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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Integrale …

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 4 maggio 2012, n. 6788 Integrale SOCIETA' - AMMINISTRATORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA Corte SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione PRIMA civile Composta dagli Magistrati: Dott. PLENTEDA Donato - Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell' (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso per cassazione; - ricorrenti - contro Fallimento (OMISSIS) , in persona del curatore (OMISSIS), elettivament

ai fini della determinazione del danno occorre che venga fornita la prova da parte di chi invoca la pretesa risareitoria, della sussistenza del nesso di causalita' tra il comportamento illegittimo posto in

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1 Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 4 maggio 2012, n. 6788 Integrale SOCIETA' - AMMINISTRATORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA Corte SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione PRIMA civile Composta dagli Magistrati: Dott. PLENTEDA Donato - Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell' (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso per cassazione; - ricorrenti - contro Fallimento (OMISSIS) , in persona del curatore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell' (OMISSIS), rappresentato e difeso dal prof.

2 (OMISSIS), in virtu' di autorizzazione del del e di procura a margine del controricorso; - controricorrente - e (OMISSIS) e (OMISSIS); - intimati - nonche' sul ricorso incidentale proposto da: (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell' (OMISSIS), rappresentato e difeso dall' (OMISSIS) come da mandato a margine del ricorso incidentale ex articolo 371; - ricorrente incidentale - contro Fallimento (OMISSIS) , in persona del curatore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell' (OMISSIS), rappresentato e difeso dal prof.

3 (OMISSIS), in virtu' di autorizzazione del del e di procura a margine del controricorso avverso il ricorso incidentale; - controricorrente al ricorso incidentale - (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, 1 Sezione civile , n. 2325/06, emessa il 28 giugno 2006, depositata il 5 luglio 2006, nella procedura iscritta al n. 5011/03 ; udita la relazione della causa svolta all'udienza del 19 ottobre 2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni; udito l'Avvocato (OMISSIS) per la curatela fallimentare (OMISSIS) ; udito l'Avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS); udito il in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

4 LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La curatela del Fallimento (OMISSIS) agiva davanti al Tribunale di Napoli nei confronti di (OMISSIS), amministratore unico e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sindaci della societa', deducendo la falsita' degli ultimi tre bilanci di esercizio chiusi alle date del 31 dicembre 1991, 1992 e 1993 e chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla societa'. Si costituivano unitamente i componenti del collegio sindacale, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo il rigetto della domanda in relazione alla non riferibilita' alle loro persone delle indebite appostazioni contestate dalla curatela fallimentare.

5 Il Tribunale di Napoli, riscontrata la falsita' del bilancio chiuso al 31 dicembre 1992, al fine di occultare le perdite, e la conseguente violazione degli articoli 2447 e 2449 ha condannato in solido (OMISSIS) e i componenti del collegio sindacale al risarcimento dei danni in favore del fallimento della (OMISSIS) liquidati in euro ,37. Il Tribunale ha ritenuto che, in applicazione analogica dell'articolo 2385, i sindaci dimissionari devono ritenersi responsabili in regime di prorogatio sino alla nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale.

6 La sentenza e' stata appellata separatamente da (OMISSIS) e (OMISSIS) e da (OMISSIS) e da (OMISSIS). I giudizi sono stati riuniti e la Corte di appello di Napoli ha respinto gli appelli dei componenti il collegio sindacale e dichiarato inammissibile quello del (OMISSIS). Contro la sentenza della Corte territoriale ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi di ricorso e propone ricorso incidentale (OMISSIS) fondato su tredici motivi di impugnazione. La curatela fallimentare si difende con controricorsi. (OMISSIS) e la curatela fallimentare depositano memorie difensive.

7 MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ricorrendo a tal fine i presupposti di legge. Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita' per tardivita' del ricorso incidentale in quanto, sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva e' sempre ammissibile, a tutela della reale utilita' della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, e' ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta.

8 Comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (Cass. civ. n. 24627 del 27 novembre 2007). Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 146 in relazione alla , articolo 45 e in relazione all'articolo 2704 I ricorrenti pongono alla Corte i seguenti quesiti di diritto: se e' vero o meno che nel caso in cui i sindaci vengono chiamati a rispondere dei danni cagionati alla massa fallimentare in dipendenza della violazione dei loro doveri la curatela non assume la posizione di terzieta'.

9 Se e' vero o meno che la regola della inopponibilita' di cui all'articolo 2704 trova applicazione solo allorquando e' in discussione attivita' negoziale posta in essere dal fallito e giammai nell'ipotesi di verifica delle dimissioni del sindaco. Il motivo e' inammissibile, a norma dell'articolo 366 bis , n. 6, per difetto di indicazione degli atti e documenti processuali sui quali si fonda. Esso e' inoltre infondato quanto alla contestazione della qualita' di terzo attribuibile alla curatela e rilevata dalla Corte di appello con riferimento all'azione di responsabilita' esperita nei confronti dei sindaci dato che in tale azione la curatela assume effettivamente la veste di rappresentante della massa dei creditori (cfr.)

10 Cass. civ. 9685/2004). Inoltre e' infondato quanto al richiamo della sentenza n. 5422/1992 di questa Corte dato che tale decisione si riferiva a una fattispecie non ricollegabile alla presente (atti privi di data certa prodotti in giudizio come elemento di prova documentale dell'inesistenza di presunti comportamenti illeciti addebitati a terzi dei quali si invoca la responsabilita' extracontrattuale per danni cagionati alla massa fallimentare). Laddove in questo giudizio (in cui potrebbe avere rilevanza, ai fini della opponibilita' alla curatela, la data delle dimissioni dei sindaci) l'articolo 2704 trova applicazione, secondo la costante giurisprudenza di legittimita', in quanto dalla scrittura si vogliono, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto (cfr.


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