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SEZIONE DELLE AUTONOMIE Individuazione del limite di spesa ai fini dell applicazione dell art. 9, comma 28, del 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge n. 122/2010, nell ipotesi in cui l ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile nel triennio 2007-2009. Deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG 1 Corte dei Conti SEZIONE DELLE AUTONOMIE N. 1/SEZAUT/2017/QMIG Adunanza del 20 dicembre 2016 Presieduta dal Presidente di SEZIONE Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO Composta dai magistrati: Presidenti di SEZIONE Roberto TABBITA, Maurizio GRAFFEO, Agostino CHIAPPINIELLO, Cristina ZUCCHERETTI, Antonio FRITTELLA, Giovanni COPPOLA Consiglieri Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Massimo ROMANO, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Rosa FRANCAVIGLIA, Elena BRANDOLINI, Stefania PETRUCCI, Pasquale PRINCIPATO, Francesc

2 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento

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1 SEZIONE DELLE AUTONOMIE Individuazione del limite di spesa ai fini dell applicazione dell art. 9, comma 28, del 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge n. 122/2010, nell ipotesi in cui l ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile nel triennio 2007-2009. Deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG 1 Corte dei Conti SEZIONE DELLE AUTONOMIE N. 1/SEZAUT/2017/QMIG Adunanza del 20 dicembre 2016 Presieduta dal Presidente di SEZIONE Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO Composta dai magistrati: Presidenti di SEZIONE Roberto TABBITA, Maurizio GRAFFEO, Agostino CHIAPPINIELLO, Cristina ZUCCHERETTI, Antonio FRITTELLA, Giovanni COPPOLA Consiglieri Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Massimo ROMANO, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Rosa FRANCAVIGLIA, Elena BRANDOLINI, Stefania PETRUCCI, Pasquale PRINCIPATO, Francesco ALBO, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA, Mario AL , Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO Primi Referendari Valeria FRANCHI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO, Beatrice MENICONI.

2 Donato CENTRONE Referendari Giovanni GUIDA, Marco RANDOLFI, Vanessa PINTO Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico DELLE leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 2 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto l art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto l art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n.

3 213, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l organizzazione DELLE funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni DELLE Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008; Vista la deliberazione n. 357/2016/QMIG, depositata il 18 ottobre 2016, con la quale la SEZIONE regionale di controllo per il Veneto ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell art. 6, comma 4, del n. 174/2012, una questione di massima concernente l operativit del limite previsto dall art.

4 9, comma 28, del n. 78/2010 nell ipotesi in cui l ente locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel triennio 2007-2009; Vista l ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 30 del 16 novembre 2016, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del n. 174/2012, stata rimessa alla SEZIONE DELLE AUTONOMIE la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla SEZIONE regionale di controllo per il Veneto; Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n.

5 2551 del 7 dicembre 2016 di convocazione della SEZIONE DELLE AUTONOMIE per l odierna adunanza; Udito il relatore, Consigliere Francesco Albo; PREMESSO Con deliberazione n. 357/2016/QMIG, la SEZIONE regionale di controllo per il Veneto ha sollevato una questione di massima in ordine all individuazione del limite di spesa rilevante ai fini dell applicazione dell art. 9, comma 28, del 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010, nell ipotesi in cui l ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile ivi contemplate nel triennio 2007-2009. La questione posta trae origine da una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Caldogno (VI), il quale chiede se pu effettuare assunzioni a tempo determinato per ovviare alla grave scopertura d organico presso l'ufficio ragioneria, determinatasi a seguito di alcune cessazioni dal servizio, pur non avendo l amministrazione sostenuto spese per contratti a tempo determinato o per forme di lavoro flessibile n nel 2009, n nell intero triennio 2007-2009.

6 3 A tal fine, rappresenta che l ente in regola con gli obblighi di cui all' , commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano praticabili altre assunzioni tramite mobilit o concorsi e che non assegnatario di personale in mobilit dagli enti di area vasta. Con un secondo quesito, chiede di sapere se l amministrazione pu procedere ad effettuare un'integrazione stipendiale in caso di ampliamento dell'orario di un lavoratore socialmente utile che attualmente presta la propria attivit presso il comune per 20 ore settimanali. Con ordinanza n. 30 del 16 novembre 2016, il Presidente della Corte ha deferito la questione alla SEZIONE DELLE AUTONOMIE e, successivamente, ha inserito la stessa all ordine del giorno della presente seduta.

7 CONSIDERATO 1. Le questioni all odierno esame, rimesse dalla SEZIONE regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 357/2016/QMIG, riguardano l operativit del limite previsto dall art. 9, comma 28, del n. 78/2010 nell ipotesi in cui l ente locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato n nel 2009, n nel triennio 2007-2009. Ai fini che rilevano in questa sede, tale diposizione prevede che, a decorrere dal 2011, le amministrazioni ivi contemplate possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalit nell'anno 2009.

8 Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonch al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non pu essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalit nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilit e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

9 Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio DELLE funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonch per le spese sostenute per lo svolgimento di attivit sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

10 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione DELLE spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito DELLE risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non pu essere superiore alla spesa 4 sostenuta per le stesse finalit nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.


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