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IL COMMERCIALISTA VENETO

IL COMMERCIALISTA VENETO n. 217 - GENNAIO / FEBBRAIO 2014 ASSOCIAZIONE DEI dottori commercialisti E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIEINSERTOI PARAMETRIPER LA LIQUIDAZIONEDEI COMPENSIUna nuova tariffa di fatto?Giordano FranchiniOrdine di VeronaI PARAMETRIPER LA LIQUIDAZIONEDEI COMPENSIUna nuova tariffa di fatto?Giordano Franchini*Ordine di VeronaPremessaNell ambito delle professioni contabili ( dottori commercialisti eRagionieri commercialisti ), nel passato le rispettive tariffe pro-fessionali sono sempre state assai longeve tanto da risultare,nel decorso del tempo, anche inadeguate sia per ci che riguar-dava l ammontare degli onorari riferibili alle singole prestazioni,sia per il fatto che ulteriori adempimenti, introdotti nel corso deltempo, non trovavano una specifica previsione negli articoli dellatariffa, e pertanto si rendeva necessario applicare in via analogi-ca quelle disposizioni tariffarie maggiormente affini alla fattispecienon disciplinata, con imma

il commercialista veneto n. 217 - gennaio / febbraio 2014 associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili delle tre venezie inserto i …

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1 IL COMMERCIALISTA VENETO n. 217 - GENNAIO / FEBBRAIO 2014 ASSOCIAZIONE DEI dottori commercialisti E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIEINSERTOI PARAMETRIPER LA LIQUIDAZIONEDEI COMPENSIUna nuova tariffa di fatto?Giordano FranchiniOrdine di VeronaI PARAMETRIPER LA LIQUIDAZIONEDEI COMPENSIUna nuova tariffa di fatto?Giordano Franchini*Ordine di VeronaPremessaNell ambito delle professioni contabili ( dottori commercialisti eRagionieri commercialisti ), nel passato le rispettive tariffe pro-fessionali sono sempre state assai longeve tanto da risultare,nel decorso del tempo, anche inadeguate sia per ci che riguar-dava l ammontare degli onorari riferibili alle singole prestazioni,sia per il fatto che ulteriori adempimenti, introdotti nel corso deltempo, non trovavano una specifica previsione negli articoli dellatariffa, e pertanto si rendeva necessario applicare in via analogi-ca quelle disposizioni tariffarie maggiormente affini alla fattispecienon disciplinata.

2 Con immancabili incertezze sia in fase di reda-zione del preavviso di parcella che in sede di eventuale opinamentodello stesso da parte del Consiglio dell voler qui compiere un lungo quanto inutile viaggio a ritro-so per stilare una cronologia delle varie norme tariffarie susse-guitesi nel tempo, ricordiamo solamente che l ultima tariffa re-lativa agli onorari dei dottori commercialisti fu introdotta n. 645/1994 integrata, in sede di conversione in euro,con delibera del Consiglio Nazionale in data 31/01/2001, e l ul-tima tariffa relativa agli onorari dei Ragionieri commercialisti fuintrodotta con n. 100/1997. A seguito poi dell istituzionedell Albo unico nato dall unione tra gli Ordini dei dottori e deiRagionieri, le relative tariffe professionali furono abrogate esostituite con un unico regolamento emanato con n.

3 169del 02/09/2010 che entr in vigore il 30 ottobre 2010. Quindi,mese pi mese meno, le singole tariffe in vigore ante Albo uni-co rimasero in vita rispettivamente sedici anni quella dei Dottorie tredici anni quella dei recentemente, a seguito dell entrata in vigore del n. 1/2012 e in particolare secondo quanto disposto all articolo 9)commi 1) e 5) del medesimo decreto dopo la conversione inlegge1, al fine di lasciar spazio alla libera pattuizione tra le parti(professionista e cliente) per la determinazione del compensoprofessionale ed abbattere cos la barriera costituita da onorariasseritamente gi preconfezionati, le tariffe delle professioniappartenenti al sistema ordinistico vennero tutte abrogate e,secondo quanto previsto al c.

4 4) del medesimo articolo, il com-penso per le prestazioni professionali pattuito [..] al momen-* Componente della Commissione Liquidazione Parcelle dell Ordine di Verona1 n. 1/2012, art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate , c. 1): sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;.. c. 5): Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma del conferimento dell incarico professionale . Tale normache ha quindi sancito l abrogazione delle disposizioni di cui n. 169/2010 istitutivo della tariffa unica dei commerciali-sti rimasta in vigore solamente 21 mesi e 24 giorni, stata se-guita dall emanazione del n.

5 140 del 20 luglio 2012 istitutivodel Regolamento recante la determinazione dei parametriper la liquidazione da parte di un organo giurisdizionaledei compensi per le professioni regolamentate vigilate dalMinistero della giustizia, ai sensi dell articolo 9 del decre-to legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazionidalla legge 24 marzo 2012 n. 27, con effetti dal 23 agosto2012. L aspetto nodale di quest ultima norma, come in prece-denza evidenziato, rappresentato dalla piena libert negozialericonosciuta alle parti e, altro aspetto altrettanto importante che, in caso di contenzioso che potrebbe instaurarsi tra profes-sionista e cliente in merito alla quantificazione del compenso,per giungere alla liquidazione di un onorario ritenuto congruocon riferimento alla o alle prestazioni svolte dal commercialistail Giudice adito applicher , in assenza di un precedente accordosottoscritto tra le parti, i parametri di cui al 140 il punto di partenza essenziale sul quale si andr a fon-dare il rapporto cliente-professionista.

6 Sar l esistenza di unaccordo scritto redatto e sottoscritto dalle parti, che prevedapuntualmente le attivit demandate al COMMERCIALISTA ed il com-penso che sar a questi riconosciuto, cos come ribadito a chia-re lettere sia dal Decreto di cui si discute che dalla Relazioneillustrativa dello stesso. E che a tale accordo o preventivo dimassima venga riconosciuta importanza fondamentale, supportato anche dalla disposizione dell art. 1 c. 6) del laddove espressamente prevede che l assenza diprova del preventivo di massima [..] costituisce elemento divalutazione negativa da parte dell organo giurisdizionale per laliquidazione del compenso.

7 Se ci va poi letto in combinatodisposto col successivo comma 7) che prevede: in nessun casole soglie numeriche indicate, [..] sia nei minimi che nei massi-mi, [..] sono vincolanti per la liquidazione stessa , facile com- 2 PARAMETRI LIQUIDAZIONE COMPENSI 3prendere come l assenza del preventivo, possa indurre l Orga-no giudicante ad emettere un provvedimento che potremmodefinire educativo, ovviamente nei soli confronti del professio-nista e a suo totale tutto quanto sopra esposto e in considerazione anche delfatto che per quanto riguarda la pattuizione dei compensi venu-to a mancare un punto di riferimento abituale qual era la tariffaprofessionale che talvolta poteva fungere anche da punto di par-tenza dal quale iniziare una trattativa col cliente.

8 Chi scrive indotto a ritenere che il professionista, nella fase di pattuizionedel proprio onorario, potrebbe tendere semplicemente ad adotta-re i criteri e le valorizzazioni esposte nei predetti ci ne discende che le disposizioni del 140 nella pra-tica potrebbero anche assumere la veste di una tariffa di fat-to , della serie: ci che esce dalla porta potrebbe rientrare,seppur sotto mentite spoglie e con evidenti ridimensiona-menti, dalla finestra. Ma sul punto occorre fare attenzione,perch come sostiene Giuseppe Latour2 Andare davanti algiudice dovendo fare riferimento alle sole regole del decretoparametri un rischio grandissimo.

9 I parametri [..] sono rife-riti a degli importi vecchi di venti anni. In concreto, questo si-gnifica che danno luogo a compensi pi bassi di almeno il 30-40% rispetto alle vecchie tariffe. E bisogna anche tenere pre-sente che il giudice ha la possibilit di disattenderli e seguirealtri riferimenti. Quindi, il pericolo vedere quasi azzerata lapropria retribuzione . Ergo: adottiamo il preventivo sottoscrit-to col del decretoe raffronto con la precedente tariffa professionaleUna prima annotazione va svolta relativamente alla composi-zione del decreto riportante i nuovi parametri tariffari (che persemplicit d ora innanzi chiameremo tariffa di fatto), raffron-tato con la precedente vecchia tariffa dei dottori commercia-listi:- la vecchia tariffa abrogata, era composta di n.

10 57 articoli en. 4 tabelle;- la nuova tariffa di fatto, nella sezione che riguarda i com-pensi dei dottori commercialisti , composta di n. 15 articoli (sievidenzia che l art. 1 del decreto, quale norma introduttiva, ad efficacia generale e quindi non specifico solo per i commer-cialisti ma a valere per tutte le categorie professionali alle qualila norma si riferisce3), oltre ad una tabella;- la vecchia tariffa prevedeva un elenco di n. 28 tipologie diprestazioni professionali disciplinandone gli onorari;- la nuova tariffa di fatto prevede n. 11 voci per altrettantetipologie di prestazioni svolte dai dottori commercialisti ; a talproposito si ritiene che qualcuna di queste 11 classi dovr giocoforza venire trasformata in una sorta di maxi contenitoreall interno del quale far confluire altre prestazioni da semprefacenti parte della professione del COMMERCIALISTA ma che l at-tuale versione del decreto non contempla espressamente, e ci ricorrendo a quanto previsto da uno scarno riferimento ad unapossibile applicazione delle disposizioni per analogia, che comevedremo in seguito risulta tutt altro che facilmente praticabile;- la vecchia tariffa conteneva un articolo, il n.


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