Transcription of Parere n. 7 /2010 - Portale Cdc
1 Logo della Repubblica Italiana CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA Parere n. 7 /2010 Composta dai seguenti magistrati: Presidente di Sezione Dr. Mario Sancetta Consigliere Dr. Raffaele Del Grosso Consigliere Dr. Silvano Di Salvo Consigliere Dr. Tommaso Viciglione relatore Consigliere Dr. Corradino Corrado Consigliere Dr. Francesco Uccello Primo Referendario Laura Cafasso ha adottato la seguente deliberazione nell adunanza del 25 febbraio 2010 Visto l , comma 2, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n 3; Vista la legge 5 giugno 2003 n 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n 3; Visto il 12 luglio 1934, n 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.
2 Vista la legge 14 gennaio 1994 n 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e control-lo della Corte dei conti; Visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, appro-vato dalle Sezioni riunite con deliberazione n 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista, in particolare, la deliberazione n 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n 244; Visto il Parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n 7469 in data 22 giugno 2009; Vista la deliberazione n 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009; Visto l art.
3 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009 n 78, convertito nella legge 3 ago-sto 2009 n 102; Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n 74/2009 del 30 settembre 2009; 2 Viste, altres . la deliberazione n 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 della Sezione delle autonomie, nonch la nota del Presidente della Corte dei conti n 2789 del 28 settembre 2009; Vista la nota prot. n 016355 del , con la quale il Sindaco del Comune di Piano di Sorrento (NA) ha inoltrato richiesta di Parere ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge 5 giu-gno 2003 n 131 Vista l ordinanza presidenziale n 5 /2010 con la quale la questione stata deferita all esame collegiale della Sezione; Udito il relatore, Consigliere Tommaso Viciglione; FATTO Con la nota sopra indicata, il Sindaco del Comune di Piano di Sorrento (Na) ha sottoposto a questa Sezione una richiesta di Parere in ordine alla sussistenza o meno, per l'Ente locale, del-la facolt di erogare gratuitamente ed in maniera generalizzata servizi a domanda individuale di cui al 31 dicembre 1983, come modificato dall'art.
4 2 del In particolare, premette il Sindaco che Il D. L. 28 febbraio 1983 n. 55, come convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131 all'art. 6 prevede testualmente:<< 1) ..i tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi com-plessivi di tutti i servizi pubblici a domanda viene finanziata da tariffe o con-tribuzioni ed entrate specificamente destinate.>> Il comma 7 del citato art. prevede espressamente che restano ferme le eccezioni stabilite con l'art. 3 del D. L. 22 dicembre 1981 n. 786 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982 n. 51, segnatamente i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto scolastico.
5 Il D. Lgs. n. 504 del 30121992, recante misure di riordino della finanza pubblica, all'art. 45 prevede che solo gli enti strutturalmente deficitari debbano garantire un tasso di copertura mi-nima dei servizi a domanda individuale pari al 36%, lasciando intendere, a contrario, che gli enti che non versino in condizioni di deficitariet strutturale possano derogare a tale limite per-centuale . Il predetto Sindaco deduce, altres , che L'obbligo di copertura del costo complessivo non si ri-ferisce ai singoli servizi, bens al loro insieme, cos permettendo all'Ente una certa discreziona-lit riguardo alle misure da adottate, come chiarito anche dal TAR Lazio sez.
6 II n. 1333 del 27 settembre 1984 . Tanto premesso il Sindaco, precisato, che questo Ente non versa nelle condizioni di deficitarie-t di cui al citato D. Lgs. 504/1992 , chiede a questa Sezione di esprimere Parere in ordine al seguente quesito : pu questo Comune erogare, a titolo gratuito, senza alcuna percentuale minima di copertura, il servizio di mensa scolastica ed il servizio di corsi extra scolastici di in-segnamento di arti e sport, codificati nell'ambito dei servizi a domanda individuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983 n.
7 131, in favore di tutti gli utenti che ne facciano richiesta? . 3 DIRITTO In rito, ricorda la Sezione che l art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilit pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ..di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie . Riguardo a tale aspetto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione Campania recentemente approvato con la legge regionale n 6 del 28 maggio 2009) non pu fondare ragioni di preclusione dell esercizio di una facolt attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione.
8 Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di Parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggetti-vo, se ed in quanto formulata come nel caso di specie - dal Sindaco, quale organo di vertice dell Amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volont dell Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell art. 50 del n. 267/2000. Sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo all attinenza del richiesto Parere allo specifico ambito istituzionale commesso alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo, non sussiste alcun dubbio che esso rientri nella materia della contabilit pubblica e che, di conseguenza, la sottesa richiesta debba ritenersi ammissibile - ai sensi del surrichiamato art.
9 7, comma 8, della legge n. 131/2003 - atteso che essa riguarda l interpretazione di norme che presiedono alla corretta gestione amministrativa e finanziaria degli Enti pubblici, anche ai fini della tutela degli equilibri economico-finanziari della gestione medesima. Nel merito, non v chi non veda come la soluzione del quesito posto alla Sezione sia gi insita nei riferimenti normativi citati nella stessa richiesta di Parere in esame. E, invero, l art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente provvedimenti per la finanza locale per il triennio 1983-85, cos recita : 1.
10 Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunit montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contri-buzioni ed entrate specificamente destinate (37). 2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni. 3. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associa-zione nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunit enti montani, autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.