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Revocazione della donazione per figli - IL CASO.it

[Giurisprudenza]Il della donazione per figliCass. Civ., sez. II, sentenza 2 marzo 2017, n. 5345 ( , rel. Criscuolo) Revocazione della donazione per figli Presupposto operativodella norma figli nati successivamente all atto donativo Necessit Sussiste figli nati prima della donazione Rilevanza EsclusioneLa ratio dell istituto di cui all art. 803 deve essere individuatanell esigenzadiconsentirealdonantediriconside rarel opportunit dell attribuzionegi dispostaa fronte dellasopravvenuta nascitadiunfiglioodellasopravvenutaconos cenza della sua esistenza. Tale esigenza si pone in quantocon l instaurazione di un nuovo rapporto di filiazione sorgono incapo al genitore donante nuovi doveri di mantenimento,istruzione ed educazione per il cui adempimento egli deve poterdisporre di mezzi adeguati.

[Giurisprudenza] Il Caso.it adeguati. Proprio a tal fine il legislatore consente al donante di valutare se per la sopravvenienza di figli e per l’adempimento dei menzionati

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1 [Giurisprudenza]Il della donazione per figliCass. Civ., sez. II, sentenza 2 marzo 2017, n. 5345 ( , rel. Criscuolo) Revocazione della donazione per figli Presupposto operativodella norma figli nati successivamente all atto donativo Necessit Sussiste figli nati prima della donazione Rilevanza EsclusioneLa ratio dell istituto di cui all art. 803 deve essere individuatanell esigenzadiconsentirealdonantediriconside rarel opportunit dell attribuzionegi dispostaa fronte dellasopravvenuta nascitadiunfiglioodellasopravvenutaconos cenza della sua esistenza. Tale esigenza si pone in quantocon l instaurazione di un nuovo rapporto di filiazione sorgono incapo al genitore donante nuovi doveri di mantenimento,istruzione ed educazione per il cui adempimento egli deve poterdisporre di mezzi adeguati.

2 Proprio a tal fine il legislatoreconsente al donante di valutare se per la sopravvenienza di figli eperl adempimentodeimenzionatidoverisianecessa riorecuperare le precedenti attribuzioni patrimoniali. In sostanzal interesse tutelato dal legislatore attraverso l istituto dellarevocazione della donazione per sopravvenienza di figli quello diconsentire al genitore donantedisoddisfarele esigenzefondamentali dei figli . La norma si spiega per la complessit dellapsiche umana, presumendo il legislatore che il donante non pu avere valutato adeguatamente l interesse alla cura filiale,allorquando non abbia ancora figli , e quando quindi non haancora provato il sentimento di amor filiale con la dedizione cheesso determina ed il superamento che esso provoca di ogni altroaffetto.

3 Quindi evidente che, nell ottica privilegiata dallegislatore, finalizzata ad assicurare rilevanza giuridica a quellache viene ritenuta essere una innata connotazione della psicheumana, la preesistenza di un figlio ovvero di un discendente alladata della donazione , escluda il fondamento applicativo dellaprevisione, dovendosi infatti ritenere che l atto di liberalit siastato compiuto da chi gi aveva avuto modo di provare l affettofiliale, e che quindi si determinato a beneficiare il donatario purnella consapevolezza degli oneri scaturenti dalla condizionegenitoriale.(Massima a cura di Giuseppe Buffone Riproduzione riservata)Svolgimento del processoCon atto di citazione del 25 luglio 2001, conveniva in giudiziodinanzi al Tribunale di Roma la moglie separata , per sentireRiproduzione riservata1[Giurisprudenza]Il la donazione indiretta dell immobile sito in (omissis) , risalenteal 1991, e compiuta in costanza di matrimonio, sul presupposto dellasopravvenienza di altri figli in epoca successiva alla donazione .

4 Nellaresistenza della convenuta, il Tribunale con la sentenza n. 26751 del 2004rigettava la domanda, e la Corte d Appello di Roma con la sentenza n. 252del 17 gennaio 2012 confermava il rigetto della domanda. Rilevava laCorte distrettuale che la donazione indiretta risaliva al (..), allorquandoera gi nata la figlia Y. , e che successivamente nel (..) era nata unaseconda figlia C.. Quindi, intervenuta la separazione tra i coniugi, l attoreaveva poi avuto un terzo figlio, nato dall unione con un altra donna, ed aseguito di tale nascita l istante aveva deciso di chiedere la revocazionedella donazione a suo tempo effettuata. Secondo la sentenza d appello laquestione di legittimit costituzionale prospettata dall appellante nonpoteva avere seguito, dovendosi escludere che l interpretazione offertadella norma di cui all art.

5 803 , secondo cui la Revocazione presupponel assenza di figli all epoca della donazione , non contrasti con l art. 3 dellaCostituzione, posto che l esigenza di tutelare i figli consentendo unripensamento al donante era gi presente alla data della donazione ,sicch la tesi sostenuta dall appellante porterebbe invece ad una disparit di trattamento tra la situazione dei figli gi nati alla data della donazione ,che resterebbero privi di tutela, e quella dei figli sopravvenuti, che invecepotrebbero beneficiare della Revocazione . La circostanza che la leggeesiga il duplice presupposto dell assenza di figli all epoca della donazionee della sopravvenienza di un figlio ovvero di un discendente legittimo,risponde alla finalit di assicurare un equo bilanciamento degli interessidei soggetti coinvolti, ivi inclusi quelli del donatario che non pu esseresacrificato per il solo fatto di avere beneficiato della donazione .

6 Inparticolare il donatario che accetta la donazione allorquando il donanteaveva gi prole o discendenti, ha la consapevolezza, a differenzadell ipotesi in cui il donante sia senza discendenti, della sicurezza delproprio acquisto che non pu essere vanificato dal sopraggiungere dieventuali altri figli . La conclusione del rigetto della domanda attorea nonpoteva essere confutata nemmeno facendo richiamo alla previsione di cuiall art. 804 , che regola il termine per la proposizione della domandadi Revocazione posto che la norma de qua si limita non gi a prevedere unnuovo termine di prescrizione, ma contempla un termine di decadenza,destinato a riaprirsi ogni volta che sopravvengano nuovi figli , ma senzainficiare la necessit che sussista a monte il presupposto dell assenza difigli o discendenti alla data della donazione .

7 Per la cassazione di talesentenza ha proposto ricorso affidato ad un motivo. haresistito ai soli fini della discussione orale. A seguito di proposta didefinizione della causa ex art. 380 bis , la Sesta sezione civile conordinanza interlocutoria n. 12706/2016 rimetteva la causa alla pubblicaudienza, ritenendo che non sussistessero i requisiti dell della decisione1. Con un unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 803 ed 804 , nonch il mancato accoglimentodella questione di legittimit costituzionale delle norme in esame, inrelazione agli artt.

8 3 e 30 della Costituzione, nonch in relazione allanormativa Europea ed internazionale, ed alla luce della riforma delladisciplina della riservata2[Giurisprudenza]Il rileva che l interpretazione offerta delle norme dai giudici di merito eche subordina la possibilit di Revocazione delle donazioni, per l ipotesi disopravvenienza di figli , al presupposto che alla data della donazione ildonante non avesse o ignorasse di avere figli o discendenti legittimi,sicch non ne sarebbe possibile l applicazione nel caso in cui, puressendovi figli alla data dell atto di liberalit , ne sopravvengano altri,contrasta con i suddetti principi costituzionali.

9 Occorrendo in primoluogo verificare la possibilit di addivenire ad una diversa interpretazionecostituzionalmente orientata delle norme codicistiche. In pratica, e comesi rileva anche dal tenore delle memorie depositate in replica allarelazione del consigliere relatore ex art. 380 bis , l art. 803 sipresta ad essere letto nel senso che, anche laddove vi siano dei figli alladatadelladonazione,ilsopraggiungered ialtridiscendentigiustificherebbe la Revocazione della donazione , come peraltro si ricavaanche dalla previsione dell art. 804 che nel differire il termine per laproposizione della relativa domanda, al sopraggiungere dei successividiscendenti, appare comprensibile e dotata di razionalit solo nelladiversa prospettiva, auspicata dal ricorrente, per la quale il diritto direvocazione va riconosciuto in conseguenza della nascita di ognisuccessivo discendente, indipendentemente dal fatto che gi ve ne fosseroall epoca della peraltro di interpretazione che scongiura il pericolo didiscriminazioni tra discendenti e soprattutto previene l irrazionalit dellatradizionale esegesi dell art.

10 804 , che legata alla tesi della necessit del presupposto negativo dell assenza di figli al momento delladonazione, rende il donatario continuamente esposto, e per tutta la vitadel donante, al rischio che quest ultimo intenda esperire l azione ben pi razionale sarebbe l interpretazione suggerita dallaparte in base alle quale la norma di cui all art. 804 si giustifica per ilfatto che la nascita o la scoperta di figli , anche laddove un figlio fosse gi in vita all epoca della donazione , consente al donante di esperire l azionedi cui all art. 803 La fattispecie si presenta assolutamente nitida nei suoi connotatifattuali, essendo infatti controversa unicamente la corretta risoluzione indiritto delle problematiche poste dalla domanda del tuttavia il Collegio di dover condividere le valutazioni a suotempo espresse nella relazione di cui all art.


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