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n. 281). - Ordinamento delle professioni di avvocato …

REGIO DECRETO LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578 (in Gazzetta Ufficiale, 5 dicembre, n. 281). - Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. PreamboloVisto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolt del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. TITOLO IDisposizioni generali. Art. 1. Nessuno pu assumere il titolo, n esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non iscritto nell'albo professionale. Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnit . La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca pi grave reato, punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell'art.

REGIO DECRETO LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578 (in Gazzetta Ufficiale, 5 dicembre, n. 281). - Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

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1 REGIO DECRETO LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578 (in Gazzetta Ufficiale, 5 dicembre, n. 281). - Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. PreamboloVisto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolt del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. TITOLO IDisposizioni generali. Art. 1. Nessuno pu assumere il titolo, n esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non iscritto nell'albo professionale. Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnit . La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca pi grave reato, punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell'art.

2 498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell'art. 348 dello stesso codice. TITOLO IDisposizioni generali. Art. 2. Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte. Per esercitarle cumulativamente necessaria l'iscrizione in entrambi gli albi professionali. Non si pu essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori. TITOLO IDisposizioni generali. Art. 3. L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualit di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.

3 E' anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del senato, della camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni. E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito che non abbia carattere scientifico o letterario. Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma: a ) i professori e gli assistenti delle universit e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari del regno; b ) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali organicamente istituiti come tali presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all'ufficio a cui sono addetti.

4 Essi sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. TITOLO IDisposizioni generali. Art. 4. Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le corti d'appello, i tribunali e le preture del regno. Davanti alla corte di cassazione, al consiglio di Stato ed alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare, al tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio pu essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33. TITOLO IDisposizioni generali. Art. 5. I procuratori possono esercitare la professione davanti alla corte d'appello, alle sezioni distaccate della stessa corte ed a tutti i tribunali e le preture del distretto in cui compreso il tribunale al quale sono assegnati.

5 TITOLO IDisposizioni generali. Art. 6. Nei giudizi penali davanti al tribunale, alla corte d'appello ed alla corte d'assise il patrocinio dell'imputato riservato agli avvocati; i procuratori possono rappresentare la parte civile. Il patrocinio dell'imputato consentito tuttavia anche ai procuratori davanti ai tribunali del distretto della corte di appello e sezioni distaccate, nel quale compreso il tribunale al quale sono assegnati. TITOLO IDisposizioni generali. Art. 7. Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei tribunali del distretto della corte d'appello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.

6 Nelle cause commerciali davanti al tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato . Nulla innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali. TITOLO IDisposizioni generali. Art. 8. I laureati in giurisprudenza che siano praticanti procuratori sono ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, il patrocinio davanti alle preture del distretto della corte d'appello e sezioni distaccate, nel quale sono iscritti per la pratica, comprese quelle dei comuni sedi di tribunale o capoluoghi di provincia.

7 I praticanti procuratori sono iscritti in un registro speciale, che tenuto dal direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori riconosciuto per il tribunale nella cui circoscrizione hanno la loro residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del direttorio medesimo. Essi non possono esercitare il patrocinio davanti alle preture a norma del primo comma del presente articolo se prima non hanno giurato. Il giuramento prestato davanti al presidente del tribunale della circoscrizione in cui il praticante iscritto, secondo la formula seguente: "Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealt , onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della nazione".

8 TITOLO IDisposizioni generali. Art. 9. Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte d'appello, da comunicarsi in copia al direttorio del sindacato, il procuratore pu , sotto la sua responsabilit , procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto. Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato. Il procuratore pu anche, sotto la sua responsabilit , farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte d'appello e sezioni distaccate. L'incarico dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

9 Nei giudizi davanti alle preture la rappresentanza pu essere conferita ad un praticante procuratore. TITOLO IDisposizioni generali. Art. 10. Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale al quale assegnato, ma il presidente del tribunale, sentito il parere del direttorio del sindacato, pu autorizzarlo a risiedere in un'altra localit del circondario, purch egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore. TITOLO IDisposizioni generali. Art. 11. Il procuratore non pu , senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio. TITOLO IDisposizioni generali. Art. 12. Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignit e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.

10 Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato. Il giuramento prestato in una pubblica udienza della corte d'appello o del tribunale con la formula seguente: "Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealt , onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della nazione". TITOLO IDisposizioni generali. Art. 13. Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ci che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto disposto nell'art.


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