Example: tourism industry

NATURA E LIMITI DEL VINCOLO SPORTIVO - rdes.it

67 NATURA E LIMITI DEL VINCOLO SPORTIVOdi Paolo Moro*SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. Il VINCOLO SPORTIVO dell atletanon professionista - 2. Il VINCOLO SPORTIVO come contratto associa-tivo - 3. La violazione dei diritti indisponibili dell atleta - 4. Lapatrimonializzazione dell atleta - 5. La libert dell atleta nell or-dinamento SPORTIVO vigente - 6. Il VINCOLO dei calciatori - 7. Il vin-colo dei cestisti - 8. Il VINCOLO dei Considerazioni VINCOLO SPORTIVO dell atleta non diritto fondamentale dell atleta di svolgere liberamente in Italia l at-tivit agonistica in forma non professionistica tuttora gravementecompromesso dal VINCOLO SPORTIVO , al quale egli si assoggetta tuttoraper un tempo indeterminato o, comunque, irragionevole con lafamigerata sottoscrizione del cartellino che ne certifica la relazionecon una societ.

69 Per converso, lo svincolo degli sportivi professionisti dopo un certo periodo di tempo e con l’elaborazione di vari parametri di calcolo per

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of NATURA E LIMITI DEL VINCOLO SPORTIVO - rdes.it

1 67 NATURA E LIMITI DEL VINCOLO SPORTIVOdi Paolo Moro*SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. Il VINCOLO SPORTIVO dell atletanon professionista - 2. Il VINCOLO SPORTIVO come contratto associa-tivo - 3. La violazione dei diritti indisponibili dell atleta - 4. Lapatrimonializzazione dell atleta - 5. La libert dell atleta nell or-dinamento SPORTIVO vigente - 6. Il VINCOLO dei calciatori - 7. Il vin-colo dei cestisti - 8. Il VINCOLO dei Considerazioni VINCOLO SPORTIVO dell atleta non diritto fondamentale dell atleta di svolgere liberamente in Italia l at-tivit agonistica in forma non professionistica tuttora gravementecompromesso dal VINCOLO SPORTIVO , al quale egli si assoggetta tuttoraper un tempo indeterminato o, comunque, irragionevole con lafamigerata sottoscrizione del cartellino che ne certifica la relazionecon una societ.

2 Infatti, nonostante le recenti e del tutto insufficienti riforme chehanno segnato i regolamenti di alcune federazioni sportive (come laFIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio o la FIP, Federazione Italia-* PAOLO MORO avvocato, gi Ricercatore confermato di Filosofia del diritto, attual-mente Professore a contratto di Informatica giuridica nella sede di Treviso dellaFacolt di Giurisprudenza dell Universit di Padova nonch docente di Teoria e tecni-ca dell argomentazione giudiziale nella Scuola interateneo di specializzazione per leprofessioni legali di Padova. tra i soci fondatori del Centro di Ricerche sullaMetodologia Giuridica (CERMEG), associazione di studiosi degli atenei di Trento, diPadova e di Verona.)

3 Anche coordinatore della Scuola Forense dell Ordine degliAvvocati di Pordenone, oltre che direttore responsabile della rivista telematica digiurisprudenza Forum Naonis ( ).68na di Pallacanestro), permane consolidato nell ordinamento dello sportitaliano il principio generale secondo cui il tesseramento dei giovani edei dilettanti si costituisce come legame associativo senza assennatilimiti di tempo e senza possibilit di essere sciolto se non con il consen-so della societ di appartenenza. indubitabile che la firma del cartellino sia un atto necessa-rio per poter praticare una disciplina individuale o di squadra comun-que organizzata dalle federazioni sportive che, nell ambito della vigi-lanza attribuita dalla legge al CONI, gestiscono l attivit agonistica diqualunque livello in condizioni di obiettivo monopolio e, dunque, im-pongono agli atleti tesserati le condizioni, spesso vessatorie, stabilitedai regolamenti da esse , noto che, se intende partecipare alle competizioniorganizzate dalle federazioni sportive italiane.

4 Il giovane dilettante costretto a stipulare il VINCOLO e a devolvere irrevocabilmente la titolarit delle proprie prestazioni sportive alla societ con la quale si affilia, conconseguente compressione involontaria (nonostante il tesseramentoappaia come una manifestazione di assenso e di autonomia negoziale)della propria libert conto di alcune eccezioni che, in quanto tali, conferma-no la regola generale del tesseramento a durata indeterminata, il vin-colo cos assunto viene stabilito senza un termine e lega vita naturaldurante l atleta tesserato non tanto alla federazione sportiva d appar-tenenza (che ha solo il compito di detenere e controllare i trasferimentie i tesseramenti), quanto piuttosto alla societ nella quale milita, agliamministratori della quale viene consegnato il potere di decidere uni-lateralmente la durata del cartellinamento.

5 Come sar rilevato pi ampiamente nella parte successiva delpresente lavoro, le norme organizzative delle federazioni (compresa laFIGC) hanno escluso e continuano ad escludere un termine ragione-vole di scadenza del rapporto associativo, vietando esplicitamente lavalidit del recesso unilaterale dell atleta indipendentemente dall ap-provazione societaria, in contrasto con i pi elementari princ pi del-l ordinamento giuridico in materia di libert di associazione. paradossale che questa situazione di soggezione a tempo in-determinato, che pu essere interrotta soltanto dal consenso della so-ciet che detiene il VINCOLO , valga soltanto per i minori d et e per idilettanti che, di regola, sono autentici amatori che giocano senzafine di Moro69 Per converso, lo svincolo degli sportivi professionisti dopo un certoperiodo di tempo e con l elaborazione di vari parametri di calcolo peri trasferimenti stato stabilito dalla legge 23 marzo 1981 n.

6 91, succes-sivamente modificata dalla legge 18 novembre 1996, n. art. 16 dell ordetta legge ha disposto espressamente l aboli-zione del VINCOLO SPORTIVO , istituto definito letteralmente come limita-zioni alla libert contrattuale dell atleta professionista .2. Il VINCOLO SPORTIVO come contratto contrasto con chi approva la concezione collettivista o statualistadello sport, nel presente lavoro si intende rimarcare che il valore nego-ziale ed associativo delle carte federali appare indubitabile, con la con-seguenza che il VINCOLO SPORTIVO ha NATURA di contratto associativoaperto, sostanziandosi nell approvazione diretta del tesseramento conla societ e indiretta delle clausole statutarie regolamentari dell il tesseramento, infatti, l atleta instaura un autenti-co rapporto contrattuale con la propria associazione e, conseguente-mente, accetta le clausole statutarie e regolamentari della relativa fe-derazione.

7 Richiamate talora espressamente nei moduli ai quali vieneapposta la relativa tesi suffragata da inequivocabili argomentirinvenibili nella legislazione, nella giurisprudenza e nella pi avveduta vedano tra gli altri (2002) VINCOLO SPORTIVO e diritti fondamentali, a cura diPaolo Moro, Euro 92 Editrice, Pordenone, E. CROCETTI BERNARDI (2002) Le discriminazioninei confronti degli atleti stranieri, in , VINCOLO SPORTIVO e diritti fondamentali, a cura diPaolo Moro, Euro 92 Editrice, Pordenone. A. DE SILVESTRI (1991) Potest genitoriale etesseramento minorile, in Riv. dir. sport., p. 297 e sg. A. DE SILVESTRI (1993) Enfatizzazionedelle funzioni e infortuni giudiziari in tema di sport, in Rivista di diritto SPORTIVO , 2-3, p.

8 370e sg. A. DE SILVESTRI (2002) La riforma del calcio dilettantistico in tema di vincoli e di ac-cordieconomici, in , VINCOLO SPORTIVO e diritti fondamentali, a cura di Paolo Moro, Euro 92 Editrice, Pordenone. A. DE SILVESTRI E ALTRI (2004), Il diritto dello sport, Le Monnier,Firenze. P. LOMBARDI (2002) Il VINCOLO degli atleti nel diritto dello sport internazionale, in , VINCOLO SPORTIVO e diritti fondamentali, a cura di Paolo Moro, Euro 92 Editrice,Pordenone. E. LUBRANO (2003) L ordinamento giuridico del giuoco calcio, Roma. P. MORO(1999) Questioni di diritto SPORTIVO . Casi controversi nell attivit dei dilettanti, Euro 92 Editri-ce, e LIMITI del VINCOLO sportivo70 Nella legislazione, noto che alle federazioni sportive naziona-li stata attribuita la NATURA di associazioni con personalit giuridicadi diritto privato, con esplicito assoggettamento al codice civile ( , co.)

9 1, 23 luglio 1999, n. 242). Peraltro, nel disciplinare losport professionistico all inizio degli anni Ottanta, il legislatore avevaritenuto scontata questa configurazione dell istituto del VINCOLO sporti-vo, ricondotto espressamente (come gi riferito) alle limitazioni allalibert contrattuale dell atleta professionista (art. 16, legge 23 marzo1981 n. 91).In giurisprudenza, stato stabilito che i regolamenti delle federazionisportive nazionali, nel disciplinare i rapporti negoziali tra le societ sportive e tra le stesse societ e gli atleti, si configurano come atti diautonomia privata perch sia le societ che gli sportivi, con l aderirealle federazioni, manifestano la volont di sottostare per il futuro alledisposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell am-bito dell organizzazione , si rimarcato che lo statuto e l atto costitutivo di un as-sociazione non riconosciuta costituiscono espressione di autonomianegoziale, nell ambito di un fenomeno (quello associativo)

10 In cui ilperseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegnocontrattualmente assunto dai singoli associati, con la conseguenza che l interpretazione dei suddetti atti soggetta alla disciplina previstaper i contratti e che l accertamento della volont degli stipulanti costi-tuisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito converso, sul punto specifico, si considerata del tuttoinconferente la problematica del diritto di associazione e didissociazione , in quanto il rapporto contrattuale instaurato tra ilricorrente e l associazione resistente non potrebbe ritenersi di naturaassociativa integrando, invece, un rapporto sinallagmatico di natu-ra atipica che consente, da un lato, all associazione di utilizzare unarisorsa umana per perseguire i propri fini istituzionali ed offre, dall al-tro, all atleta la possibilit di esercitare in forma organizzata l attivit ludica-sportiva , con una motivazione egualmente discutibile, statanegata la NATURA contrattuale del VINCOLO SPORTIVO al fine di sottrarre al2 Cass.


Related search queries