Example: barber

PROCESSO CIVILE TELEMATICO OBBLIGO DI …

PROCESSO CIVILE TELEMATICO . OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO IN CORTE DI APPELLO. e DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83. Cari colleghi, sabato 27 giugno 2015 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge in pari data , il quale introduce rilevanti modifiche alla normativa fallimentare e, in particolare, al regime delle procedure concorsuali, alle procedure esecutive e all'organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari. Il provvedimento contiene una norma che introduce anche alcune novit attinenti il PROCESSO CIVILE TELEMATICO .

pubblicazione del decreto, per le Corti d’Appello la facoltà di deposito telematico di atti introduttivi e prime difese entrerà in vigore domani 30 giugno

Tags:

  Telematico

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PROCESSO CIVILE TELEMATICO OBBLIGO DI …

1 PROCESSO CIVILE TELEMATICO . OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO IN CORTE DI APPELLO. e DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83. Cari colleghi, sabato 27 giugno 2015 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge in pari data , il quale introduce rilevanti modifiche alla normativa fallimentare e, in particolare, al regime delle procedure concorsuali, alle procedure esecutive e all'organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari. Il provvedimento contiene una norma che introduce anche alcune novit attinenti il PROCESSO CIVILE TELEMATICO .

2 In particolare stato introdotto l' , comma 1-bis, DL 179/2012 il quale prevede: 1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello sempre ammesso il deposito TELEMATICO dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3 In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalit .. La norma introduce la facolt di deposito TELEMATICO degli atti introduttivi (iscrizione a ruolo), del primo atto difensivo e dei documenti ivi eventualmente allegati, sia avanti i Tribunali che le Corti d'Appello. Mentre per i Tribunali la norma di immediata applicazione, essendo entrata in vigore nel giorno della pubblicazione del decreto, per le Corti d'Appello la facolt di deposito TELEMATICO di atti introduttivi e prime difese entrer in vigore domani 30 giugno 2015, contemporaneamente all'entrata vigore dell' OBBLIGO di deposito TELEMATICO degli atti depositati dai difensori delle parti gi costituite , sancito dal medesimo art.

4 16-bis DL 179/2012 al comma 2 (tavola sinottica). Quindi nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione , a decorrere da domani, OBBLIGO e facolt di deposito TELEMATICO saranno identici sia avanti il Tribunale che alla Corte di Appello. Facolt di deposito TELEMATICO OBBLIGO di deposito TELEMATICO Tribunale Atti introduttivi - Prime difese Atti del difensore della parte gi costituita Corte d'Appello Atti introduttivi - Prime difese Atti del difensore della parte gi costituita . Il DL 83/2015 introduce all' DL 179/2012 anche l' OBBLIGO di attestazione di conformit all'originale da parte dell'avvocato degli atti notificati tradizionalmente a mani o per posta, anche ai sensi della L 53/94, qualora ne debba essere depositata telematicamente la copia informatica.

5 La norma cos congegnata: Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformit delle copie degli atti notificati) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalit telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalit non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n.

6 53, attestano la conformit della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformit equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.. Merita sottolineare che la norma, mediante l'utilizzo del verbo attestano , pone un OBBLIGO di procedere all'attestazione, cos che chi debba depositare telematicamente un atto di chiamata di terzo, una comparsa o una memoria contenenti domande nei confronti di una parte contumace e, comunque, un qualsiasi atto notificato tradizionalmente, dovr procedervi apponendo l'attestazione fin da oggi.

7 Finora, infatti, in casi analoghi ci si limitava al deposito di una copia informatica priva di attestazione.. L'ultima norma introdotta l' DL 179/2012 il quale regola le modalit di attestazione: Art. 16-undecies (Modalit dell'attestazione di conformit ) - 1. Quando l'attestazione di conformit prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura CIVILE e dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa . apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia per congiunto materialmente alla medesima.

8 2. Quando l'attestazione di conformit si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformit . pu alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa . depositata telematicamente.

9 Se la copia informatica . destinata alla notifica, l'attestazione di conformit inserita nella relazione di notificazione.. La norma, oltre a chiarire che l'attestazione quando va apposta su di una copia analogica (= di carta) deve essere apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato , il che pareva abbastanza ovvio e, forse, non necessitava di un intervento normativo, aveva probabilmente lo scopo di superare le incertezze e le complicazioni introdotte con la pubblicazione del DPCM Ad una prima lettura per l'obiettivo non pare essere stato raggiunto.

10 Se il comma 2 non desta rilievi, il comma 3 impone che l'attestazione di conformit , se effettuata in un documento separato, debba contenere l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce . Sennonch , trattandosi necessariamente di una copia informatica e, quindi, di un file informatico e pretendendosi una sua individuazione univoca, parrebbe ragionevole rilevare che l'unico elemento univoco che pu . individuare un file informatico la famigerata impronta (hash), di cui abbiamo gi scritto nella circolare Per tal via la norma introdotta parrebbe inutile nell'ottica di semplificare la vita all'avvocato attestatore.


Related search queries