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LA PRESCRIZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

1 LA PRESCRIZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI L universalit del provvedimento L art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha disposto, a partire dal 1 gennaio 1996, una riduzione dei termini prescrizionali da dieci a cinque anni per il recupero dei CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ed assistenziali obbligatori dovuti e non versati. La norma stabilisce altres talune situazioni particolari che non mancheremo di illustrare a breve, In precedenza il diritto del credito previdenziale, pur essendo, come appena accennato, assoggettato alla PRESCRIZIONE decennale, poneva tuttavia una eccezione di notevole portata: relativamente ai CONTRIBUTI dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari, la PRESCRIZIONE medesima era gi di cadenza quinquennale ai sensi dell art. 16-bis) del decreto legge 2 marzo 1974, n.

1 LA PRESCRIZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI L’universalità del provvedimento L’art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha disposto, a partire dal 1°

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1 1 LA PRESCRIZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI L universalit del provvedimento L art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha disposto, a partire dal 1 gennaio 1996, una riduzione dei termini prescrizionali da dieci a cinque anni per il recupero dei CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ed assistenziali obbligatori dovuti e non versati. La norma stabilisce altres talune situazioni particolari che non mancheremo di illustrare a breve, In precedenza il diritto del credito previdenziale, pur essendo, come appena accennato, assoggettato alla PRESCRIZIONE decennale, poneva tuttavia una eccezione di notevole portata: relativamente ai CONTRIBUTI dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari, la PRESCRIZIONE medesima era gi di cadenza quinquennale ai sensi dell art. 16-bis) del decreto legge 2 marzo 1974, n.

2 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114. Il provvedimento di riduzione introdotto dalla legge n. 335 assume il connotato dell universalit in relazione a tre circostanze: in primo luogo in quanto si riferisce a tutte le contribuzioni obbligatorie, prescindendo anche dall Ente previdenziale a cui devono essere versate (INPS, INPGI, Casse di previdenza dei liberi professionisti, ecc.); in seconda battuta perch prende in considerazione tutte le tipologie di rapporto di lavoro (subordinato, autonomo, parasubordinato, accessorio, ecc.) da cui viene ingenerato l obbligo contributivo. Infine il nuovo precetto normativo abbraccia non solo la contribuzione relativa alle gestioni pensionistiche, ma anche quelle non pensionistiche, altrimenti denominate contribuzioni minori (indennit economica di malattia e maternit , cassa unica per gli assegni familiari, cassa integrazione guadagni, mobilit , disoccupazione involontaria, ora ASpI, ecc.)

3 Tuttavia, mentre per le prime sono stati previsti modalit differenziate circa l intervento della PRESCRIZIONE , di cui parleremo in seguito, per le contribuzioni minori stato stabilito un unico periodo di PRESCRIZIONE di cinque anni. Recitano infatti il suddetti commi, tuttora immodificati nonostante il lungo tempo trascorso dalla loro entrata in vigore, che 9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidariet previsto dall articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.

4 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di PRESCRIZIONE di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

5 463, 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso. Un primo commento alla norma La poco felice formulazione letterale della disposizione normativa (il cui testo stato anche criticato in tal senso anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6173 del 7 marzo 2008) ha arrecato non pochi problemi interpretativi, tanto che sia gli Enti PREVIDENZIALI , sia la Magistratura, anche di legittimit , sono dovuti tornare pi volte sullo specifico argomento. Comunque sia, con la circolare n. 262 del 13 ottobre 1995, l INPS, operando uno sforzo, che non esiteremmo a definire titanico , per interpretare la norma (e secondo chi scrive effettuando anche una autentica, e pur tuttavia necessaria, forzatura), ha affermato che Dal combinato disposto della disposizione in esame, si deve ritenere che i nuovi termini si applicano alle prescrizioni in corso alla data del 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n.)

6 335); quindi: - per quanto riguarda la contribuzione dovuta alle gestioni pensionistiche obbligatorie (il cui nuovo termine di PRESCRIZIONE , come sopra specificato decennale sino alla data del 31/12/1995 e quinquennale a decorrere dal 1/1/96), l atto interruttivo della PRESCRIZIONE posto in essere dopo l entrata in vigore della legge in esame e sino al 31 /12/95 interromper la PRESCRIZIONE dei CONTRIBUTI relativi ai 10 anni precedenti; l atto interruttivo posto in essere a decorrere dal 1/1/1996 interromper la PRESCRIZIONE dei CONTRIBUTI relativi a periodi contributivi anteriori di cinque anni. La forzatura operata dall INPS stata peraltro successivamente confermata dalla Corte di Cassazione che con indirizzo maggioritario (v. le sentenze n. 46/2004, n.

7 3846/2005, n. 9962/2005 ed altre pi recenti) ha chiarito che la riduzione del termine da decennale a quinquennale si realizzata nella stragrande maggioranza dei casi, di fatto, dal 1 gennaio 1996, avendo il legislatore dato la possibilit all istituto previdenziale di mantenere il regime prescrizionale decennale per i CONTRIBUTI pregressi, adottando nel periodo intermedio, che va dalla data di entrata in vigore della legge alla fine del 1995, atti interruttivi oppure iniziando procedure idonee. (v. la sentenza delle Sezioni Unite del Supremo Consesso n. 15296 del 4 luglio 2014). Insomma, l avvenuta interruzione della PRESCRIZIONE o l inizio di procedure di recupero coattivo effettuati nel sopra citato periodo intermedio hanno prodotto l effetto di continuare a far retroagire di 10 anni il regime di PRESCRIZIONE , dovendosi altres ritenere, o per lo meno cos sembrerebbe considerato che la specifica situazione non stata in realt affrontata, che il regime medesimo si applichi anche ad eventuali periodi contributivi maturati successivamente alla data di notifica dell atto interruttivo purch , beninteso, si collochino all interno del periodo intermedio.

8 Per intenderci, un atto interruttivo notificato il 15 settembre 1995 parrebbe produrre l affetto dilatatorio della PRESCRIZIONE , oltre che relativamente ai periodi pregressi, anche agli adempimenti contributivi che matureranno a tutto il 31 dicembre 1995. Ed ancora, sempre con la sopra accennata circolare, questa volta tuttavia in perfetto allineamento con la disposizione normativa, l Istituto previdenziale ha posto l accento sull eccezione prevista dal comma 10 della norma in commento, ed in particolare sulla circostanza che nei casi in cui, prima dell entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (17 agosto 1995), siano stati posti in essere atti interruttivi della PRESCRIZIONE ovvero abbiano avuto inizio procedure di recupero del credito nel rispetto della normativa 3 preesistente, il termine di PRESCRIZIONE , pur restando ancorato a quello stabilito dalla normativa all epoca in vigore (in pratica, dieci anni), inizia tuttavia a decorrere dal compimento dalla data di notifica dell atto interruttivo e limitatamente ai periodi in esso contestati.

9 Ed infine, al punto 1. 3. 2. della circolare appena menzionata, lo stesso Ente ha chiarito che nella locuzione procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente debbano essere ricompresi anche le partite trasmesse all Ufficio legale dell Ente di cui sia stata data notizia ai debitori interessati, le partite incluse nei ruoli esattoriali, i processi verbali redatti dall INPS, relativamente alle omissioni contributive indicate nei verbali stessi, ecc.: tali atti debbono infatti essere considerati una valida interruzione dei termini di PRESCRIZIONE , sempre che, ovviamente, risulti manifesta al debitore l inequivocabile volont del titolare del credito di far valere il proprio diritto. Gli atti interruttivi e l instaurazione di procedure amministrative effettuati a partire dal 1 gennaio 1996 comporteranno, in ogni caso, l applicazione del pi ridotto termine di PRESCRIZIONE quinquennale.

10 Una situazione maggiormente articolata (e veniamo ad una ulteriore deroga alla PRESCRIZIONE quinquennale) si verificher in ipotesi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. A tale riguardo ed a beneficio di chi ci legge, si avverte sin d ora la necessit di porre in evidenza la netta distinzione di valenza giuridica sussistente tra gli atti interruttivi della PRESCRIZIONE (che, noto, devono essere necessariamente posti in essere dal soggetto titolare del credito contributivo, vale a dire dall Ente previdenziale) e la denuncia del lavoratore e dei suoi supersiti, che non costituisce atto interruttivo non solo perch non proviene dal creditore, ma anche perch il suo effetto non quello di fare iniziare un nuovo periodo di PRESCRIZIONE ex art. 2944 c.


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