavoratore evidenziatonella domanda. E indubbio, pertanto, che quanto pi sar motivata e giustificata la richiesta deldipendente, tanto pi sar agevole la comparazione degli interessi contrapposti e laconcessione dei permessi . Conseguentemente, ove la suddetta richiesta non appaia del tuttomotivata o adeguatamente giustificata, a seguito della comparazione degli interessi coinvolti dicui si detto, il datore di lavoro potr far valere la prevalenza delle esigenze di servizio,negando la concessione del permessi . L ente, quindi, non chiamato in alcun modo a valutarenel merito la giustificatezza o meno della ragione addotta, ma solo la sussistenza di ragioniorganizzative od operative che impediscano la concessione del permesso.

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