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Il recupero IVA: condizioni, monitoraggio, termini.

Il recupero IVA: condizioni, monitoraggio , Davide ArnaldiResponsabile area legale di Credit EvolutionStudio Legale Arnaldi, Caimmi & AssociatiCredit EvolutionCredit Evolution la sintesi delle competenze e dell esperienza acquisita nella gestione dei crediti aziendali dal binomio Service Collection & Legal Evolution in collaborazione con il proprio partner legale Studio Arnaldi Caimmi & Associati risponde a un esigenza fondamentale delle imprese: avere un unico interlocutore qualificato in grado di affrontare in modo efficace tutte le tematiche legate alla gestione dei crediti, ridurre i tempi d incasso, gestire il recupero stragiudiziale, giudiziale e fiscale, ottimizzare l impiego delle risorse interne e ridurre costi e oneri legati alle attivit di recupero questo reso possibile grazie a una gestione innovativa in grado di intervenire nei temi legali, fiscali e di processo inerenti il mondo del credito, supportando l azienda con efficienza, rapidit e massima professionalit.

Credit Evolution è la sintesi delle competenze e dell’esperienza acquisita nella gestione dei crediti aziendali dal binomio Service Collection & Legal Professional.

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1 Il recupero IVA: condizioni, monitoraggio , Davide ArnaldiResponsabile area legale di Credit EvolutionStudio Legale Arnaldi, Caimmi & AssociatiCredit EvolutionCredit Evolution la sintesi delle competenze e dell esperienza acquisita nella gestione dei crediti aziendali dal binomio Service Collection & Legal Evolution in collaborazione con il proprio partner legale Studio Arnaldi Caimmi & Associati risponde a un esigenza fondamentale delle imprese: avere un unico interlocutore qualificato in grado di affrontare in modo efficace tutte le tematiche legate alla gestione dei crediti, ridurre i tempi d incasso, gestire il recupero stragiudiziale, giudiziale e fiscale, ottimizzare l impiego delle risorse interne e ridurre costi e oneri legati alle attivit di recupero questo reso possibile grazie a una gestione innovativa in grado di intervenire nei temi legali, fiscali e di processo inerenti il mondo del credito, supportando l azienda con efficienza, rapidit e massima professionalit.

2 Grande importanza riveste la divisione professional con i servizi di credit management consultancy, la consulenza legale e fiscale e la gestione delle imprese in un team di professionisti di consolidata esperienza, Credit Evolution affianca le aziende con corsi di formazione in house e Evolution4. Condizioni 9. monitoraggio 2. recupero IVA3. La Normativa9. Termine per l Esercizio del DirittoAccordo tra le partiInfruttuosit di una procedura esecutiva6. Ammissione del CreditoSoggezione del debitore a procedure concorsualiFallimentoConcordato preventivo8. Procedure ConcorsualiIl recupero IVA: condizioni, monitoraggio , IVANon sempre la procedura di recupero del credito, prelegale, legale o giudiziale che sia, porta a risultati utili in termini di ragioni che determinano l impossibilit di provocare il pagamento del dovuto (anche a mezzo di esazione coatta) possono essere molteplici: l impresa, ad esempio, pu essere dichiarata fallita o, molto pi semplicemente, pu non disporre della liquidit necessaria a far fronte ai debiti maturati.

3 In senso pi ampio si pu considerare come impossibilit di incasso anche una valutazione di opportunit che suggerisca una transazione finalizzata all incasso di parte del il fatto che, a fronte della comprovata impossibilit di procedere al recupero del credito, l ordinamento permette al creditore, per il caso in cui quest ultimo sia un imprenditore commerciale, di recuperare la parte di credito relativa alla fiscalit e, di norma, anticipata al momento di emissione della fattura, nonch di postare a perdita il credito in modo da ottenere il relativo beneficio di abbattimento dell norma cardine che consente il recupero dell IVA relativa alle operazioni commerciali per le quali non vi sia possibilit di incasso principalmente rinvenibile nell art. 26 del 633/72 il quale, al secondo e terzo comma, prevede che: Se un operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullit , annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell art.

4 19 l imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gi registrato l operazione ai sensi di quest ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell art. 23 o dell art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all applicazione del settimo comma dell art.

5 21 .La norma, al di l delle questioni relative alla nullit o revoca del rapporto generatore dell obbligazione, chiarissima nello stabilire che i presupposti necessari all emissione della nota di variazione sono, essenzialmente, tre: Accordo tra le parti (purch intervenuto entro un anno dalla data di effettuazione dell operazione) Infruttuosit di una procedura esecutiva Soggezione debitore a procedure concorsuali Ne consegue che, secondo la legge, solo in presenza di una transazione formalizzata o di una procedura giudiziale che sia terminata con uno dei due eventi predetti sar possibile emettere la relativa nota di variazione. A questo proposito, bene evidenziare che l infruttuosit di una procedura esecutiva costituir presupposto sufficiente solo nel caso in cui sia attestata da un pignoramento negativo che non evidenzi l esistenza di ulteriori beni utilmente Tale sarebbe, ad esempio, il caso in cui l ufficiale giudiziario attesti l esistenza di un contratto di affitto di ramo d azienda o indichi una sede del debitore presso cui poter utilmente pignorare dei Accordo tra le parti.

6 Nel caso di accordo transattivo contrattuale tra le parti, non previsto nel contratto originario ma sopravvenuto in seguito, l IVA sulla parte del credito originario non incassabile ed oggetto di transazione pu essere detratta solo se non sia trascorso oltre un anno dal momento di effettuazione dell operazione originaria. La transazione dovr essere comprovata dalla sottoscrizione per reciproca accettazione tra le parti della proposta transattiva e la variazione IVA dall emissione, da parte del creditore, di apposita nota di variazione. Infruttuosit di una procedura esecutiva:Una procedura esecutiva consegue, normalmente, ad una procedura giudiziale finalizzata, essenzialmente, all ottenimento di un titolo il titolo e notificato un atto di precetto il creditore pu richiedere il pignoramento dei beni del norma un pignoramento negativo viene attestato da un verbale dell Ufficiale Giudiziario che descrive: le circostanze in cui stato effettuato il tentato pignoramento (ora e luogo); il titolo esecutivo sulla base del quale si procede; l esito dell accesso che, per integrare i presupposti per il recupero IVA, deve riportare l impossibilit di pignorare beni del debitore.

7 Bene tenere presente che talvolta l ufficiale giudiziario, nel redigere il pignoramento negativo, attesta l esistenza di beni o crediti concretamente aggredibili: tale il caso in cui l ufficiale giudiziario, recatosi presso la sede dell impresa dichiari che i beni rinvenuti (pur di propriet del debitore) sono stati oggetto di cessione ad altra tale ultimo caso sar bene che il creditore, prima di considerare infruttuosa l esecuzione, verifichi i termini della cessione e qualora, come spesso capita, scopra che, ad esempio, la cessione si perfeziona tramite pagamenti ancora in corso, proceda immediatamente con un pignoramento presso terzi al cui solo esito negativo sar possibile dedurre la perdita (fatta salva l esistenza dei requisiti di fallibilit di cui appresso).

8 Condizioni5 Soggezione del debitore a procedure concorsuali:La norma relativa alla perdita sui crediti dispone poi che la possibilit di procedere all emissione di una nota di variazione sia subordinata al fatto che il debitore sia soggetto ad una procedura punto bene chiarire, con riguardo al rapporto che esiste tra l esecuzione infruttuosa di un credito (attestata dal verbale di pignoramento negativo redatto dall ) e la fallibilit di un impresa, che il creditore, preso atto del pignoramento negativo, dovr verificare se sussistono le condizioni di fallibilit per l impresa precisa, a tal proposito, che la principale procedura concorsuale cui il creditore pu dare corso il fallimento, che pu essere richiesto quando un impresa non pi in grado di far fronte alle proprie presupposti e le condizioni che determinano l instaurarsi di una procedura concorsuale cambiano in relazione.

9 Al tipo di impresa alla quantit dei debiti all esistenza di una concreta possibilit di risanamentoPeraltro bene tenere presente che la possibilit di emettere regolare nota di variazione subordinata al fatto che il credito sia stato riconosciuto dalla procedura come certo e determinato nell ultima circostanza permette quindi, al verificarsi delle condizioni che di seguito si vedranno, di emettere la nota di variazione relativa all importo che non stato possibile incassare: pu capitare infatti che, all esito della procedura di liquidazione o risanamento propria della procedura concorsuale considerata, vengano distribuiti riparti parziali che diminuiscano l importo del credito insoluto. I riparti eventualmente incassati andranno ovviamente a coprire, rispetto al credito complessivamente inteso, quota parte del capitale e della relativa imposta IVA.

10 Vediamo dunque quali sono le modalit con le quali il credito deve essere indicato alla procedura affinch venga correttamente riconosciuto come componente del passivo L ammissione al passivo deve essere depositata nel fascicolo della procedura presso il Tribunale che ha dichiarato il fallimento dell impresa trenta giorni prima dell udienza fissata per la verifica dei crediti. 3 In questo caso, le modalit probatorie che consentono di dimostrare alla procedura l esistenza del credito sono del tutto analoghe a quelle viste nell ambito della gestione legale del del CreditoFallimentoIn seguito alla dichiarazione di fallimento ciascuno dei creditori pu sottoporre agli organi della procedura un apposita istanza con la quale chieda l ammissione del proprio credito al passivo della istanza deve contenere: i dati del creditore procedente; la domiciliazione e l indicazione del numero di fax e indirizzo mail presso i quali si desidera che il curatore invii le comunicazioni della procedura; la descrizione dettagliata dei presupposti che hanno generato il credito3 con l indicazione dei documenti che lo dimostrano.


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