Transcription of Studio Dottori Commercialisti
1 Studio Dottori Commercialisti Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna Pag. 1 Telefono: 051392255 - 051392277 - 051392288 - 051392262 Fax e Segreteria Telefonica: 051392282 e-mail: Sito internet: Dott. Sergio Massa Bologna, 17 gennaio 2013 Dott. Elena Melandri Dott. Paola Belelli Dott. Pierpaolo Arzarello A TUTTI I CLIENTI LORO INDIRIZZI IVA: modifiche dall Abbiamo visto ai primi di gennaio una raffica di modifiche all Iva comunitaria tali da far impallidire il povero contabile.
2 E impossibile ricordarsi tutto a memoria per cui ci aiuteremo con specchietti sintetici da tenere a portata di mano. Lo scopo delle modifiche decise pare sia quello di uniformare le diverse legislazioni europee onde consentire piu agevoli controlli con le Dichiarazioni Intra presentate in ambito UE; sono state apportate modifiche al Dpr 633/72 ed al D. Lvo 331/93 che ora andiamo ad illustrare. INDICAZIONE IN FATTURA DELLA PARTITA IVA DEL CLIENTE Diventa obbligatorio indicare nelle fatture emesse la P. Iva, italiana o comunitaria, del cliente. Se il cliente e un privato italiano occorre indicare il suo codice fiscale.
3 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE FATTURA INTRACOMUNITARIA Al fine di armonizzare gli adempimenti Intrastat in ambito comunitario, il 216/2012 stabilisce una nuova tempistica per la fatturazione e la registrazione delle operazioni intracomunitarie. Ecco di seguito uno specchietto riepilogativo del momento in cui un operazione intracomunitaria si considera effettuata. Operazione Momento di effettuazione dell operazione dall' Cessione intracomunitaria di beni Inizio del trasporto o spedizione (dal territorio dello Stato per le cessioni e da quello dello Stato membro per gli acquisti).
4 Ovvero fatturazione anticipata, totale o parziale. Per le operazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a un mese (somministrazioni), il momento impositivo si realizza al termine di ciascun mese Acquisto intracomunitario di beni Prestazione di servizi generici, resi o ricevuti, nei rapporti tra imprese (art. 7-ter Dpr 633/72) Rimane invariato ed e il momento di ultimazione del servizio ovvero il momento del pagamento (non rileva l'emissione anticipata della fattura). Se di carattere periodico o continuativo, e la data di maturazione dei corrispettivi Prestazione di servizi diversi da quelli indicati al punto precedente (dal 7-quater al 7-septies Dpr 633/72) Invariato, cioe al pagamento del corrispettivo o alla fatturazione anticipata NOTA BENE: Per le cessioni/acquisti di beni intracomunitari la nuova norma non da rilevanza all incasso/pagamento di acconti: quindi non e piu obbligatorio emettere la fattura a fronte dell acconto.
5 Nel caso in cui il fornitore UE emettesse comunque la fattura, per il cliente italiano diventa obbligatorio integrarla e registrarla. Una volta individuato il momento di effettuazione delle operazioni, occorre esaminare i nuovi termini di emissione della fattura per le operazioni intracomunitarie ed i termini per l'integrazione della fattura ricevuta. Ora questi termini risultano leggermente ampliati rispetto ai precedenti: Studio Dottori Commercialisti Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna Pag. 2 Telefono: 051392255 - 051392277 - 051392288 - 051392262 Fax e Segreteria Telefonica: 051392282 e-mail: Sito internet: - per le operazioni attive il termine ultimo per l'emissione della fattura fissato al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art.)
6 21 c. 4 lett. c) Dpr. 633/1972). Il termine di registrazione coincide con quello di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione; - operazioni attive triangolari (IT1 acquista da IT2 che consegna il bene al cliente UE1): IT1 puo emettere fattura al cliente UE1 entro il mese successivo a quello della consegna da parte di IT2; - per le operazioni passive la fattura del fornitore UE va integrata e registrata nel registro Fatture Emesse e in quello degli Acquisti entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricevimento.
7 In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione, il cessionario dovr emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione (art. 46 c. 5 331/1993). TERMINI DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI EXTRA-UE Lo stesso termine per l'emissione delle fatture attive Ue (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) si applica: - per la fatturazione di servizi generici a soggetti extra-Ue; - per l'autofatturazione dei servizi generici ricevuti da soggetti extra-Ue.
8 FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - Viene esteso dall l'obbligo di fatturazione a tutte le prestazioni di servizi (sia "generiche" art. 7-ter sia specifiche artt. da 7-quater a 7-septies, ma diverse dalle operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che debitore dell'imposta in altro Stato Ue. Sulla fattura occorre indicare l'annotazione "inversione contabile". Prima l obbligo di fatturazione era circoscritto alle sole prestazioni di servizio generiche art. 7-ter rese ad altri soggetti passivi UE. - Viene parimenti esteso l obbligo di fatturazione a tutte le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi rese fuori UE (di cui agli artt.)
9 Da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72) sia nei confronti di imprese che nei confronti di privati. Sulla fattura occorre indicare l'annotazione "operazione non soggetta". Riepilogando, in fattura dovranno essere inserite le seguenti diciture: 1) inversione contabile, per le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che debitore dell imposta in un altro Stato Ue (ad eccezione delle operazioni di carattere finanziario esenti di cui all art. 10, n. da 1 a 4 e 9, 633/1972); 2) operazione non soggetta per le operazioni effettuate al fuori dell Ue; 3) autofatturazione per le operazioni in cui la fattura emessa dal cessionario o dal committente in virt di un obbligo specifico (es.
10 Prestazione di servizi resa da soggetto extraUE con autofattura art. 17 c. 2). EMISSIONE DELLA FATTURA La fattura si intende emessa, oltre che all atto della sua consegna o spedizione o trasmissione elettronica (se il cliente ha acconsentito) anche all atto della sua messa a disposizione a favore del cliente. VOLUME d'AFFARI Dall vengono attratte nel computo del volume d'affari tutte le operazioni effettuate, incluse quelle territorialmente non rilevanti nel nostro Paese ed oggetto del nuovo obbligo di fatturazione sopra citato. In pratica il nuovo art. 20 Dpr 633/72 stabilisce che il volume d'affari costituito da tutte le operazioni effettuate per le quali viene emessa fattura, con la sola esclusione delle cessioni dei beni ammortizzabili e dei passaggi interni tra attivit separate.
