Example: marketing

Massimario Sentenze n. 1 del 07.03.2015 Irap e professionisti

Massimario . Sentenze . N. 1-2015. Irap e professionisti Massimario Sentenze n. 1 del Indice Introduzione Pag. 2. Ausilio di dipendenti Pag. 3. Cass. sez. V, sentenza n. 7609/2014. Cass. sez. V, sentenza n. 9790/2014. Cass. sez VI-T, n. 26982/2014. Cass. sez VI-T, n. 26991/2014. Cass. sez. VI-T, n. 4111/2014. Cass. sez. V, sentenza n. 20907/2014. CTR Lazio, sentenza n. 4211/37/14. CTR Calabria, sentenza 2090/03/14. CTR Lombardia, sentenza n. 2975/14/14. CTP Reggio Emilia, sentenza n. 446/03/14. Clientela numerosa e apporto di un dipendente Pag. 11. Cass. sez. VI-T, sentenza n. 10173/2014. Ausilio di praticanti. Pag. 12. Cass. sez. VI-T, ordinanza n. 2520/2014. Collaborazione di un familiare Pag. 13. Cass. sez. VI-T, Spese per compensi a terzi, per l'acquisto di beni strumentali, per immobili e per prestazioni Pag.

Massimario Sentenze n. 1 del 7.03.2015 2 Introduzione Nel 2014 sono state pubblicate dalla Corte di Cassazione e dalla Commissioni tributarie numerose sentenze in

Tags:

  Corte, Cassazione, Corte di cassazione

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Massimario Sentenze n. 1 del 07.03.2015 Irap e professionisti

1 Massimario . Sentenze . N. 1-2015. Irap e professionisti Massimario Sentenze n. 1 del Indice Introduzione Pag. 2. Ausilio di dipendenti Pag. 3. Cass. sez. V, sentenza n. 7609/2014. Cass. sez. V, sentenza n. 9790/2014. Cass. sez VI-T, n. 26982/2014. Cass. sez VI-T, n. 26991/2014. Cass. sez. VI-T, n. 4111/2014. Cass. sez. V, sentenza n. 20907/2014. CTR Lazio, sentenza n. 4211/37/14. CTR Calabria, sentenza 2090/03/14. CTR Lombardia, sentenza n. 2975/14/14. CTP Reggio Emilia, sentenza n. 446/03/14. Clientela numerosa e apporto di un dipendente Pag. 11. Cass. sez. VI-T, sentenza n. 10173/2014. Ausilio di praticanti. Pag. 12. Cass. sez. VI-T, ordinanza n. 2520/2014. Collaborazione di un familiare Pag. 13. Cass. sez. VI-T, Spese per compensi a terzi, per l'acquisto di beni strumentali, per immobili e per prestazioni Pag.

2 14. alberghiere e trasferte Cass. Sez. V, sentenza n. 8527/2014. Cass. sez. VI-T, ordinanza n. 7153/2014. Affidamento a terzi di attivit inerenti alla professione (servizi in outsourcing) Pag. 16. Cass. sez. V, sentenza n. 22674/2014. CTR Calabria, sentenza n. 1858/03/2014. Collaborazione con altri professionisti . Compensi a consulenti esterni Pag. 18. Cass. Sez. V, sentenza n. 15020/2014. CTR Lazio, sentenza n. 3422/09/2014. Cass. Sez. VI-T, sentenza n. 8914/2014. Struttura organizzativa elementare Pag. 21. Cass. sez. V, sentenza n. 21796/2014. CTR Calabria, sentenza n. 1965/02/14. CTR Basilicata Potenza, sentenza n. 299/02/14. Svolgimento della professione in una struttura altrui Pag. 24. Cass. sez. V, sentenza n. 21150/2014. CTR Milano, sentenza n. 5186/06/14.

3 Cass. Sez. VI-T, ordinanza n. 6418/2014. Ammontare del reddito Pag. 27. Cass. Sez. V, n. 11919/2014. Utilizzo di due studi Pag. 28. Cass. Sez. VI-T, sentenza n. 2967/2014. Associazione professionale Pag. 29. Cass. sez. V, sentenza n. 25313/2014. Cass. sez. VI-T, ordinanza n. 4663/2014. Sanzioni per omesso versamento. Obiettiva incertezza normativa Pag. 30. Cass. sez. VI-T, n. 4394/2014. 1. Massimario Sentenze n. 1 del Introduzione Nel 2014 sono state pubblicate dalla corte di cassazione e dalla Commissioni tributarie numerose Sentenze in materia di IRAP e professionisti . I presupposti applicativi dell'IRAP sono definiti dall'articolo 2, comma 1 del 15 dicembre 1997, n. 446, nel quale si afferma che presupposto dell'imposta l'esercizio abituale di un'attivit autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

4 L'attivit esercitata dalle societ e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto per l'imposta.. Il legislatore italiano, come si vede, non ha definito in maniera precisa quali siano i fattori che configurano la "autonoma organizzazione" per la categoria degli agenti di commercio, promotori finanziari e per le altre categorie di lavoratori autonomi. Occorre allora capire quali siano gli elementi che denotano il presupposto impositivo in capo a detti soggetti; e in tal senso torna utile l'opera interpretativa della giurisprudenza. Nel presente documento si trovano raccolte le massime relative alle pi significative Sentenze in materia di IRAP pubblicate nel 2014 dalla Suprema corte e dalle Commissioni tributarie; Sentenze che muovono tutte dal principio consolidato per cui, affinch esista un'attivit autonomamente organizzata, occorre che il contribuente che eserciti l'attivit di lavoro autonomo, nello stesso tempo: - sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilit ed interesse.

5 - si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui oppure impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivit in assenza di organizzazione. 2. Massimario Sentenze n. 1 del 1. AUSILIO AI DIPENDENTI. cassazione , Sezione Quinta Civile, sentenza 2 aprile 2014 n. 7609. Avvocato con segreteria part-time autonoma organizzazione - sussistenza L'avvocato tenuto a versare l'IRAP se nell'esercizio della professione si avvale di un lavoratore dipendente (nella specie, segretaria part - time). L'imposta va applicata in tutti i casi in cui il lavoro autonomo - professionale si svolga con una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi e/o uomini in grado di ampliarne i profitti, con la conseguenza che lo svolgimento di una libera professione come quella di medico, avvocato, commercialista, ragioniere, geometra, consulente, si colloca al di fuori dell'area di applicazione dell'IRAP solo a condizione (da provare da parte del contribuente e da accertare da parte del giudice di merito) che il professionista operi senza dipendenti (a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno in grado di sostituire il professionista medesimo).

6 I giudici tributari di legittimit hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, che aveva sancito il diritto al rimborso delle somme versate dalla contribuente - un avvocato - a titolo di IRAP, annualit 1998-2004. Ad avviso della CTR, la contribuente, che esercitava la professione avvalendosi di beni strumentali di modesta entit , non era assoggettabile al tributo, nonostante si fosse avvalsa, negli anni considerati, dell'ausilio di una segretaria part-time. Nel caso di specie, infatti, non era ravvisabile il presupposto impositivo dell'IRAP perch il concetto di autonoma organizzazione postula un quid pluris che sussiste quando la particolare organizzazione determina un valore aggiunto tassabile , ossia quando l'organizzazione del professionista sia tale da poter consentire lo svolgimento della sua attivit anche in sua assenza oppure quando l'attivit del professionista sia limitata a compiti di controllo e coordinamento senza un suo diretto e personale intervento.

7 La Sezione Tributaria del Palazzaccio prende le distanze della tesi della CTR, spiegando che l'imposta va applicata in tutti i casi in cui il lavoro autonomo - professionale si svolga con una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi e/o uomini in grado di ampliarne i profitti, con la conseguenza che lo svolgimento di una libera professione come quella di medico, avvocato, commercialista, ragioniere, geometra, consulente, si colloca al di fuori dell'area di applicazione dell'IRAP solo a condizione (da provare da parte del contribuente e da accertare da parte del giudice di merito) che il professionista operi senza dipendenti (a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno in grado di sostituire il professionista medesimo) . noto che l'IRAP deve essere versata (perch ricorre il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione) quando il contribuente che eserciti l'attivit di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione.

8 B) impieghi beni strumentali eccedenti le quantit che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono nell'attualit il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivit anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Nel caso esaminato, osservano gli Ermellini, la CTR emiliana ha accertato che l'attivit dalla parte contribuente era svolta con l'ausilio di una dipendente, ancorch con mansioni di segretaria part-time. Da qui la fondatezza del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, perch la sentenza gravata avrebbe dovuto rilevare per lo meno il presupposto di cui all'ultima parte del punto b) di cui sopra, e quindi dichiarare la legittimit del diniego opposto dall'Erario alla domanda di rimborso avanzata dal professionista.

9 La corte cassa la sentenza della CTR Emilia Romagna senza rinvio, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. 3. Massimario Sentenze n. 1 del cassazione , Sezione Quinta Civile, sentenza 7 maggio 2014 n. 9790. Lavoro dipendente autonoma organizzazione - sussistenza Il professionista che si avvale di un dipendente, oppure di un collaboratore non occasionale, tenuto al versamento dell'IRAP. L'impiego non occasionale di lavoro altrui deve ritenersi di per s integrativo del requisito dell'autonoma organizzazione, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell'attivit professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base a un contratto di collaborazione. Quando ricorra l'impiego non occasionale di lavoro altrui non pu quindi esservi dubbio sul fatto che si sia in presenza di una struttura organizzativa avente rilevanza esterna e che richiede un'attivit di coordinamento dei diversi fattori produttivi da parte del professionista, s da assorbire e rendere superfluo la valutazione complessiva degli altri fattori e del valore dei beni strumentali complessivamente impiegati.

10 (Nella specie, la SC ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva affermato l'irrilevanza, ai fini della valutazione del requisito dell'autonoma organizzazione, dell'eventuale apporto di lavoro dipendente o di collaborazioni continuative esterne nell'attivit del professionista). La controversia ha riguardato un consulente aziendale che ha impugnato il silenzio rifiuto-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni 2003-2004. Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione finanziaria ha rilevato che l'istante si era avvalso di prestazioni di lavoro continuative da parte di terzi per entrambi gli anni d'imposta. Tale assunto ha fatto breccia presso i giudici di primo grado, che difatti hanno respinto il ricorso del contribuente avendo riscontrato la sussistenza di indici di stabile organizzazione, tra i quali, appunto, l'utilizzo di lavoro altrui in modo continuativo.


Related search queries