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La elezione degli amministratori di una società e le …

La elezione degli amministratori di una societ e le sue invalidit 1. Premessa. Un argomento importante, che non appare taloratrattato in forma organica, quello che riguarda le operazioni elet-torali e la nomina degli amministratori delle societ , siano queste dicapitale o autore di queste righe, si propone di corredare lo studio conuna serie di riflessioni, che sono nate anche da una lunga esperien-zapersonale, come presidente e amministratore di societ , accom-pagnate dalla sua sensibilit di qui ricorda che, si andata sviluppando una numerosa clas-se di professionisti che partecipano alle assemblee attivamente indifesa o in chiave critica, sovente mostrando capacit ed acume, edorientano le opinioni dei importanza dell argomento si commenta da sola.

La elezione degli amministratori di una società e le sue invalidità 1. – Premessa. – Un argomento importante, che non appare talora trattato in for ma organica, è …

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1 La elezione degli amministratori di una societ e le sue invalidit 1. Premessa. Un argomento importante, che non appare taloratrattato in forma organica, quello che riguarda le operazioni elet-torali e la nomina degli amministratori delle societ , siano queste dicapitale o autore di queste righe, si propone di corredare lo studio conuna serie di riflessioni, che sono nate anche da una lunga esperien-zapersonale, come presidente e amministratore di societ , accom-pagnate dalla sua sensibilit di qui ricorda che, si andata sviluppando una numerosa clas-se di professionisti che partecipano alle assemblee attivamente indifesa o in chiave critica, sovente mostrando capacit ed acume, edorientano le opinioni dei importanza dell argomento si commenta da sola.

2 Ove si pen-si che la scelta degli uomini chiamati a comporre gli organi ammi-nistrativi destinata ad influenzare la vita delle societ e la sortedelle delibera assembleare che nomina gli amministratori seguead una serie di operazioni, che la precedono e con queste costi-tuisce, secondo una nota espressione giuridica, una fattispecieprocedimentale .Questo termine indica che siamo in presenza di una successionedi atti collegati e coordinati, con caratteristiche funzionali specifi-che, ciascuno dei quali condiziona il successivo e da luogo ad unsuccedersi di fasi, di cui Il Diritto Fallimentare e delle Societ Commerciali , 2001 n. La disciplina. opportuno cominciare con l accennare inmodo riassuntivo alle fonti normative delle varie regole, che disci-plinano in concreto il procedimento di nomina degli amministrato-ri, tenendo conto della diversit specifica del tipo di societ (comead esempio le societ per azioni, o a responsabilit limitata o le coo-perative) a cui essi saranno fonti normative a cui abbiamo accennato in ordine gerarchi-co sono: A) Anzitutto la legge generale come quella codicistica che det-ta alcune linee di disciplina dall artt.

3 2363 all art. 2383 per lesociet di capitali e dall art. 2532 all art. 2535 per le societ cooperative, che da noi hanno un rilevante ruolo in settori impor-tanti, come quello delle banche popolari, nel settore del disciplina generale sovente integrata da leggi specifiche,volta a volta, emanate dal legislatore, per assicurare una rappre-sentanza equilibrata dalle minoranze almeno in societ , che han-no titoli quotati sulla borsa valori, come stato il caso recente del-la legge ultime sono integrate anche dalle istruzioni specifichesull argomento emanate dalla Commissione Nazionale per le So-ciet e la Borsa sempre per le societ con titoli quotati in )Una ulteriore fonte delle norme dato dallo statuto delle sin-gole societ .Abbiamo ad es.

4 Statuti nei quali compete al Consiglio di ammi-nistrazione la elezione del presidente, del vice presidente e del co-mitato esecutivo o dell amministratore delegato, mentre alcuni al-tri attribuiscono all assemblea la nomina del presidente e di uno opi vice presidenti(1), talora del comitato ) Alcune societ sono dotate di un regolamento assembleare(2)che disciplina le operazioni elettorali per la nomina di amministra-tori e in questo caso esso costituisce una fonte )Altra fonte di regole costituita da patti para-sociali come il caso in cui essi legano tra loro taluni gruppi di controllo dellamaggioranza del capitale o di una quota di dei casi pi noti ad es. quello del sindacato azionario Medio298 Scritti di Diritto Civile(1) Cos lo statuto della Banca Popolare di Milano.

5 (2) Cos la Banca Popolare di e di altri pubbliche company come le Assicurazioni )Una ulteriore fonte data dalla prassi o consuetudine in usonella societ che peraltro valgono in quanto richiamate da contrat-ti para-sociali o vengono spontaneamente osservate, fino a quantonon vengono )Infine, in assenza di fonti specifiche, in sede interpretativa al-cune regole vengono tratte in via di ricorso ai principi sistematicidal sistema elettorale pubblico, in via di tal senso si ricorda l orientamento a suo tempo espresso dallaCorte di legittimit .3. Le fasi del procedimento. Passiamo ora a discorrere delle va-rie fasi del procedimento di nomina degli norma dell art. 2383 che attribuisce la nomina degli am-ministratori alla competenza dell assemblea ritenuta inderogabi-le dalla dottrina e dalla giurisprudenza ad esclusione dei nuovi am-ministratori che possono essere nominati dai sottoscrittori nell attocostitutivo, a sensi dell art.

6 2383 , o mediante cooptazione dairesidui amministratori nel caso che venga a mancare taluno di essiex art. 2386 (3).L art. 2368, 1 comma, prevede che l atto costitutivo pu sta-bilire norme particolari per la nomina alle cariche sociali ma questaviene ridotta a particolari regole che disciplinano la costituzione del-l assemblea, i quorum di maggioranza o i sistemi di votazione, pergarantire una eventuale rappresentanza alla minoranza(4).La clausola che attribuisse la nomina degli amministratori a unlimitato numero di soci generalmente ritenuta nulla(5).(3) Cass. Civ. 23 gennaio 1965 n. 136 in Foro , I, 427; Trib. Catania 23 luglio1965, in Dir. , II, 940; App. Milano 27 agosto 1969 in Giur. It. 1970, I, 2, 546;Trib. Milano 29 gennaio 1982, in Giur. Comm.

7 1983, II, 125 tra i molti. In dottrina MINERVINI, Gli amministratori delle societ per azioni, Milano 1956, ; MIGNOLI-NOBILI, Enc. Di Diritto, voce amministratori di societ , in Enc. Dir., I, Mi-lano, 1954; FERRI, Le societ , Torino 1971, p. 492; COTTINO, Diritto commerciale, Pa-dova 1976, p. 661; FRE, La societ per azioni, in Commentario al cod. civ. di Scialoja eBranca, sub art. 2364 e 2380; SCALFI, in Riv. Societ ,1971, p. 40.(4) PESUCCI-PACCHI, in Riv. Societ 1974, 606; BIGIAVI, in Riv. Dir. Civ. 1956,1023; SCALFI, , 1971, p. 40.(5) App. Milano 27 agosto 1969; COTTINO, Diritto commercialep. 660; FERRI,Lesociet ,p. di Diritto Civile2994. L elezione assembleare. La elezione assembleare di ammini-stratori si realizza con la scelta degli amministratori tra pi e diversicandidati dai soci e dagli azionisti riuniti in qui descrivere le varie fasi di questo procedimento: La convocazione dell assembleaL assemblea per la elezione degli amministratori deve anzituttoessere convocata dall organo legittimato e competente, quale il con-siglio di amministrazione ex 2363, 2366 , e in sua assenza il col-legio sindacale e nel caso che fosse richiesta dalla minoranza dalpresidente del tribunale a sensi dell art.

8 2367 la pubblicazione dell avviso di convocazione, si d inizio alprocedimento di formazione dell assemblea (Cass. Civ. 2 agosto1977 n. 3422, in Riv. societ 1977, II, 76, 77).La mancata convocazione con l avviso predetto e secondo il pre-valente orientamento della dottrina e della giurisprudenza causadi inesistenza delle deliberazioni(6).Una assemblea convocata da un soggetto privo di legittimazione,come ad esempio un amministratore o un collegio di fatto, secondotalune decisioni inesistente e tali sono gli atti e le delibere del pro-cedimento di essa). stato, altres , ritenuto che la convocazione dell assemblea daparte di un solo amministratore in carica e non dal collegio deter-minerebbe l annullabilit e non la nullit (Cass. Civ. 2 agosto1977 n.

9 3422). controverso in giurisprudenza se una convocazione irregolaredell assemblea determini la inesistenza (App. Milano 23 luglio 1957in Mass. Giur. , 61) o la sua annullabilit (Cass. Civ. 3febbraio 1965 n. 175, in Dir. Fall. 1965, II, 298).Parimenti sono state ritenute in giurisprudenza inesistente unaassemblea e le delibere susseguenti adottate, nel caso che l organocompetente, a convocare, si sia riunito in modo di Diritto Civile(6) Cass. Civ. 28 novembre 1981 n. 6340 in Giur. comm. 1982, II, 424; Cass. Civ. 25gennaio 1965, n. 136, in Foro , I, 1599; Cass. Civ. 20 aprile 1961, n. 886 in , I, 1711. In Dottrina: GIANATTASIOin Giust. civ. 1961, I, 1305; CANDIANin Temi, 1955, ; ASCARELLI,Riv. dir. comm. 1950, I, p. 169; TRIMARCHI,Riv. societ 1957, p. 451.

10 ContraROMANO PAVONI,Ledeliberazioni,in Foro Padano1953, I, il caso di amministratori , alcuni dei quali, si sono riu-niti, senza una convocazione plenaria col congruo anticipo previ-sto dallo statuto o col ricorso a mezzi di comunicazione urgenti, l dove invece il caso di riunioni cui partecipi una minoranzadel collegio degli amministratori o sindaci seguita per ad una re-golare convocazione di tutti i suoi componenti, sempre che lo sta-tuto non lo convocazione dei soci si effettua mediante un annuncio pub-blicato su un mezzo di informazione specifica designato dalla leggeo dallo statuto, come pu essere il caso della Gazzetta ufficiale, delFoglio annunci legali, con l anticipo dovuto rispetto al giorno sta-bilito per la assemblea, stabilito dallo statuto o dalla legge.


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