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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO …

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO italiano TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Il Tribunale, nella persona del Giudice Gi. Co., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 783/2014 promossa da: AD. AM. ( ( )), con gli BA. e CA. BOCCACCINI), elettivamente domiciliata in VIA ( ) presso l'avv. GORACCI EMILIANO (( )) ATTRICE contro AZIENDA USL T. (omissis) ( ( )), con il patrocinio dell'avv. SCHEMBRI GIAN PAOLO, elettivamente domiciliata in (omissis) presso il difensore CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del MOTIVI DELLA DECISIONE 1.

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO italiano TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Il Tribunale, nella persona del Giudice Gi. Co., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 783/2014 promossa da: AD. AM. ( ( )), con gli BA. e CA. BOCCACCINI), elettivamente domiciliata in VIA ( ) presso l'avv. GORACCI EMILIANO (( )) ATTRICE contro AZIENDA USL T. (omissis) ( ( )), con il patrocinio dell'avv. SCHEMBRI GIAN PAOLO, elettivamente domiciliata in (omissis) presso il difensore CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del MOTIVI DELLA DECISIONE 1.

2 Le domande proposte. Am. Ad. ha citato in giudizio l'Azienda USL n.. di G. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti, a seguito dell'intervento di artroprotesi totale dell'anca cui si era sottoposta il , cui era conseguita, quale complicanza sottovalutata, prevedibile e prevenibile, la formazione di ossificazione eterotopica in sede periarticolare. La convenuta s' costituita contestando la domanda sia sotto il profilo del nesso causale che sotto quello della colpa medica, ed eccependo altres , in via preliminare, l'improcedibilit della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione. Con ordinanza stata respinta l'eccezione d'improcedibilit . Acquisito il procedimento per accertamento tecnico preventivo, la ctu V. stata convocata a chiarimenti.

3 La causa stata poi interrotta, per il venir meno dello ius postulandi dell'Avv. R., gi dipendente della convenuta. A seguito di riassunzione, la convenuta (Azienda Usl T. (omissis), medio tempore succeduta alla Usl .. di G.) ha eccepito l'estinzione del giudizio sostenendo la tardivit della riassunzione. La causa quindi stata trattenuta in decisione. 2. L'eccezione d'estinzione. La convenuta ha eccepito l'estinzione del processo per pretesa intempestivit della riassunzione nel termine di tre mesi dall'asserita conoscenza legale della causa di interruzione. L'eccezione non fondata. Invero, premesso che la perdita dello ius postulandi da parte del difensore ha effetto interruttivo automatico, tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 3782), "A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n.

4 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non gi dal giorno in cui si verificato l'evento interruttivo, bens da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione." Secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata, poi, la conoscenza, poi, non pu essere di fatto, ma deve trattarsi di conoscenza "legale": A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non gi dal giorno in cui si verificato l'evento interruttivo, bens da quello in cui una delle parti abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza "aliunde" acquisita (cos Cass.)

5 ; v. anche Cass. n. 5650). Non quindi sufficiente la conoscenza aliunde acquisita, al di fuori dello schema normativo, e l'onere di provare la legale conoscenza dell'evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione incombe sulla parte che ne eccepisce l'intempestivit , non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa (a titolo esemplificativo, stata ritenuta inidonea a far decorrere il termine per la riassunzione del processo interrotto per morte o impedimento del procuratore di una delle parti la dichiarazione dell'evento interruttivo resa dal procuratore della parte avversa: v. Cass. n. 9918). Nel caso concreto, premesso che l'ordinanza interruttiva stata pronunciata il e dunque rispetto a tale evento la riassunzione sicuramente intervenuta nei tre mesi la questione cruciale ai fini del decidere rappresentata dal valore da attribuirsi alla comunicazione via pec inviata fuori udienza dalla parte personalmente e giunta al legale dell'attrice in data Ebbene, tale atto non pu valere n quale comunicazione, che spetta solo alla Cancelleria, n quale notificazione.

6 Specificamente, riguardo a quest'ultimo profilo, si deve rilevare che, sebbene la notifica a mezzo pec sia ormai da annoverare tra le forme legali di conoscenza, ex 149-bis , essa, per , per rispondere al modello legale, e quindi produrre l'effetto di conoscenza legale, deve essere effettuata dall'Ufficiale Giudiziario o dal difensore in possesso dei requisiti di legge, mentre nel caso di specie stata eseguita personalmente dall'Asl n.. di G. Tanto meno potrebbe costituire conoscenza legale il deposito avvenuto irritualmente della comunicazione del Vice Commissario dell'Azienda USL .. di G. in data : non solo anche in tal caso si tratta di deposito effettuato irritualmente dalla parte, anzich dal suo difensore, unico soggetto processuale autorizzato a farlo, ma per di pi tale produzione avvenuta non gi , come prescritto, per via telematica, ma con modalit cartacee.

7 Tra l'altro, di tale deposito, giuridicamente inesistente, nessuna comunicazione stata data dal cancelliere all'attrice. In definitiva la notifica del , avvenuta in quella forma e da quel soggetto, non ha determinato alcuna conoscenza legale del suo contenuto, sicch l'evento interruttivo va ritenuto "legalmente conosciuto" da questa difesa solo alla data del , quando l'interruzione stata pronunciata dal giudice. A ci consegue il rigetto dell'eccezione d'estinzione. 3. L'eccezione d'improcedibilit della domanda. Quanto all'eccezione d'improcedibilit della domanda, per non essere stata esperita la preventiva mediazione obbligatoria, si rinvia integralmente all'ordinanza , ribadendo la superfluit di tale mediazione essendo stato previamente esperito il procedimento ex art.

8 696-bis , e rilevando come l'alternativit tra i due strumenti sia oggi consacrata nell'art. 8 della legge 24/2017, che ha tradotto in termini positivi quella che era una soluzione discendente con evidenza dai principi del giusto processo e di economia processuale. 4. La responsabilit . Secondo il consolidato orientamento della Suprema corte (v. da ult. Cass. n. 17143), nei giudizi di risarcimento del danno causato da attivit medica, ove sia dedotta una responsabilit contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato ha l'onere di allegare e di provare il contratto (o il "contatto"), l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) ed il relativo nesso di causalit con l'azione o l'omissione dei sanitari, nonch l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico.

9 L'azienda, invece, ha l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. In merito specificamente alla prova del nesso causale, poi, la ha chiarito che configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilit di evitare il danno verificato (Cass. n. 10743); la valutazione del nesso causale in sede civile, insomma, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonch al criterio della cosiddetta causalit adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversit dei valori in gioco tra responsabilit penale e responsabilit civile.

10 Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "pi probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (v. Cass. n. 10741; Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619, Cass. 11 gennaio 2008 n. 576, Cass. 17 gennaio 2008 n. 867). Tanto premesso, nel caso concreto si deve rilevare che la ctu V. - con motivazione che, in quanto coerente, fondata sulla letteratura scientifica e di puntuale replica alle deduzioni di parte convenuta (queste ultime non suffragate, invece, da alcun riferimento alla letteratura scientifica), va integralmente recepita ha chiarito che la Am. a seguito della frattura sottocapitata del femore destro, conseguente ad una caduta accidentale, stata sottoposta presso il presidio ospedaliero di M.


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