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1 Logo azienda DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 4 comma 2, 626/94) Doc.: Rev. Data: Pag. (vers. 5) Novembre 2008 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ( Ai sensi dell art. 17 comma 1 lett. a e dell art. 28 del 81/2008 ) a cura di Messina logo azienda DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 4 comma 2, 626/94) Doc.: Rev. Data: Pag. (vers. 5) Novembre 2008 81/2008 Art. 2. - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per.
2 Q) VALUTAZIONE dei RISCHI : VALUTAZIONE globale e documentata di tutti i RISCHI per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita', finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita': a) la VALUTAZIONE di tutti i RISCHI con la conseguente elaborazione del DOCUMENTO previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai RISCHI .
3 Art. 28. - Oggetto della VALUTAZIONE dei RISCHI 1. La VALUTAZIONE di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a RISCHI particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza.
4 Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi. 2. Il DOCUMENTO di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della VALUTAZIONE , deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla VALUTAZIONE di tutti i RISCHI per la sicurezza e la salute durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la VALUTAZIONE stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della VALUTAZIONE di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5 C) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla VALUTAZIONE del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a RISCHI specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
6 Logo azienda DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 4 comma 2, 626/94) Doc.: Rev. Data: Pag. (vers. 5) Novembre 2008 3. Il contenuto del DOCUMENTO di cui al comma 2 deve altresi' rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla VALUTAZIONE dei RISCHI contenute nei successivi titoli del presente decreto. Art. 55. - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da a euro il datore di lavoro: a) che omette la VALUTAZIONE dei RISCHI e l'adozione del DOCUMENTO di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte; Art.
7 96. - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita' chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
8 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3 (DUVRI) DATA CERTA (art. 28 comma 2) Si ritiene sufficiente, in attesa di eventuali indicazioni del legislatore, l apposizione delle firme leggibili congiunte dei soggetti coinvolti : DATORE DI LAVORO RSPP RLS o RLST IL MEDICO COMPETENTE logo azienda DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (art.
9 4 comma 2, 626/94) Doc.: Rev. Data: Pag. (vers. 5) Novembre 2008 Formazione (art. 37) di base per nuova assunzione o per prima formazione (art. 37 comma 4 lett. a art. 37 comma 5 del 81/2008); per trasferimento o cambiamento di mansione (art. 37 comma 4 lett. b art. 37 comma 5 del 81/2008); per introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolose (art. 37 comma 4 lett. c art. 37 comma 5 del 81/2008); di aggiornamento periodico in relazione all evoluzione dei RISCHI , ovvero all insorgenza dei RISCHI stessi (art.
10 37 comma 6 del 81/2008); per la prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di primo soccorso (art. 37 comma 9 del 81/2008); per il rappresentante dei lavoratori per sicurezza (art. 37 comma 10 e 11 del 81/2008); per lavoratori immigrati (art. 37 comma 13 del 81/2008); .. logo azienda DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 4 comma 2, 626/94) Doc.: Rev. Data: Pag. (vers. 5) Novembre 2008 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 17, comma 1, e art. 28 del 81/2008) 1.