Example: marketing

GAZZETTA UFFICIALE

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANAPARTE PRIMASI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVIS pediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di RomaRoma - Sabato, 18 luglio 2020 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 180 del 18 luglio 2020 - Serie generaleSpediz. abb. post. - art. 1, comma 1 legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di RomaDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMAN. 25/LLEGGE 17 luglio 2020, n. in legge , con modificazioni, del decreto- legge 19 maggio 2020, n.

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all economia, nonché di politiche sociali connesse all emergenza epidemiologica da COVID-19. Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato

Tags:

  Legge, Ufficiale, Conversione, Conversione in legge, Gazzetta, Gazzetta ufficiale

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of GAZZETTA UFFICIALE

1 GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANAPARTE PRIMASI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVIS pediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di RomaRoma - Sabato, 18 luglio 2020 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 180 del 18 luglio 2020 - Serie generaleSpediz. abb. post. - art. 1, comma 1 legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di RomaDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMAN. 25/LLEGGE 17 luglio 2020, n. in legge , con modificazioni, del decreto- legge 19 maggio 2020, n.

2 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all economia, nonch di politiche sociali connesse all emergenza epidemiologica da del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all economia, nonch di politiche sociali connesse all emergenza epidemiologica da COVID-19 . III Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALES erie generale - n. 18018-7-2020 SOMMARIO legge 17 luglio 2020, n. 77. conversione in legge , con modificazioni, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all economia, nonch di politiche sociali connesse all emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095) .. Pag. 1 ALLEGATO .. 1 LAVORI PREPARATORI.

3 61 Testo del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all economia, nonch di politiche sociali connesse all emergenza epidemiologica da COVID-19 . (20A03914) .. Pag. 62 ALLEGATI .. 224 1 Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALES erie generale - n. 18018-7-2020 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI legge 17 luglio 2020 , n. 77 . conversione in legge , con modificazioni, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all economia, nonch di politi-che sociali connesse all emergenza epidemiologica da CO-VID-19. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge : Art.

4 1. 1. Il decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misu-re urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all eco-nomia, nonch di politiche sociali connesse all emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge . 2. Il decreto- legge 16 giugno 2020, n. 52, abrogato. Re-stano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto- legge 16 giugno 2020, n. 52. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE . La presente legge , munita del sigillo dello Stato, sar inserita nella Raccolta UFFICIALE degli atti normativi della Repubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

5 Data a Roma, add 17 luglio 2020 MATTARELLA CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CON-VERSIONE AL DECRETO- legge 19 MAGGIO 2020, N. 34 All articolo 1: al comma 1, primo periodo, le parole: SARS-Cov-2 sono sostituite dalle seguenti: SARS-CoV-2 ; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 1 -bis . Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei re-quisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specia-listiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della sa-lute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l Istituto supe-riore di sanit e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.

6 1 -ter . I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sen-si del comma 1 -bis hanno l obbligo di trasmettere i re-ferti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevu-ti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all Istituto superiore di sanit , mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell articolo 1 dell ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbra-io 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

7 1 -quater . L Istituto superiore di sanit , le regio-ni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 -bis e 1 -ter con le risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ; al comma 2, le parole: dell isolamento contagia-ti sono sostituite dalle seguenti: dell isolamento delle persone contagiate ; al comma 4, primo periodo, dopo le parole: emergenza in corso, sono inserite le seguenti: qualo-ra non lo abbiano gi fatto, , la parola: quarantenati sostituita dalle seguenti: sottoposti a quarantena e la parola: cronici sostituita dalle seguenti: affetti da malattie croniche ; dopo il comma 4 inserito il seguente: 4 -bis . Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimit per la pro-mozione della salute e per la prevenzione, nonch per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di perso-ne pi fragili, ispirate al principio della piena integrazio-ne socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro.

8 I progetti proposti devono prevedere modalit di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliari- 2 Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALES erie generale - n. 18018-7-2020t e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunit ; al comma 5, primo periodo, le parole: identifi-cati COVID-19, anche supportando sono sostituite dalle seguenti: identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando ; al comma 6, al terzo periodo, la parola: assi-stenziali sostituita dalla seguente: assistenziale e, al quarto periodo, le parole: Ministero dell economia e finanze sono sostituite dalle seguenti: Ministero dell economia e delle finanze ; dopo il comma 7 inserito il seguente: 7 -bis.

9 Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all articolo 11 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giu-gno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione del-le implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unit speciali di continuit assistenziale di cui all articolo 4 -bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incari-chi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordi-nata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n.

10 56, regolarmente iscritti al relativo albo profes-sionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unit e per un monte ore settimanale massimo di venti-quattro ore ; al comma 10, le parole: , che forma parte inte-grante del presente decreto sono sostituite dalle seguen-ti: annesso al presente decreto ; al comma 11: il primo periodo sostitu it o dal seguente: Per l attuazione dei commi 2, 3, 4, 4 -bis e 8 autorizzata, per l anno 2020, la spesa di euro, di cui 25 milio-ni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4 -bis ; al quinto periodo, le parole: e province au-tonome sono sostituite dalle seguenti: e le province autonome ; al sesto periodo, le parole: che costituisce par-te integrante del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: annesso al presente decreto ; il nono periodo sostituito dai seguenti: Per le finalit di cui ai commi 4, 4 -bis e 8, a decorrere dall anno 2021, all onere complessivo di euro, di cui 25 milioni di euro per l anno 2021 per la sperimentazio-ne di cui al comma 4 -bis , si provvede a valere sul livel-lo del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l anno di riferimento.


Related search queries