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Sofferenza da trascrizione pregiudizievole: il notaio ...

Svolgimento del della decisioneLa domanda risarcitoria proposta da A risulta fondatasoltanto nella misura di seguito perviene a siffatta conclusione in ragione delle consi-derazioni in fatto ed in diritto che primo luogo deve sottolinearsi come la domanda ri-sarcitoria spiegata in giudizio da A debba essere giuridi-camente interpretata come (legittimo) esercizio cumu-lativo di un azione contrattuale e di un azione extracon-trattuale contro i due convenuti in quanto: noto che l acclaramento della natura giuridica del-l azione di responsabilit in concreto proposta e, precisa-mente, se contrattuale o extra contrattuale, si traducenell interpretazione della domanda, da condursi sul pa-radigma di specifici criteri, imposti dalla particolarit deltema e dalla finalit dell indagine, gi enunciati in pluri-me pronunce della Corte Suprema (Cass., sez. un., 7470 del 2002;. Cass., sez. un., 16 gennaio 1987, ; Id.)

applicazione quella limitazione, ma a negligenza o im-prudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secon-

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1 Svolgimento del della decisioneLa domanda risarcitoria proposta da A risulta fondatasoltanto nella misura di seguito perviene a siffatta conclusione in ragione delle consi-derazioni in fatto ed in diritto che primo luogo deve sottolinearsi come la domanda ri-sarcitoria spiegata in giudizio da A debba essere giuridi-camente interpretata come (legittimo) esercizio cumu-lativo di un azione contrattuale e di un azione extracon-trattuale contro i due convenuti in quanto: noto che l acclaramento della natura giuridica del-l azione di responsabilit in concreto proposta e, precisa-mente, se contrattuale o extra contrattuale, si traducenell interpretazione della domanda, da condursi sul pa-radigma di specifici criteri, imposti dalla particolarit deltema e dalla finalit dell indagine, gi enunciati in pluri-me pronunce della Corte Suprema (Cass., sez. un., 7470 del 2002;. Cass., sez. un., 16 gennaio 1987, ; Id.)

2 , 2 agosto 1995, 8459, cit.; Id., 4 novembre 1996,n. 9522, cit.; Id., 28 luglio 1998, n. 7394, cit.), nei ter-mini che seguono: stante la autonoma e prioritaria tute-la del diritto assoluto alla vita ed all integrit fisica, si de-ve ritenere proposta l azione di responsabilit extracon-trattuale tutte le volte che non emerga una precisa scel-ta del danneggiato in favore di quella contrattuale; quin-di, ad esempio, quando il danneggiato invochi la re-sponsabilit aquiliana, oppure chieda, genericamente, ilrisarcimento del danno alla propria integrit fisica, il cheimplica la mancata deduzione di una specifica obbliga-zione contrattuale. Correlativamente, si pu ritenereproposta l azione di responsabilit contrattuale, soloquando la domanda di risarcimento danni sia espressa-mente fondata sull inosservanza di una precisa obbliga-zione contrattuale (cfr. Cass., sez. un., sent. n. 291 del1999; Cass.

3 , sez. un., sent. n. 7470 del 2002; sez. un.,sent. n. 7503 del 15 maggio 2003; sez. un., ord. n. 2064del 11 febbraio 2003). Al riguardo si osserva che le richieste di risarcimento deldanno morale e di quello biologico contenute negli attiintroduttivi del giudizio qualificano la domanda come ex-tracontrattuale, senza che rilevi in senso contrario l oppo-sta ed erronea qualificazione risultante dagli stessi atti: ta-li richieste - infatti - appaiono decisive per la qualificazio-DANNO E RESPONSABILIT N. 6/2006655 GIURISPRUDENZA RESPONSABILIT PROFESSIONALEV isure catastaliSofferenza da trascrizionepregiudizievole: il notaio risarcisce i danni non patrimonialiTRIBUNALE DI PESCARA 27 giugno 2005, n. 1282 Falco - A. c. B. e contrattuale ed extracontrattuale - Principio di causalit - Criteri della causalit implicita e della causalit efficiente - Responsabilit del notaio per omessa verifica delle visure catastali - Danno morale - Sussistenza.

4 ( artt. 1223, 2056)In materia di responsabilit contrattuale ed extracontrattuale, ed in ragione delle norme di cui agli e 2056 sulla causalit normativa, un evento dannoso pu essere considerato dal punto di vistagiuridico conseguenza diretta ed immediata di una data condotta illecita soltanto in presenza della du-plice condizione che, nel caso concreto e ferme restando le altre condizioni, risulti che il primo non si sa-rebbe verificato, sul piano fenomenico, in assenza della seconda (criterio della condicio sine qua non)ed inoltre che lo stesso evento dannoso non appaia, nel momento in cui si produce la condotta causantee secondo un giudizio di natura probabilistica fondato sul principio della regolarit causale , effet-to eccezionale, atipico ed inverosimile della condotta medesima (criterio della causalit efficien-te ). Pertanto, in mancanza della seconda di dette condizioni, l evento dannoso - ancorch prodottosi inconcreto per effetto di un dato comportamento - pu essere imputato all autore di quest ultimo soltan-to sul piano naturalistico ma non anche giuridico , restando cos a carico del danneggiato le conse-guenze dannose eccezionali ed indirette che abbiano trovato in quel comportamento una mera occasio-ne di della domanda come proposta ai sensi degli artt.

5 2043ss. , poich mentre il ristoro del danno patrimonialepu conseguire all accertamento della responsabilit siacontrattuale che extracontrattuale (art. 1223/2056 ),soltanto a quest ultima possono essere invece ricondottele domande di risarcimento delle altre voci suindicate ( , sez. un., sent. n. 291 del 1999; Cass., sez. un., 7470 del 2002; sez. un., sent. n. 7503 del 15 maggio2003; Cass., sez. un., ord. n. 2064 del 11 febbraio 2003). Invero, per costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 15330del 2000 e nn. 589, 4113 e 7075 del 2001) il danno mo-rale subiettivo risarcibile ai sensi degli artt. 2043 (norme dettate espressamente per il fatto illecitoaquiliano) e non contemplato nell art. 1223 (chelimita il risarcimento per responsabilit contrattuale aldanno patrimoniale emergente ed al lucro cessante) tal-ch tale risarcimento non dovuto allorquando la re-sponsabilit sia affermata sulla base del riconoscimentodi una responsabilit solo contrattuale (cos testualmen-te Cass.)

6 , sez. un., sent. n. 7470 del 2002 in motivazione). Quanto al danno biologico, con sentenza del 14 luglio1986, n. 184 la Corte Costituzionale afferm che essotrova la propria disciplina nell art. 2043 , in relazioneall art. 32 Cost.: indirizzo, questo, seguito dalla successivagiurisprudenza di legittimit (tra le altre Cass. n. 8599 del2001). Si bens osservato (Cass. nn. 9198/99 e12195/98, ma in fattispecie del tutto diverse) che l obbli-gazione di risarcimento, derivante dalla responsabilit contrattuale, pu estendersi anche al danno biologico, e,tuttavia, non pu non rilevarsi che, a differenza di quan-to previsto in via generale dai citati artt. 2043 e 32 Cost., tale estensione soltanto eventuale perch in tan-to pu ricorrere in quanto correlata al tipo di contrattointervenuto tra le parti o prevista da particolari clausolecontrattuali alle quali, nella specie, n la sentenza impu-gnata n le parti si richiamano minimamente (cfr.

7 Anco-ra testualmente Cass., sez. un., sent. n. 7470 del 2002). altrettanto noto che del tutto legittima, rientrandonel potere dispositivo della parte, la proposizione cumu-lativa dell azione contrattuale e di quella extracontrat-tuale, qualora si assuma che, con un unico comporta-mento, sono stati violati sia gli obblighi derivanti dalcontratto, sia il generale dovere del neminem laedere( multis, Cass., sez. I, sent. n. 6233 del 21 giugno 1999;Cass. n. 418 del 1996; Cass. n. 7768 del 1995; Cass. del 1994).Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie agevole rilevare quanto segue: L attrice ha dedotto come titolo della domanda risarci-toria l inadempimento da parte dei due notai dell obbli-gazione contrattuale di esecuzione delle dovute visurecatastali dell immobile. L attrice ha allegato di avere subito per effetto di siffat-to inadempimento sia danni patrimoniali, sia danni mo-rali, sia gravi patologie psico-fisiche.

8 L attrice ha quindi chiesto - nelle proprie conclusioni in-troduttive - l accertamento della responsabilit contrat-tuale dei due convenuti con la condanna dei medesimi alrisarcimento dei predetti danni patrimoniale e morale. Al di l del tenore delle espressioni qualificatorie usatedall attrice, trattasi con evidenza di domanda da interpre-tarsi - per le ragioni sopra esposte - come fondata su unfatto prospettato sia come inadempimento contrattuale,sia come fonte della lesione del principio del neminem lae-deree come domanda funzionale al ristoro di danni sia pa-trimoniali, sia non patrimoniali e morali e, quindi, comecumulativa delle azioni contrattuale ed , in secondo luogo, riconoscersi nella (incontesta-ta) omissione della effettuazione delle visure cameralinotarili subita dalla attrice (prescindendo per un atti-mo dalla consequenziale questione della individuazionedel soggetto giuridicamente responsabile) un grave ina-dempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sulnotaio incaricato delle relative formalit , in quanto.

9 Noto che per il notaio richiesto della preparazione estesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare,la preventiva verifica della libert e disponibilit del be-ne e, pi in generale, delle risultanze dei registri immobi-liari attraverso la loro visura, nonch l informativa alcliente sul suo esito e, nell ipotesi di constatazione dipresenza di iscrizioni pregiudizievoli, la dissuasione delcliente dalla stipula dell atto, costituiscono, salva l e-spressa dispensa degli interessati dalla suddetta verifica,obblighi derivanti dall incarico conferitogli dal cliente e,quindi, fanno parte dell oggetto della prestazione d ope-ra professionale , poich , pur essendo il notaio tenuto,quale professionista, ad una prestazione di mezzi e com-portamenti e non di risultato, l opera di cui richiestonon si riduce al mero compito di accertamento della vo-lont delle parti e di direzione della compilazione del-l atto, ma si estende a quelle attivit preparatorie e suc-cessive, necessarie perch sia assicurata la seriet e cer-tezza dell atto giuridico da rogarsi ed in particolare la suaattitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo ti-pico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti del-l atto ( multisCass.)

10 , sez. II, sent. n. 4427 del 2 mar-zo 2005; Cass. n. 1330 del 2004; Cass., sez. II, sent. del 28 gennaio 2003; Cass., sez. III, sent. n. 5946del 15 giugno 1999). Ne consegue che l inosservanza di detti obblighi d luogo a responsabilit contrattuale per inadempimentodel contratto di prestazione d opera professionale , a nul-la rilevando che la legge professionale non faccia riferi-mento a tale responsabilit , posto che essa si fonda sulcontratto di prestazione d opera professionale e sullenorme che disciplinano tale rapporto privatistico (cfr. daultimo la gi citata Cass., sez. II, sent. n. 4427 del 2 mar-zo 2005). In relazione alla suddetta inosservanza il notaio - pe-raltro - non pu invocare la limitazione di responsabilit prevista per il professionista dall art. 2236 con riferi-mento al caso di prestazione implicante la soluzione diproblemi tecnici di speciale difficolt , in quanto taleinosservanza non riconducibile ad imperizia, cui trovaDANNO E RESPONSABILIT N.


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