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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA …

1 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - MILANO Sezione III - n. 2725/ 2012 memoria per L udienza CAUTELARE DEL 21 DICEMBRE 2012 nell interesse de: - il Consiglio dell Ordine degli avvocati di MONZA, il Consiglio Nazionale Forense, gli avvocati Gabriele Tossani, Patrizio Villa, Luca Bosio e Flavio Angelo Ratti, rappresentati e difesi dagli avvocati e professori Giuseppe Abbamonte del Foro di Napoli e Mario Bertolissi del Foro di Padova, nonch dagli avvocati Giuseppe Colavitti del Foro di Roma e Francesco Ferrari del Foro di Monza, con domicilio eletto presso quest ultimo in Milano, alla Piazza Velasca, n. 6 - ricorrenti - contro - il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso per legge dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e con domicilio eletto presso gli uffici della medesima in Milano, alla Via Carlo Freguglia, n.

1 tribunale amministrativo regionale . per la lombardia - milano . sezione iii - r.g. n. 2725/2012 . memoria per l’udienza cautelare del 21 dicembre 2012

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  2012, Ommaire, Cautelares, Udienza, Memoria per, Udienza cautelare

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1 1 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - MILANO Sezione III - n. 2725/ 2012 memoria per L udienza CAUTELARE DEL 21 DICEMBRE 2012 nell interesse de: - il Consiglio dell Ordine degli avvocati di MONZA, il Consiglio Nazionale Forense, gli avvocati Gabriele Tossani, Patrizio Villa, Luca Bosio e Flavio Angelo Ratti, rappresentati e difesi dagli avvocati e professori Giuseppe Abbamonte del Foro di Napoli e Mario Bertolissi del Foro di Padova, nonch dagli avvocati Giuseppe Colavitti del Foro di Roma e Francesco Ferrari del Foro di Monza, con domicilio eletto presso quest ultimo in Milano, alla Piazza Velasca, n. 6 - ricorrenti - contro - il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso per legge dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e con domicilio eletto presso gli uffici della medesima in Milano, alla Via Carlo Freguglia, n.

2 1; - il TRIBUNALE DI MONZA, in persona del Presidente in carica, non costituito; - resistenti - e nei confronti di - Avv. Marta Longoni, corrente in Monza, alla Via San Martino n. 2, non costituita; - Avv. Luigi Paganelli, corrente in Monza, alla Via Massimo D Azeglio n. 8, non costituito; - controinteressati - ** ** ** La lettura della memoria di costituzione del Ministero resistente, depositata dall Avvocatura Distrettuale di Stato in data , impone di 2 replicare brevemente all eccezione di incompetenza territoriale dell Giudice adito formulata ex adversiis ed alle scarne argomentazioni difensive spese da controparte sotto il profilo del merito . Appare inoltre opportuno svolgere alcune considerazioni sui rapporti tra l istanza cautelare e l istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale formulate dai ricorrenti nell atto introduttivo del presente giudizio, poich si intende chiedere a Codesto Giudice di instaurare l incidente di costituzionalit gi in questa fase cautelare, previa provvisoria sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

3 Da ultimo, nella prospettiva test accennata, si preciseranno meglio le singole questioni di legittimit costituzionale che il sottoscritto patrocinio ritiene debbano essere rimesse alla decisione della Consulta, individuando con precisione le disposizioni legislative che ne sono oggetto ed i parametri costituzionali di riferimento. I) SULL INFONDATEZZA DELL ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DELL TRIBUNALE ADITO E DELLE ULTERIORI DIFESE DI PARTE RESISTENTE . L Avvocatura Distrettuale di Stato ha eccepito l incompetenza territoriale del TAR Lombardia, affermando che il Giudice competente a decidere la presente controversia sarebbe il TAR Lazio. A sostegno dell eccezione formulata, controparte si riporta ad una pronuncia di Codesto TRIBUNALE (TAR Lombardia, Sez. III, Ord. , n. 2396) e, per relationem, all orientamento del Supremo Consesso AMMINISTRATIVO (Cons.

4 St., Ad. Plen., Ordinanze , n. 20 e , n. 23) ivi richiamato a supporto della decisione del TAR Lombardia di declinare, in quell occasione, la propria competenza in favore del TAR Lazio. Sennonch , il riferimento al precedente giurisprudenziale di Codesto 3 Giudice del tutto inconferente nel caso che ci occupa ed , anzi, sufficiente una piana lettura della richiamata ordinanza n. 2396/ 2012 per rendersi conto che tale pronuncia, lungi dal fondare l eccezione di incompetenza territoriale formulata ex adversiis, ne dimostra, al contrario, la palese infondatezza. In quell occasione, infatti, erano stato impugnati dinanzi a Codesto Giudice non solo provvedimenti amministrativi assunti dal Presidente di un TRIBUNALE (in quel caso di Milano) e aventi ad oggetto la distribuzione delle controversie tra sede centrale e sede distaccata, ma anche successivi provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura che avevano approvato tali atti presidenziali di distribuzione delle controversie e avevano apportato le corrispondenti modifiche alle tabelle di organizzazione dei magistrati assegnati al TRIBUNALE in questione.

5 Ed proprio e solo l impugnazione (con ricorso per motivi aggiunti) dei provvedimenti successivamente assunti dal CSM ad aver determinato, in quel frangente, la pronuncia di incompetenza da parte del TAR Lombardia. Infatti rilevato che le modifiche tabellari sono provvedimenti la cui cognizione devoluta alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, ai sensi dell art. 135, comma 1, lett. a), Codesto Giudice ha affrontato il problema dell individuazione del giudice competente a conoscere dell impugnazione contestualmente proposta avverso i provvedimenti adottati dal Presidente del TRIBUNALE di Milano e lo ha risolto, sulla scorta dei principi affermati in materia dal Consiglio di Stato (concentrazione del giudizio, ragionevole durata del processo, rinvio alla disciplina processualcivilistica in tema di accertamenti incidentali, etc.

6 , nel senso della devoluzione dell intera controversia alla competenza funzionale (non territoriale!!) del TAR Lazio. Tali principi vengono espressamente richiamati nella memoria di costituzione del Ministero resistente, ma controparte non si avvede che manca, 4 nel caso di specie, la ragion d essere di un tale richiamo (trattandosi di principi volti a consentire l individuazione di un unico giudice competente in ipotesi di cumulo di domande astrattamente devolute alla cognizione di TAR diversi) e che manca, in particolare, il presupposto fondante per affermare l incompetenza dell Giudice adito in termini analoghi a quanto avvenuto con l ordinanza n. 2396/ 2012 : vale a dire, che manca, nel caso di specie, l impugnazione di un provvedimento soggetto alla competenza funzionale del TAR Lazio in grado di attrarre in capo a quest ultimo la competenza a decidere (anche) sull impugnazione di provvedimenti connessi che, isolatamente considerati, sarebbero invece devoluti alla cognizione del TAR periferico territorialmente competente individuato ai sensi dell art.

7 13 In tal senso, del resto, la stessa ordinanza n. 2396/ 2012 ad affermare, con riferimento al provvedimento AMMINISTRATIVO del Presidente del TRIBUNALE (in quell occasione di Milano, oggi di Monza), che in mancanza della contestuale impugnazione dei provvedimenti del CSM soggetti alla competenza funzionale del TAR Lazio tale provvedimento sarebbe rientrato nella competenza per territorio del giudice lombardo avuto riguardo al criterio della sede e dell efficacia (punto della motivazione). Ora, nel presente giudizio si chiede l annullamento, previa sospensione degli effetti, solamente del decreto del Presidente di TRIBUNALE di Monza prot n. 1345/12 del 14 settembre 2012 : non essendovi ragioni funzionali per derogare alla disciplina della competenza territoriale di cui al citato art. 13 , il giudice competente a conoscere di tale (unica) impugnazione , con ogni evidenza, l adito TAR Lombardia.

8 L eccezione di incompetenza territoriale formulata dal Ministero resistente, dunque, risulta ictu oculi infondata e, per tale ragione, dovr essere rigettata. Quanto alle argomentazioni spese dal Ministero resistente per difendersi 5 nel merito, si contesta recisamente l affermazione secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato di concerto con il rappresentante del Consiglio dell Ordine degli Avvocati (p. 3 della memoria di costituzione). Infatti, al contrario di quanto affermato ex adversiis, vi furono dei contatti (telefonici) tra il Presidente del TRIBUNALE ed il Presidente dell Ordine degli Avvocati di Monza solo successivamente alla pubblicazione del decreto impugnato (dunque senza alcun concerto in fase preparatoria) e, nel corso di tali contatti, il rappresentante della categoria forense, lungi dal condividere la scelta operata dal Presidente del TRIBUNALE , ebbe modo di manifestare tutte le sue perplessit in merito alla irragionevolezza della soluzione adottata, ma fu comunque costretto a prenderne atto, stante la gi avvenuta pubblicazione del provvedimento in questione.

9 D altra parte, la circostanza (erroneamente) riferita dal Ministero resistente irrilevante e non costituisce, comunque, un valido argomento difensivo, dal momento che il coinvolgimento a posteriori del rappresentante del Consiglio dell Ordine degli Avvocati, operato successivamente alla pubblicazione del decreto impugnato, non fa certo venir meno i molteplici profili di illegittimit che inficiano il provvedimento e che sono stati denunciati col ricorso introduttivo. In questa prospettiva, il fatto che si tratti dell unica difesa spiegata nel merito dal Ministero resistente la dice lunga sull assenza di validi argomenti da opporre ai ricorrenti, le cui ragioni di doglianza, evidentemente, sono incontrovertibili. II) SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI FONDANTI LA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO E LA CONTESTUALE INSTAURAZIONE DELL INCIDENTE DI COSTITUZIONALIT.

10 Nel ricorso introduttivo si sono ampiamente evidenziate le ragioni che 6 impongono di sospendere in via cautelare l efficacia del provvedimento impugnato. In tal senso, sotto il profilo del periculum in mora, si posto l accento sui disagi organizzativi che deriverebbero dal trasferimento presso la sede di Monza dei carichi di lavoro sopravvenuti dell ufficio di Desio senza contestuale trasferimento del relativo personale. stata inoltre sottolineata l esigenza di evitare che, per effetto del provvedimento impugnato, si celebrino udienze nulle dinanzi ad un giudice territorialmente incompetente o, comunque, diverso da quello originariamente designato. N pu sottacersi il grave pregiudizio sofferto dai professionisti ricorrenti, i quali operano nel circondario di Desio e tuttavia per effetto della chiusura anticipata di tale ufficio che viene disposta di fatto dal provvedimento impugnato saranno costretti a recarsi a Monza per esercitare la professione, sopportando inutilmente e ingiustamente i costi diretti ed indiretti della trasferta.