Example: air traffic controller

Sentenza n. 1419/2014 pubbl. il 30/01/2014 RG n. …

Pagina 1 di 13 N. 43201/2011 repubblica italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELENA RIVA CRUGNOLA ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43201/2011 promossa da: CANIO GIOVANNI MAZZARO ( MZZCGV59S06G942H), con il patrocinio dell avv. GIUSEPPE SCHIUMA, elettivamente domiciliato in VIA BRERA, 16 20121 MILANO presso il difensore; ATTORE contro BRUNO BERTAGNOLI ( BRTBRN61P02F205W), con il patrocinio degli avvocati GIOVANNI BARBARA e MANUELA PERUGINI, elettivamente domiciliato in VIA VITTOR PISANI, 27 20124 MILANO presso i difensori; CONVENUTO CONCLUSIONI Le

pagina 1 di 13 n. r.g. 43201/2011 repubblica italiana in nome del popolo italiano tribunale ordinario di milano sezione specializzata in materia di impresa b

Tags:

  Italiana, Repubblica, Moen, Sentenza, Sentenza n, Repubblica italiana in nome

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Sentenza n. 1419/2014 pubbl. il 30/01/2014 RG n. …

1 Pagina 1 di 13 N. 43201/2011 repubblica italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELENA RIVA CRUGNOLA ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43201/2011 promossa da: CANIO GIOVANNI MAZZARO ( MZZCGV59S06G942H), con il patrocinio dell avv. GIUSEPPE SCHIUMA, elettivamente domiciliato in VIA BRERA, 16 20121 MILANO presso il difensore; ATTORE contro BRUNO BERTAGNOLI ( BRTBRN61P02F205W), con il patrocinio degli avvocati GIOVANNI BARBARA e MANUELA PERUGINI, elettivamente domiciliato in VIA VITTOR PISANI, 27 20124 MILANO presso i difensori.

2 CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come segue: per l'attore: Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1cSentenza n. 1419/2014 pubbl. il 30/01/2014RG n. 43201/2011 pagina 2 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1cSentenza n. 1419/2014 pubbl. il 30/01/2014RG n. 43201/2011 pagina 3 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1cSentenza n.

3 1419/2014 pubbl. il 30/01/2014RG n. 43201/2011 pagina 4 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1cSentenza n. 1419/2014 pubbl. il 30/01/2014RG n. 43201/2011 pagina 5 di 13 per il convenuto: "Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo accertamento e/o declaratoria del caso di voler: 1. Rigettare la domanda di risoluzione per eccessiva onerosit sopravvenuta del Contratto di put option, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento, in fatto e in diritto; 2.

4 Rigettare le domande di nullit delle scritture private in data 8 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 1 febbraio 2011 e, per converso, del Contratto di put option, in quanto inammissibili per violazione dell art. 183, 5 comma, , e comunque destituite di qualsivoglia fondamento, in fatto ed in diritto, e per l effetto dichiarare la piena validit ed efficacia del Contratto di put option; 3. In via riconvenzionale e principale, dichiarare la risoluzione per inadempimento del Contratto di put option per fatto e colpa del sig.

5 Mazzaro, con condanna di quest ultimo al risarcimento del danno ex , quantificato sulla base del prezzo medio del titolo Pierrel registrato negli ultimi trenta giorni dalla data odierna e pari a . 0,7 - nella misura di . ,00, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che abbia a risultare di giustizia; 4. Condannare il sig. Mazzaro, ai sensi dell art. 96 al risarcimento dei danni subiti dal sig. Bertagnoli, nella misura non inferiore ad.

6 ,00 ovvero in quella diversa comunque ritenuta di giustizia; 5. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e del procedimento cautelare. In via istruttoria, nel contestare l ammissibilit e rilevanza delle istanze istruttorie avverse, il sig. Bertagnoli insiste per l ammissione delle istanze istruttorie gi dedotte in atti (prova per testi): << Vero che il sig. Bertagnoli si determinava ad investire in titoli Pierrel dopo aver appreso dal sig. Roberto Russo che quest ultimo aveva avuto modo di conoscere il sig.

7 Mazzaro e di esserne rimasto favorevolmente impressionato per le capacit imprenditoriali e manageriali>>; << Vero che, a seguito delle perdite registrate dal titolo Pierrel, il sig. Bertagnoli si confrontava con il sig. Roberto Russo il quale gli riferiva che il sig. Mazzaro sarebbe stato disponibile a stipulare con il sig. Bertagnoli un contratto di put option con finalit di copertura al fine di assicurare l investimento azionario di quest ultimo da un eccessivo ribasso del titolo>>.

8 << Vero che il rimedio dell eccessiva onerosit sopravvenuta a causa della crisi economica che sarebbe derivata a seguito del fallimento di Lehman Brothers non mai stato validamente invocato per chiedere, da parte di banche e/o intermediari o nei loro confronti, la risoluzione di contratti derivati >>. 4. <<Vero che alcun contratto derivato su titoli Lehman Brothers mai stato risoluto per eccessiva onerosit sopravvenuta>>. Si indicano, quali testi, i signori: 1) Roberto Russo, Responsabile del servizio di consulenza finanziaria presso Cofin Sim , nato a Napoli il 24 agosto 1969, residente in Milano, via S.

9 Maria Valle n. 2/A, sui capitoli nn. 1, 2, 3 e 4. 2) Edoardo Tamburini, Responsabile area equity capital management presso Banca Imi , nato a Milano il 4 agosto 1958, residente in Milani, via Appiani n. 15, sui capitoli nn. 3 e 4." Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1cSentenza n. 1419/2014 pubbl. il 30/01/2014RG n. 43201/2011 pagina 6 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L'attore CANIO GIOVANNI MAZZARO ha citato in giudizio BRUNO BERTAGNOLI chiedendo pronunciarsi la risoluzione ex cc per eccessiva onerosit sopravvenuta (e in via subordinata la riduzione del corrispettivo dovuto) di contratto put option stipulato tra le parti il , con il quale il BERTAGNOLI, aveva acquisito il diritto di.

10 Vendere all'attore azioni della spa PIERREL allo strike price di euro 4,85 per azione, verso corrispettivo del "premio" di euro 0,25 per azione (premio corrisposto dal BERTAGNOLI per euro ,00 con bonifico bancario), contratto: che con addendum del stato prorogato fino al a fronte dell'ulteriore "premio" di euro 0,10 per azione (premio corrisposto sempre dal BERTAGNOLI per euro ,00 con bonifico bancario), e quindi ancora prorogato con tre addenda dell' , del e dell' fino rispettivamente al , e , in tutti e tre i casi verso pagamento di un importo forfettario di un euro, e in relazione al quale il BERTAGNOLI aveva manifestato il l'intenzione di esercitare il diritto di vendere le azioni allo strike price di euro 4,85 ciascuna per complessivi euro ,00 da pagarsi dal MAZZARO.


Related search queries