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Modulo Parte Generale: Normativa sulla salute e sulla ...

Modulo Parte Generale: Normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Il quadro normativo di base La struttura Normativa di base costituita da leggi che dettano i principi quadro della sicurezza in vari settori e da decreti attuativi che regolamentano gli aspetti di dettaglio. Le tematiche affrontate dalle normative sono molteplici e riguardano i seguenti argomenti: Prevenzione degli infortuni Igiene del lavoro Sicurezza e igiene nelle costruzioni Macchine Prevenzione incendi Segnaletica di sicurezza Dispositivi di protezione individuale Lavoratrici madri Previdenza Sanzioni 1. L'attuale quadro normativo Il 15 maggio 2008 entrato in vigore il 9 aprile 2008, n. 81 che, in base alla delega al Governo prevista dall'art. 1 della Legge 123/07, ha provveduto a riordinare e coordinare buona Parte della previgente Normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Organizzazione della Prevenzione Aziendale Il datore di lavoro Il Decreto Legislativo 81/08 integrato dal D.Lgs. 106 /09 è la più recente normativa nel campo della sicurezza e dell’igiene del lavoro.

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1 Modulo Parte Generale: Normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Il quadro normativo di base La struttura Normativa di base costituita da leggi che dettano i principi quadro della sicurezza in vari settori e da decreti attuativi che regolamentano gli aspetti di dettaglio. Le tematiche affrontate dalle normative sono molteplici e riguardano i seguenti argomenti: Prevenzione degli infortuni Igiene del lavoro Sicurezza e igiene nelle costruzioni Macchine Prevenzione incendi Segnaletica di sicurezza Dispositivi di protezione individuale Lavoratrici madri Previdenza Sanzioni 1. L'attuale quadro normativo Il 15 maggio 2008 entrato in vigore il 9 aprile 2008, n. 81 che, in base alla delega al Governo prevista dall'art. 1 della Legge 123/07, ha provveduto a riordinare e coordinare buona Parte della previgente Normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

2 A tal fine il decreto ha raggruppato buona Parte della materia in un unico testo, costituito da 306 articoli e 52 allegati, sostituendo molte delle normative in precedenza elencate. In particolare l'art. 304 del decreto abroga espressamente le seguenti normative delle quali ha recepito il contenuto: il DPR 547 del 1955, il DPR 164 del 1956, il DPR 303 del 1956 ( ad eccezione dell'art. 64), il 277 del 1991, il 626 del 1994, il 493 del 1996, il 494 del 1996, il 187 del 2005 l'art. 36 bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 223 del 2006, convertito dalla legge 248 del 2006 gli articoli 2,3, 5,6 e 7 della legge 123 del 2007 ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibile con lo stesso. Il 81/2008 stato successivamente integrato dal n. 106 del 3. agosto 2009 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

3 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme contenute nel cosidetto "decreto correttivo" sono entrate in vigore il 20. agosto 2009. Altre normative speciali di settore riguardano principalmente: la Prevenzione Incendi i collaudi e le verifiche periodiche cui devono essere sottoposti determinati impianti (apparecchi di sollevamento e trasporto, recipienti in pressione, impianti di messa a terra, ecc.). l'utilizzo dei gas tossici la Segnaletica di Sicurezza l'utilizzo di Sostanze e Preparati Pericolosi con il nuovo Regolamento Europeo denominato REACH. Le norme di carattere legislativo sono poi supportate da norme tecniche emanate dagli Enti di standardizzazione: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). CIG (Comitato Italiano Gas). per rammentare i pi importanti.

4 2. Il del 9 aprile 2008, n. 81. 81/2008 formato da 306 articoli, suddivisi nei seguenti titoli: Titolo I - (art. 1-61). Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali). Titolo II (art. 62-68). Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni). Titolo III (art. 69-87). Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche). Titolo IV (art. 88-160). Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni). Titolo V (art. 161-166). Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni).

5 Titolo VI (art. 167-171). Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni). Titolo VII (art. 172-179). Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni). Titolo VIII (art. 180-220). Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni). Titolo IX (art. 221-265). Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, sanzioni). Titolo X (art. 266-286). Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni).

6 Titolo XI (art. 287-297). Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni). Titolo XII (art. 298 - 303). Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale Titolo XIII (art. 304 - 306). Disposizioni finali 3. La struttura della legge impostata prima con la individuazione dei soggetti responsabili e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza. Dispone che l'azienda sviluppi le seguenti azioni: valutazione dei rischi e piano delle misure di prevenzione e protezione piano di emergenza sorveglianza sanitaria informazione, formazione, addestramento, consultazione, partecipazione e istruzione ai lavoratori Impone l'istituzione del: servizio di prevenzione e protezione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Prevede l'integrazione e la cooperazione tra: datore di lavoro servizio di prevenzione e protezione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza medico competente Definisce i rapporti fra il Datore di lavoro e: progettisti produttori istallatori appaltatori 4.

7 Organizzazione della Prevenzione Aziendale Il datore di lavoro Il Decreto Legislativo 81/08 integrato dal 106 /09 la pi recente Normativa nel campo della sicurezza e dell'igiene del lavoro. In esso non solo vengono rielaborati alcuni concetti gi in vigore, ma vengono introdotte nuove figure all'interno dell'azienda con compiti specifici sotto il profilo della prevenzione. Verranno di seguito presentati gli attori della prevenzione ponendo in rilievo il loro ruolo nel campo della sicurezza. Il Direttore Generale dell'Azienda, quale responsabile aziendale, il "datore di lavoro" a norma di legge ed tenuto ad osservare le misure generali di tutela della salute in relazione alle varie attivit e deve valutare in modo globale i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In caso di affidamento di lavori in appalto promuove la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare i rischi dovuti a possibili interferenze.

8 Dall'art. 18 del si evincono gli "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente". 1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivit secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacit e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

9 5. prendere le misure appropriate affinch soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;. richiedere l'osservanza da Parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;. richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinch i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;. informare il pi presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

10 Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita'. in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute ;. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento dellasua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonche'. consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);. elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.


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