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TITOLO I Art. 1 - dplmodena.it

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008 n. 147 - Supplemento ordinario 152/L) Coordinato con le modifiche della legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008 n. 195 - Supplemento ordinario n. 196) DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVIT , LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA TITOLO I FINALIT E AMBITO DI INTERVENTO Art. 1 Finalit e ambito di intervento 1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda met dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2009: a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonch a mantenere il ra

2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di

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1 Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008 n. 147 - Supplemento ordinario 152/L) Coordinato con le modifiche della legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008 n. 195 - Supplemento ordinario n. 196) DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVIT , LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA TITOLO I FINALIT E AMBITO DI INTERVENTO Art. 1 Finalit e ambito di intervento 1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda met dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2009.

2 A) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonch a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011; b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attivit imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attivit della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni.

3 Edilizia residenziale e sviluppo delle citt nonch attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitivit per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attivit di impresa nonch per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale. 1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonch di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

4 TITOLO II SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVIT Capo I Innovazione Art. 2 Banda larga 1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivit . 2. L'operatore della comunicazione ha facolt di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili gi esistenti di propriet a qualsiasi TITOLO pubblica o comunque in titolarit di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ci possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, determinato dal giudice.

5 3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorit per le garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. ll'Autorit per le garanzie nelle comunicazioni compete altres l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali. 4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformit delle opere da realizzare alla normativa vigente.

6 Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra. 5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 6. La denuncia di inizio attivit sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso.

7 Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia priva di effetti. 8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis 14-ter 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia priva di effetti. 9. La sussistenza del TITOLO provata con la copia della denuncia di inizio attivit da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonch gli atti di assenso eventualmente necessari.

8 10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o pi delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumit pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facolt di ripresentare la denuncia di inizio attivit , con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente. 11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono d comunicazione dell'inizio dell'attivit al Comune.

9 12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformit dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivit . 13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonch il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute pi favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45. 14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro propriet di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attivit possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.

10 L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo TITOLO abilitativo. 15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di propriet privata, senza la necessit di alcuna preventiva richiesta di utenza. Art. 3 Start up 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi: 6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societ di cui all'articolo 5, escluse le societ semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a) , costituite da non pi di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)


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