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(in corso di pubblicazione in “le Regioni”, 2018)

I vincoli di bilancio tra legge rinforzata, interesse ad agire ed autonomia finanziaria regionale: nota a corte cost. 235/2017di Fabio Ferrari *(2 aprile 2018)(in corso di pubblicazione in le Regioni , 2018) A norma del vigente art. Cost. Il contenuto della legge di bilancio, le normefondamentali e i criteri volti ad assicurare l equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci ela sostenibilit del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti conlegge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispettodei principi definiti con legge costituzionale legge rinforzata pu riservare la disciplina di alcuni aspetti delle materie sopradescritte ad una mera legge ordinaria, approvata con maggioranza semplice?

I vincoli di bilancio tra legge rinforzata, interesse ad agire ed autonomia finanziaria regionale: nota a Corte cost. 235/2017 di Fabio Ferrari *

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1 I vincoli di bilancio tra legge rinforzata, interesse ad agire ed autonomia finanziaria regionale: nota a corte cost. 235/2017di Fabio Ferrari *(2 aprile 2018)(in corso di pubblicazione in le Regioni , 2018) A norma del vigente art. Cost. Il contenuto della legge di bilancio, le normefondamentali e i criteri volti ad assicurare l equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci ela sostenibilit del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti conlegge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispettodei principi definiti con legge costituzionale legge rinforzata pu riservare la disciplina di alcuni aspetti delle materie sopradescritte ad una mera legge ordinaria, approvata con maggioranza semplice?

2 In caso dirisposta affermativa, entro quali limiti?La sentenza in esame fornisce delle importanti risposte, confermando e precisando unorientamento che la corte costituzionale aveva gi avuto modo di chiarire. I quadrinormativi e giurisprudenziali entro i quali la questione si pone sono, tuttavia, abbastanzaarticolati; prima di entrare nel merito pare opportuno darne conto. Una prima attuazione legislativa del novellato art. Cost. si realizzata per tramitedella legge rinforzata n. 243/20122, approvata con maggioranza assoluta: tra le diversedisposizioni di essa si istituiva, all art. 11, un Fondo straordinario 3 finalizzato a garantireil concorso dello Stato al sostentamento dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali ovequest ultimi, a causa di cicli economici avversi o di eventi eccezionali, risultasserominacciati.

3 Alla copertura di tale fondo, destinato ad essere suddiviso tra tutte le istituzioniterritoriali, concorrevano risorse tanto statali, quanto degli enti locali; in caso di bisogno, laripartizione dei relativi danari sarebbe stata disposta con debita fonte: un , sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica 4. La legittimit di questa previsione passava al vaglio della corte costituzionale, la quale sipronunciava nel merito con la sentenza n. 88/2014: all interno di una questione dilegittimit costituzionale ben pi ampia, la Provincia autonoma di Trento lamentava che ilfondo, sebbene apparentemente favorevole alle istituzioni decentrate, fosse in realt la contropartita del (parimenti impugnato5) art.

4 12 della medesima legge; in esso si istituivaun ulteriore e diverso fondo, questa volta a carico esclusivo degli enti locali, con il qualeconcorrere al sostentamento del debito pubblico, in una misura da determinare esattamente come per l art. 11 con sentita la Conferenza permanente per ilcoordinamento della finanza pubblica. Il complesso di questa disciplina, secondo la difesa, dava luogo ai seguenti vizi: ledeval autonomia finanziaria dell ente, sottraendo agli Statuti una parte importante di proprierisorse statutariamente protette; sovrastimava il ruolo della fonte atipica prevista nellanovella costituzionale del 2012, non potendo essa definire nel dettaglio, al di fuori dellarituale procedura pattizia, l an e il quantum dei contributi a carico di Regioni speciali e1 L.

5 Cost. 20 Aprile 2012, n. 1: Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta L. 24 Dicembre 2012, n. 243: Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, c. 6, ..nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze .4 Art. 11, c. A differenza di quanto avvenuto con l art. 11, l art. 12 stato impugnato altres dalla Regione speciale Friuli Venezia-Giulia, con analoghe autonome; violava una seconda volta il principio consensualistico, prevedendoche il Decreto avente ad oggetto la misura del contributo posto a carico di ciascun ente (aifini del sostentamento del debito pubblico, ex art.)

6 Fosse assunto, appunto, sentitanon la Conferenza Unificata , bens la Conferenza permanente per il coordinamento dellafinanza pubblicaLa corte rigettava i primi due argomenti per entrambi gli articoli (11 e 12), spiegando chela riforma costituzionale del 2012, in recepimento di trattati internazionali (lato sensusovranazionali), impegnava lo Stato ad obblighi di bilancio stringenti e rigorosi; questiricadevano inevitabilmente anche sull autonomia finanziaria degli enti locali (ordinari especiali), attraverso una disciplina che doveva necessariamente essere omogenea pertutti i livelli territoriali in cui si articola la pubblica amministrazione6.

7 Proprio al fine digarantire tale uniformit , la neo fonte costituzionale conferiva alla legge rinforzata lacompetenza ad entrare nel dettaglio della disciplina in oggetto7, con inevitabile (malegittima) soccombenza delle istanze consensualistiche delle autonomie speciali in tema dideterminazione delle modalit di contribuzione a loro carico8. In merito al terzo profilo di illegittimit era necessario, invece, distinguere: determinare ilquantum da ripartire agli enti territoriali (art. 11) mediante la fonte sentita laConferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica risultava accettabile,trattandosi peraltro di una misura comunque favorevole alle istituzioni decentrate9; alcontrario, la quantificazione della misura del contributo a favore del debito pubblico posto a carico di ciascun ente (art.)

8 12) richiedeva un coinvolgimento maggiormentesignificativo degli stessi, non giustificandosi dunque la scelta del legislatore di procedere sentita la summenzionata Conferenza permanente, e non la ben pi rappresentativa Conferenza Unificata : il parere di quest ultima, peraltro, non era semplicementenecessario, imponendosi in realt costituzionalmente una vera e propria procedurad intesa, sebbene in caso di stallo decisionale dovesse comunque prevalere la volont dello Stato centrale; ci giustificava, sul punto, una pronuncia di accoglimento ultimo, nella medesima sentenza del 2014, si scioglieva un ulteriore nodo difondamentale importanza: la scelta di attribuire ad un ulteriore il compito diindividuare criteri e modalit di attuazione delle procedure di indebitamento degli entilocali (art.

9 10)12 necessitava di una pronuncia additiva, con la quale affiancare a tale ultimosegmento di disposizione la parola tecnica 13; con questa correzione si riservava ogniscelta politica-discrezionale esclusivamente alle medesima legge rinforzata attuativa delprecetto costituzionale14, evitando in particolare modo il rischio di conferire al la6 Art. l. cost. 1/2012: La legge di cui al comma 1 disciplina altres : a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;b) la facolt dei Comuni, delle Province, delle Citt metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e diBolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, comemodificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale; c) le modalit attraverso le quali i Comuni, le Province, leCitt metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilit del debito delcomplesso delle pubbliche amministrazioni.

10 8 e ; tali passaggi sono centrali per la comprensione della pronuncia; essi riguardano gli effetti della riformadel 2012 in generale e le procedure di indebitamento degli enti locali in particolare, ma per espressa indicazione dellaCorte ( ) possono essere adattati anche alla riflessione circa gli artt. 11 e 12 della norma oggetto. 9 Ancora , ove si sottolinea, tra gli altri aspetti, la complementariet del rapporto benefici-sacrifici derivanti daidue 11 ..ancora sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica: a differenza di quantoavvenuto con l art. 12, in questa occasione tale interlocutore giudicato non lesivo del principio di leale collaborazione,stante l (.)


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