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LE PRIME PRONUNCE SUL RITO SOMMARIO DI …

PRIME PRONUNCE sul procedimento SOMMARIO di cognizione ex 702 bis PRIME PRONUNCE SUL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE 1. Tribunale Bologna, 29 ottobre 2009 (Candidi Tommasi)2. Tribunale Cagliari, 6 novembre 2009 (Amato)3. Tribunale Mondov , 10 novembre 2009 (Demarchi)4. Tribunale Varese, 18 novembre 2009 (Buffone)5. Tribunale Sant Angelo dei Lombardi, 20 novembre 2009 (Levita)6. Tribunale Varese, 18 dicembre 2009 (Buffone)7. Tribunale Genova, 16 gennaio 2010 (Gibelli)8. Tribunale Modena, 18 gennaio 2010 (Masoni)9. Tribunale Bari, 22 gennaio 2010 (Caso)10.

Prime pronunce sul procedimento sommario di cognizione ex 702 bis c.p.c. LE PRIME PRONUNCE SUL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE 1. Tribunale Bologna, 29 ottobre 2009 (Candidi Tommasi)

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1 PRIME PRONUNCE sul procedimento SOMMARIO di cognizione ex 702 bis PRIME PRONUNCE SUL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE 1. Tribunale Bologna, 29 ottobre 2009 (Candidi Tommasi)2. Tribunale Cagliari, 6 novembre 2009 (Amato)3. Tribunale Mondov , 10 novembre 2009 (Demarchi)4. Tribunale Varese, 18 novembre 2009 (Buffone)5. Tribunale Sant Angelo dei Lombardi, 20 novembre 2009 (Levita)6. Tribunale Varese, 18 dicembre 2009 (Buffone)7. Tribunale Genova, 16 gennaio 2010 (Gibelli)8. Tribunale Modena, 18 gennaio 2010 (Masoni)9. Tribunale Bari, 22 gennaio 2010 (Caso)10.

2 Tribunale Ferrara, 28 gennaio 2010 (Ghedini) 11. Tribunale Busto Arsizio, 8 febbraio 2010 (Radici)12. Tribunale Biella, 9 febbraio 2010 (Rava)13. Tribunale Torino, 11 febbraio 2010 (Tassone)14. Tribunale Milano, 23 febbraio 2010 (Formica)15. Tribunale Ancona, 9 aprile 2010 (Melucci)All. A: Ordine di servizio 27/09, Tribunale di Genova (Pres. Frascherelli, dal sito ) All. B: Tribunale Bologna, circolare presidenziale n. 147 del 9 novembre 2009 (Pres. Scutellari)I provvedimenti sono stati reperiti grazie al gruppo Il nuovo procedimento SOMMARIO di cognizione (art.)

3 702-bis ss. ) di Facebook. 1 PRIME PRONUNCE sul procedimento SOMMARIO di cognizione ex 702 bis Bologna, 29 ottobre 2009 (Candidi Tommasi)Il giudice, Letto il ricorso, visto l art 702 bis che : con ricorso ai sensi dell bis depositato in data 8-7-09 l avvocato S. Stefano in proprio proponeva nei confronti di C. Simone domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del contenuto diffamatorio di alcune missive inviate dal resistente, gi suo cliente, al Consiglio dell Ordine Forense di B.

4 , alla G. Assicurazioni e all Infortunistica P.; il suddetto contenuto diffamatorio veniva ravvisato nel fatto che C. accusava falsamente il ricorrente di aver posto in essere comportamenti illega li e gravemente contrari alle regole deontologiche, in particolare rifiutandosi di consegnargli un assegno emesso dalle G. a suo favore; con decreto in data 14-7-09 veniva fissata per la comparizione delle parti l odierna udienza; C. si costituiva tempestivamente in data 19-10-09 contestando la fondatezza della domanda; in particolare contestava la pretesa falsit degli addebiti mossi al ricorrente, formulando capitoli di prova testimoniale a riscontro; chiedeva anche la sospensione del procedimento ex in attesa della definizione del procedimento penale che lo vedeva imputato dei reati di cui agli e 595 in conseguenza della querela proposta dal ricorrente per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.

5 Rilevato che : poich nel caso in esame non emergono motivi di inammissibilit ai sensi dei primi due commi dell ter , si tratta di valutare se, ai sensi del , le difese svolte dalle parti richiedano un istruzione non sommaria che impone il mutamento dell intrapreso rito SOMMARIO in rito ordinario; al proposito si evidenzia come il parametro dell istruzione non sommaria fotografa una conseguenza senza indicarne le cause; ne consegue che la discrezionalit del giudice nell effettuare tale valutazione risulta estremamente ampia, in quanto non perimetrata da identificati presupposti della suddetta sommariet istruttoria; tale ampiezza comporta, secondo questo giudicante, un certo rigore nella valutazione di cui sopra.

6 In questo contesto, se la superfluit di un istruzione probatoria orale pu considerarsi sicuramente un indice rilevante della compatibilit del rito SOMMARIO , la sua necessit pu considerarsi compatibile con la struttura del rito SOMMARIO solamente qualora sia limitata ad un numero esiguo di testi, da escutere su limitate circostanze di fatto; infatti, solamente in questo caso lo svolgimento di un istruzione probatoria orale compatibile con la radicale deformalizzazione di cui al dell ter ; da quanto esposto consegue l incompatibilit del rito SOMMARIO per la trattazione della controversia di cui si discute, che non risulta di carattere documentale, come prospettato dal ricorrente, bens necessita di un istruzione probatoria approfondita sui vari capitoli di prova dedotti dal resistente; inoltre il ricorrente deve essere posto nelle condizioni di poter indicare eventuali prove contrarie al riguardo.

7 Pertanto si provvede a fissare l udienza ex , rilevando fin da ora che l istanza del resistente di sospensione del presente giudizio ex non accoglibile ai sensi dell ; fissa l udienza ex seg. alla data del 14-1-10 ore 9,30. Bologna, 29-10-09 Il Giudice Elisabetta Candidi Tommasi 2 PRIME PRONUNCE sul procedimento SOMMARIO di cognizione ex 702 bis Cagliari, 6 novembre 2009 (Amato)Le domande proposte dalla Centro Studi Riuniti sono fondate e devono, pertanto, essere accolte, nei termini di seguito indicati.

8 Attraverso le regolare produzione in giudizio della copia dell atto pubblico di compravendita devono ritenersi pienamente provate le circostanze affermate dall attore e, in particolare, che: con atto pubblico 23 dicembre 2008 a rogito del dott. , notaio in Cagliari, repertorio n. , raccolta n. , registrato a Cagliari il 9 gennaio 2009, trascritto a Cagliari il 13 gennaio 2009, trascritto a Nuoro il 13 gennaio 2009, trascritto a Sassari il 16 gennaio 2009, la Centro Studi Riuniti ha venduto alla CONDESS le seguenti unit immobiliari: a) unit immobiliare sita in Cagliari, via N.

9 , censita al catasto fabbricati alla sezione, foglio, mappale; b) unit immobiliare sita in Comune di Carloforte, alla via , censita in catasto al foglio, mappali e; c) unit immobiliare sita in Comune di Monserrato, vico V O., censita al catasto fabbricati del Comune di Cagliari, alla sezione, foglio, mappale; d) unit immobiliare in Comune di Stintino, localit Lu Turrioni, censita al catasto fabbricati al foglio, mappale; e) unit immobiliare in Comune di San Teodoro, localit Funtana, censita al catasto fabbricati al foglio mappale(contratto, art.

10 1); il prezzo degli immobili stato stabilito: a) per l immobile in Cagliari, euro ,66, oltre l ; b) per l immobile di Carloforte, euro ,00, oltre l ; per l immobile di Monserrato, euro ,00 oltre l ; per l immobile di Stintino, euro ,00 oltre l ; per l immobile di San Teodoro, euro ,00, reverse charge (contratto, art. 4); la CONDESS ha versato in favore di Centro Studi Riuniti , a titolo di acconto, la somma complessiva di euro ,06 e, a saldo dell intera compravendita, avrebbe dovuto corrispondere la somma di euro ,86 entro 180 (cento ottanta) giorni dalla data del contratto, vale a dire entro il 21 giugno 2009 (contratto, art.


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