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LA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING …

Circolare N. 13 Area: PROFESSIONAL Periodico quindicinale23 giugno 2011 RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 1 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: E-MAIL: LA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING DELL AUTOVEICOLO La CESSIONE del CONTRATTO di LEASING comporta il trasferimento del diritto di godimento del bene in capo al subentrante e l acquisizione dell'opzione di acquisto della propriet del bene alla scadenza del CONTRATTO .

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1 Circolare N. 13 Area: PROFESSIONAL Periodico quindicinale23 giugno 2011 RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 1 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: E-MAIL: LA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING DELL AUTOVEICOLO La CESSIONE del CONTRATTO di LEASING comporta il trasferimento del diritto di godimento del bene in capo al subentrante e l acquisizione dell'opzione di acquisto della propriet del bene alla scadenza del CONTRATTO .

2 Il corrispettivo derivante dalla CESSIONE del CONTRATTO di LEASING va assoggettato alla stessa percentuale di detraibilit IVA adottata dal cedente. LA LOCAZIONE FINANZIARIA DEGLI AUTOVEICOLI Il CONTRATTO di LEASING un istituto mediante il quale una societ concedente (il locatore) cede ad un altro soggetto (il locatario) il diritto di usare un determinato bene per un periodo di tempo predeterminato in cambio di un canone periodico (maggiorato di interessi). Al termine del periodo di locazione il locatario pu acquisire la propriet del bene esercitando il diritto di riscatto (ad un prezzo predeterminato alla sottoscrizione del CONTRATTO ) o provvedere alla sua restituzione.

3 La normativa fiscale pone alcuni limiti alla deducibilit dei canoni di LEASING relativi agli autoveicoli, ossia: 1) l art. 54, c. 2, TUIR, stabilisce che la durata del CONTRATTO ( limite temporale) non pu essere inferiore al periodo di ammortamento previsto per tali beni (fissato in 4 anni); 2) l art. 164, TUIR, contempla una percentuale di deducibilit dei relativi costi pari al 40% con un importo massimo deducibile pari a ,99. Nel caso di esercizio dell attivit professionale in forma individuale, la deducibilit ammessa limitatamente ad un solo veicolo. Per gli studi associati, la deducibilit dei costi consentita per un veicolo ogni socio o associato.

4 L IVA relativa ai canoni di LEASING , cos come l imposta pagata per le spese relative al mantenimento del veicolo (carburanti, lubrificanti, manutenzioni, pedaggi, ecc.), detraibile nel limite del 40%. I soggetti che svolgono un attivit professionale in regime di esenzione IVA (ad esempio, i medici), non possono detrarre l IVA assolta attraverso l acquisizione del bene con il CONTRATTO di LEASING . Prima della scadenza del periodo di locazione il locatario pu scegliere di cedere il CONTRATTO di LEASING in essere. In tale ipotesi occorre rispettare il relativo dettato normativo, invero piuttosto complesso.

5 La CESSIONE del CONTRATTO di LEASING deve comunque essere autorizzata dalla societ concedente. ASPETTI IVA Ai sensi dell art. 3, c. 2, DPR 633/1972, la CESSIONE del CONTRATTO di LEASING costituisce una prestazione di servizi assoggettata all aliquota IVA ordinaria del 20%. 110623 CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: E-MAIL: Tuttavia, con CM n.

6 8/E/2009 (punto ), l Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di CESSIONE del CONTRATTO di LEASING di un veicolo per il quale la detrazione dell IVA sui relativi canoni stata operata in misura limitata, l operazione va trattata come una CESSIONE di un bene anzich come una prestazione di servizi. Secondo l Agenzia, infatti, attraverso la modifica dell art. 19-bis1, c. 1, lett. d), DPR 633/1972, l acquisto di autoveicoli mediante contratti di LEASING ora equiparato, ai fini della detrazione dell imposta, all acquisizione tramite compravendita. L art. 13, c. 5, DPR 633/1972, stabilisce che la base imponibile delle cessioni di beni va assunta in misura pari alla percentuale della detrazione operata all atto dell acquisto, qualora quest'ultima sia stata parziale per effetto dell'art.

7 19-bis1, DPR 633/1972 o di altre disposizioni di indetraibilit oggettiva. Di conseguenza, posto che attraverso la CESSIONE del CONTRATTO di LEASING il cessionario acquisisce un bene sottoposto ad una limitazione oggettiva alla detrazione dell IVA, tale CESSIONE va trattata alla stregua di una CESSIONE di beni. Trattandosi di veicoli ad uso promiscuo, per i quali la detrazione limitata, la base imponibile del corrispettivo di CESSIONE deve essere ridotta alla stessa misura della detrazione operata in sede di registrazione dei canoni di LEASING (e, quindi, considerata l evoluzione normativa in tema di detrazione IVA auto al 10%, al 15% o al 40%).

8 Esempio CESSIONE di un CONTRATTO di LEASING relativo ad un autoveicolo, prezzo pattuito pari a (IVA compresa). Il cedente ha detratto l imposta sui canoni di LEASING nella misura del 40%. La fattura di vendita va assoggettata a IVA in misura proporzionale alla detrazione operata (40%) e pertanto: :108 (ossia il 20% del 40%) x 40 = (quota soggetta a IVA 20%). Allo stesso modo, l acquirente del CONTRATTO di LEASING potr detrarre l IVA (sia quella applicata dal cedente del CONTRATTO , sia quella relativa ai successivi canoni residui) nella misura del 40%. ASPETTI REDDITUALI L art. 88, c. 5, TUIR, stabilisce che in caso di CESSIONE del CONTRATTO di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva, senza che assuma rilevanza il corrispettivo concordato tra le parti.

9 Geom. Annibale Barca Via Zama, 12 - 48018 Faenza (RA) P. iva: 02179470394 Tanit Srl Via Tito Livio, 1 - 47122 Forl (FC) P. iva: 02267380400 Fattura n. 12 del CESSIONE CONTRATTO di LEASING stipulato in data con GMT LEASING - Autoveicolo a targa BB792AG: - quota imponibile IVA ex art. 13, c. 5, DPR 633/972 - quota fuori campo IVA Imponibile IVA IVA 20% 400 Fuori campo IVA Totale FATTURA 110623 CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 3 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A.

10 VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: E-MAIL: Sul punto la CM n. 108/1996 ha precisato che tale valore normale deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del CONTRATTO e del prezzo stabilito per il riscatto, attualizzati alla data della CESSIONE . Tuttavia, detta norma di carattere antielusivo, interessa il reddito d impresa e non quello di lavoro autonomo. Per i professionisti, infatti, opera l art. 54, c. 1-quater, TUIR, che stabilisce la rilevanza reddituale delle plusvalenze e dei corrispettivi connessi alla CESSIONE della clientela o di elementi immateriali, ma senza includere le sopravvenienze attive che, pertanto, parrebbero estranee alla quantificazione del reddito di lavoro autonomo.


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