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REGOLAMENTO (UE) N. 651/•2014 DELLA …

II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli arti coli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4, visto il REGOLAMENTO (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunit europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, para grafo 1, lettere a) e b), sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue: (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli arti­

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1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli arti coli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4, visto il REGOLAMENTO (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunit europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, para grafo 1, lettere a) e b), sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue: (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2 Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio pu stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformit dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione pu adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Il REGOLAMENTO (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 109 del trattato, che, a determinate condizioni, le seguenti cate gorie possono essere esentate dall'obbligo di notifica: gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti alla ricerca e sviluppo, gli aiuti per la tutela dell'ambiente, gli aiuti all'occupazione e alla formazione e gli aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalit regionale.

3 Su questa base la Commissione ha adottato il REGOLAMENTO (CE) n. 800/2008 DELLA Commis sione (2). Il REGOLAMENTO (CE) n. 800/2008, originariamente applicabile fino al 31 dicembre 2013, stato proro gato dal REGOLAMENTO (UE) n. 1224/2013 DELLA Commissione, del 29 novembre 2013, che modifica il REGOLAMENTO (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione (3) e la sua scadenza prevista al 30 giugno 2014. Il 22 luglio 2013 il REGOLAMENTO (CE) n. 994/98 stato modificato dal REGOLAMENTO (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il REGOLAMENTO (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunit europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (4) onde confe rire alla Commissione il potere di estendere l'esenzione per categoria a nuove categorie di aiuto per le quali possibile definire chiare condizioni di compatibilit.

4 Le nuove categorie di aiuti che beneficiano dell'esenzione per categoria includono: gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamit naturali, gli aiuti a carat tere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, gli aiuti per le infrastrutture a banda larga, gli L 187/1 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT (1) GU L 142 del , pag. 1. (2) GU L 214 del , pag. 3. (3) GU L 320 del , pag. 22. (4) GU L 204 del , pag. 11. aiuti a favore dell'innovazione, gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e gli aiuti per le infrastrut ture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali. Dopo aver acquisito una sufficiente esperienza che consenta di elaborare criteri operativi di esenzione atti a garantire la compatibilit ex ante di altre categorie di aiuti, la Commissione intende rivedere l'ambito di applicazione del presente REGOLAMENTO al fine di includere taluni tipi di aiuti che rientrano in tali settori.

5 In particolare la Commissione prevede di definire i criteri applica bili alle infrastrutture portuali e aeroportuali entro dicembre 2015. (2) Con la comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (1), la Commissione ha dato l'avvio a una pi vasta riforma del quadro normativo in materia di aiuti di Stato. La modernizzazione persegue tre obiettivi principali: i) conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo, contri buendo agli sforzi degli Stati membri per un uso pi efficiente delle finanze pubbliche; ii) concentrare il controllo ex ante delle misure di aiuto da parte DELLA Commissione sui casi che hanno il maggiore impatto sul mercato interno, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

6 E iii) semplificare le norme e garantire decisioni pi rapide, meglio informate e pi solide, basate su motiva zioni economiche chiare, un approccio comune e obblighi precisi. La revisione del REGOLAMENTO (CE) n. 800/2008 costituisce un elemento centrale DELLA strategia di modernizzazione degli aiuti di Stato. (3) Il presente REGOLAMENTO dovrebbe consentire una migliore definizione delle priorit delle attivit di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e una maggiore semplificazione e dovrebbe promuovere una maggiore trasparenza, una valutazione e un controllo effettivi del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell'Unione, nel rispetto delle competenze istituzionali DELLA Commissione e degli Stati membri.

7 Conformemente al principio di proporzionalit , il presente REGOLAMENTO non va al di l di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. (4) L'esperienza acquisita con l'applicazione del REGOLAMENTO (CE) n. 800/2008 ha consentito alla Commissione di definire meglio le condizioni alle quali talune categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato interno e di ampliare il campo di applicazione delle esenzioni per categoria; allo stesso tempo ha eviden ziato la necessit di rafforzare la trasparenza, controllare ed effettuare un'adeguata valutazione dei regimi molto grandi, tenendo conto dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato interno.

8 (5) Conviene definire le condizioni generali per l'applicazione del presente REGOLAMENTO sulla base di un insieme di principi comuni atti a garantire che l'aiuto persegua obiettivi di interesse comune, abbia un chiaro effetto di incen tivazione, sia opportuno e proporzionato, sia concesso in piena trasparenza e sottoposto a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune inte resse. (6) Gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente REGOLAMENTO per le diverse categorie di aiuti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

9 (7) Gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente REGOLAMENTO rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il presente regola mento non osta a che gli Stati membri possano notificare aiuti i cui obiettivi corrispondono a quelli perseguiti dal REGOLAMENTO . (8) Alla luce del maggior impatto potenziale sugli scambi e sulla concorrenza che presentano i grandi regimi, i regimi la cui dotazione annuale media di aiuti di Stato supera una soglia calcolata in base a un valore assoluto dovreb bero in linea di principio essere soggetti alla valutazione relativa agli aiuti di Stato.

10 Tale valutazione dovrebbe veri ficare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilit del regime, nonch l'effi cacia DELLA misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici e dovrebbe fornire indicazioni circa l'inci denza DELLA misura sulla concorrenza e sugli scambi. Al fine di garantire parit di trattamento, la valutazione sugli aiuti di Stato dovrebbe essere effettuata sulla base di un piano di valutazione approvato dalla Commissione. Sebbene tale piano dovrebbe di norma essere elaborato al momento DELLA concezione del regime e approvato in tempo per la sua entrata in vigore, ci non sempre possibile in tutti i casi.