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La pensione dei magistrati - Sito Ufficiale

pensione magistrati 1. Il regime pensionistico dei magistrati -principi generali 2. Requisiti di accesso alla pensione 3. Requisiti di accesso nel regime previgente alla legge Fornero: a) pensione di vecchiaia; b) pensione anticipata 4. Requisiti di accesso per i lavoratori che maturano il diritto alla pensione dal 1 gennaio 2012: a) pensione di vecchiaia; b) pensione anticipata 5. La circolare INPS del 20 marzo 2015 6. Opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo 7. Opzione donna 8. Il cumulo contributivo: a) ricongiunzione; b) riscatto 9. Il Tetto pensionistico 10. Il calcolo della pensione 11. La clausola Oro 12. Piano di integrazione previdenziale 13. La pensione indiretta 14. La pensione privilegiata 15. La domanda di pensione 16.

La maturazione dei requisiti previgenti entro il 31 dicembre 2011, a prescindere dalla data effettiva di accesso alla pensione, rende infatti inapplicabili i diversi e …

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1 pensione magistrati 1. Il regime pensionistico dei magistrati -principi generali 2. Requisiti di accesso alla pensione 3. Requisiti di accesso nel regime previgente alla legge Fornero: a) pensione di vecchiaia; b) pensione anticipata 4. Requisiti di accesso per i lavoratori che maturano il diritto alla pensione dal 1 gennaio 2012: a) pensione di vecchiaia; b) pensione anticipata 5. La circolare INPS del 20 marzo 2015 6. Opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo 7. Opzione donna 8. Il cumulo contributivo: a) ricongiunzione; b) riscatto 9. Il Tetto pensionistico 10. Il calcolo della pensione 11. La clausola Oro 12. Piano di integrazione previdenziale 13. La pensione indiretta 14. La pensione privilegiata 15. La domanda di pensione 16.

2 L INPDAP e l Ufficio Pensioni 17. Normativa di riferimento -1- Il regime pensionistico dei magistrati - principi generali Il regime pensionistico dei magistrati , nonostante le peculiarit dell ordinamento di appartenenza (si veda in particolare il limite di et per il collocamento a riposo d ufficio, fissato ora in 70 anni, modificato per alcune categorie di incarichi direttivi dal 168/2016) risulta pressoch armonizzato con quello generale previsto per gli altri dipendenti e, in particolare, per gli altri dipendenti pubblici. Va premesso che la legge n. 335 del 1995, nell introdurre il sistema di calcolo contributivo delle pensioni, in sostituzione del previgente sistema retributivo , ha previsto un applicazione graduale del nuovo sistema, a seconda dell anzianit contributiva maturata dai lavoratori alla data del 31 dicembre 1995.

3 In particolare, la legge n. 335 del 1995 ha previsto: la permanenza integrale del sistema retributivo per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano un anzianit contributiva di almeno 18 anni; l applicazione di un sistema misto (retributivo sino al 31 dicembre 1995 e contributivo dal 1 gennaio 1996), per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano un anzianit contributiva inferiore a 18 anni. l integrale applicazione del sistema contributivo per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, erano privi di qualsiasi anzianit contributiva. L accesso alla pensione ed il calcolo del suo ammontare dipendono perci da una serie di variabili: l et , la storia lavorativa, la retribuzione. ** Sul piano ordinamentale si pu distinguere tra la pensione diretta, spettante al magistrato al raggiungimento dei requisiti di accesso previsti dalla legge, e la pensione indiretta, spettante ai familiari in caso di decesso del magistrato (infra 10).

4 La pensione diretta si differenzia in pensione di vecchiaia e pensione anticipata (gi denominata pensione di anzianit ). La pensione di vecchiaia la prestazione spettante al dipendente che cessa dal servizio per aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge. I requisiti richiesti per ottenere la pensione di vecchiaia sono diversi in base al sistema di calcolo da utilizzare per determinare l importo del trattamento. In particolare l ultima riforma previdenziale ( legge Fornero n. 201 del 2011 -convertito con modifiche con l. n. 214 del 2011 ) ha ridefinito i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia sia nel regime retributivo che nel regime contributivo (cfr infra 2) Inoltre, dal 2013, il requisito anagrafico deve essere adeguato all aumento della speranza di vita (con cadenza triennale fino al 2018 e biennale dal 2019).

5 La pensione anticipata (ex di anzianit ), a differenza di quella di vecchiaia, legata unicamente al requisito contributivo, cio una prestazione pensionistica erogata a domanda, che permette al lavoratore che non ha raggiunto l et per ottenere la pensione di vecchiaia, ma che ha versato un determinato numero di contributi di ottenere una pensione La pensione di anzianit stata sostituita dalla pensione anticipata con l entrata in vigore della Legge Fornero nel 2011 , tranne che per la cd. Opzione Donna, che una speciale pensione di anzianit in regime sperimentale (cfr infra 7) -2- Requisiti di accesso alla pensione Il sistema pensionistico generale stato, di recente, modificato in modo radicale dal n. 201 del 2011 (convertito con modifiche con l. n. 214 del 2011 ) legge Fornero, che ha introdotto profonde novit per i pensionamenti successivi al 1 gennaio 2012.

6 La nuova disciplina, trova applicazione per i lavoratori che maturano il diritto alla pensione a partire dal 1 gennaio 2012 (art. 24, comma 3, del n. 201/ 2011 ). Non si applica, invece, ai lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione , in base alla previgente disciplina, entro il 31 dicembre 2011 , per i quali continuano a valere i precedenti requisiti in materia di accesso e decorrenza (art. 24, comma 14, del n. 201/ 2011 ), anche se vanno in pensione dopo il 1 gennaio 2012. La maturazione dei requisiti previgenti entro il 31 dicembre 2011 , a prescindere dalla data effettiva di accesso alla pensione , rende infatti inapplicabili i diversi e pi rigorosi requisiti di accesso alla pensione introdotti, a partire dal 1 gennaio 2012, dalla riforma Monti Fornero . La maturazione del diritto alla pensione consente di proporre domanda di pensionamento, ma resta salva la possibilit di restare in servizio (entro il limite ordinamentale di 70 anni).

7 In tal caso, l ulteriore attivit lavorativa determina un incremento del futuro trattamento di pensione . Ed infatti, in base alla suddetta riforma , tutte le anzianit contributive successive al 1 gennaio 2012 sono calcolate, ai fini pensionistici, esclusivamente con il sistema contributivo, che consente la valorizzazione di ogni periodo di servizio, attraverso l accantonamento e la capitalizzazione dei contributi previdenziali versati. Ci vale anche per chi abbia maturato il diritto alla pensione prima del 1 gennaio 2012 con il sistema retributivo, ma acceda alla pensione in un momento successivo. In tale ipotesi, il trattamento di pensione , infatti, determinato da due quote: una prima quota, relativa all anzianit fino al 31 dicembre 2011 , calcolata con il sistema retributivo; una seconda quota, relativa alle anzianit successive alla predetta data, calcolata con il sistema contributivo.

8 -3- Requisiti di accesso nel regime previgente alla legge Fornero a) - pensione di vecchiaia- I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia variano secondo il sistema di calcolo con il quale dovr essere liquidata la pensione (sistema retributivo - sistema misto - sistema contributivo). Per le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema retributivo o misto, in base alla normativa in vigore al , il requisito anagrafico previsto era il compimento dei 65 anni di et Le donne dipendenti della pubblica amministrazione, a domanda, potevano accedere alla pensione di vecchiaia a 60 anni di et fino al e a 61 anni di et negli anni 2010 e 2011 . L anzianit contributiva minima prevista per aver diritto alla pensione di vecchiaia di 20 anni. L INPS, con circolare n. 16 dell , ha riconosciuto la deroga al suddetto requisito di 20 anni a favore degli iscritti INPS Gestione ex INPDAP in possesso di 15 anni di contribuzione utile alla data del Per le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo al , il requisito minimo di anzianit contributiva previsto era di 5 anni ed il requisito anagrafico era di 65 anni per gli uomini e 61 anni per le donne Come detto tutti i magistrati che abbiano maturato tali requisiti (anagrafici e contributivi) nel periodo antecedente al possono ancora esercitare questo diritto a prescindere dalla data effettiva di accesso alla pensione .

9 ** b) - pensione anticipata- Fino al 31 dicembre 2011 , l accesso alla pensione di anzianit era consentito a) con l anzianit contributiva di 40 anni; b) ovvero con una quota di et anagrafica e anzianit contributiva pari a 96 sommando l et anagrafica e l anzianit contributiva, con un minimo di 60 anni di et (quindi, nel nostro caso, con 60 anni di et e 36 di contributi). Anche per la pensione di anzianit il comma 3 dell art. 24 del citato decreto ha comunque fatti salvi i diritti acquisiti e pertanto tutti i lavoratori che entro il hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione potranno continuare ad esercitare tale diritto nel rispetto delle decorrenze previste. -4- Requisiti di accesso per i lavoratori che maturano il diritto alla pensione dal 1 gennaio 2012 a) - pensione di vecchiaia- Anche in questo caso i requisiti variano secondo il sistema di calcolo con il quale dovr essere liquidata la pensione Per le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema retributivo o misto l art.

10 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011 , n. 214, ha elevato dall solo per i soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione successivamente al il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, portandolo a 66 anni. Tale norma ha previsto, inoltre, che detto requisito dovr essere periodicamente elevato in base agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita. Il primo adeguamento previsto dal 1 gennaio 2013 e con un incremento del requisito pari a 3 mesi. I successivi adeguamenti avranno cadenza triennale fino a quello previsto dal 1 gennaio 2019. Successivamente a tale data gli adeguamenti avranno cadenza biennale. Il comma nono dell art. 4 201/ 2011 , ha stabilito che il requisito minimo anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, per i lavoratori che maturino il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dal 2021, dovr essere non inferiore a 67 anni.


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