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Sezione specializzata in materia di impresa

1 tribunale DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Il tribunale , riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati dott. Vincenzo Perozziello Presidente Marianna Galioto Giudice dott. Guido Vannicelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel processo ordinario di cognizione iscritto al n. 76569/2014 riassunto da YURIY MOSKALYUK ( MSKYRY76R11Z154J), elettivamente domiciliato presso gli avv. Alberto GUARISO e Susanna PELZEL in Milano, viale Regina Margherita 30 attore in riassunzione contro Societ Cooperativa LOGISTICA ( ), con sede legale in Rodano, elettivamente domiciliata in Milano, via Sciesa 6/A, presso gli avv. Enrico VALNEGRI e Giacomo BONAZZA convenuta Il tribunale , letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti PREMESSO A. che Yuriy MOSKALYUK ha ad to il 13/3/2014 il Giudice del Lavoro presso il tribunale di Lodi (nel cui circondario ha sede la LOGISTICA Societ Cooperativa che l'aveva licenziato e contestualmente escluso) per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Decreto di sospensione n.

1 TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati dott.

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  Molina, Sezione, Tribunale, Tribunale di milano sezione

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1 1 tribunale DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Il tribunale , riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati dott. Vincenzo Perozziello Presidente Marianna Galioto Giudice dott. Guido Vannicelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel processo ordinario di cognizione iscritto al n. 76569/2014 riassunto da YURIY MOSKALYUK ( MSKYRY76R11Z154J), elettivamente domiciliato presso gli avv. Alberto GUARISO e Susanna PELZEL in Milano, viale Regina Margherita 30 attore in riassunzione contro Societ Cooperativa LOGISTICA ( ), con sede legale in Rodano, elettivamente domiciliata in Milano, via Sciesa 6/A, presso gli avv. Enrico VALNEGRI e Giacomo BONAZZA convenuta Il tribunale , letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti PREMESSO A. che Yuriy MOSKALYUK ha ad to il 13/3/2014 il Giudice del Lavoro presso il tribunale di Lodi (nel cui circondario ha sede la LOGISTICA Societ Cooperativa che l'aveva licenziato e contestualmente escluso) per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Decreto di sospensione n.

2 Cronol. 1607/2015 del 20/07/2015RG n. 76569/2014 "Voglia il tribunale di Lodi (..) In via principale: previa ogni opportuna declaratoria in ordine all inefficacia dell eventuale delibera di estromissione dalla compagine sociale: a. accertare e dichiarare l inefficacia del licenziamento intimato verbalmente dalla cooperativa convenuta Logistica al signor Yuriy Moskalyuk in data ; b. conseguentemente ordinare alla cooperativa convenuta, ai sensi dell art. 18 SL comma 1 di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannare la stessa a pagargli un indennit risarcitoria dal giorno del licenziamento ( ) a quello dell effettiva reintegrazione, commisurata all ultima retribuzione globale di fatto mensile pari ad ,00, oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tale periodo; In subordine: c. accertare e dichiarare l illegittimit dell eventuale provvedimento di estromissione del ricorrente dalla compagine sociale; d.

3 Accertare e dichiarare l illegittimit dell eventuale licenziamento; e. ordinare alla cooperativa convenuta, ai sensi dell art. 18 SL comma 4 , di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannare la stessa a corrispondergli, ai sensi della norma succitata, un indennit pari alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione, sulla base di un importo mensile di ,00; In ulteriore subordine: f. condannare la cooperativa convenuta ai sensi dell art. 18 SL comma 5 a corrispondere al ricorrente un indennit risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilit sulla base dell importo mensile di ,00 mensili (o il diverso importo di giustizia); In estremo subordine: Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Decreto di sospensione n.

4 Cronol. 1607/2015 del 20/07/2015RG n. 76569/2014 g. condannare la cooperativa convenuta a corrispondere al ricorrente art. 18 SL comma 6 un indennit risarcitoria compresa tra 6 e 12 mensilit , comunque sulla base dell importo mensile di ,00 (o il diverso importo di giustizia). h. in entrambe le ipotesi subordinate di cui alle lettere f) e g) condannare altres la cooperativa convenuta al pagamento dell indennit sostitutiva del preavviso, pari ad ,53 o al diverso importo ritenuto di giustizia (..)"; B. che la LOGISTICA ha resistito alla domanda, fra l'altro, contestando la competenza del giudice adito ed evidenziando di aver inviato sin dal 14/6/2013 al MOSKALYUK, sia presso un indirizzo ucraino che in quello di via Milano 177 in Paullo ove il ricorrente aveva la propria residenza italiana, una raccomandata avente ad "Oggetto: licenziamento disciplinare e contestuale estromissione" nella quale, a fronte della mancata presentazione al lavoro a fra data del 20/5/2013, gli aveva comunicato che "il Consiglio di Amministrazione (.

5 Ha deliberato la risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento disciplinaree) e la Sua contestuale estromissione dalla compagine societaria"1; C. che con ordinanza del comunicata alle parti l il Giudice del Lavoro ad to ha declinato la propria incompetenza a favore del tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa , assegnando termine di legge dalla comunicazione dell ordinanza per la riassunzione della causa e compensando le spese del giudizio tra le parti2; RILEVATO D. che, pur riassumendo avanti a questo tribunale la causa nel termine di legge, il MOSKALYUK ha invitato questo Giudice a sollevare d'ufficio il conflitto di competenza previsto dall'art. 45 , sulla base dei seguenti rilievi: "(..) il Giudice ha ritenuto che, poich il ricorrente ha impugnato sia il licenziamento che la delibera di espulsione, si applicherebbe l art. 2 comma 3 Dlgs 168/03 e successive modifiche in quanto norma derogatoria della disciplina generale prevista dall art.

6 40 comma 3 cpc ( Sulla connessione della domanda di 1 , ora, agli ultimi fogli del doc. 8 conv. 2 L'ordinanza stat prodotta in copia integrale dall'attore quale suo primo e non numerato documento. Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Decreto di sospensione n. cronol. 1607/2015 del 20/07/2015RG n. 76569/2014 impugnazione della delibera e di impugnazione del licenziamento (peraltro nel caso in esame fondate sui medesimi fatti) non pu dubitarsi attesa la pregiudizialit ex art. 34 cpc della domanda di impugnazione della delibera di esclusione rispetto a quella di impugnazione del licenziamento"). (..) come del resto gi illustrato nel ricorso introduttivo del giudizio, [l'attore] contesta che esista e comunque che gli sia mai stata comunicata alcuna delibera di esclusione dalla compagine sociale, con la conseguenza che l unico atto che pu essere oggetto del presente giudizio l estromissione di fatto dal luogo di lavoro -e pertanto il licenziamento di fatto adottato dalla convenuta- senza che ci possa essere messo in connessione con il rapporto societario.

7 In ogni caso, ove si potesse ammettere l esistenza e l efficacia di un atto deliberativo di esclusione dalla compagine sociale, si dovrebbe comunque tenere conto del fatto che il rapporto ulteriore esistente tra le parti ai sensi dell art. 1 L. 142/11 era un rapporto di lavoro subordinato e pertanto le relative domande giudiziali (tra le quali quella di illegittimit del recesso dal rapporto di lavoro) sono soggette al rito speciale del lavoro. Sussistono invero ragioni di connessione sotto il profilo della pregiudizialit ex art. art. 34 ed opera pertanto l art. 40, 3 comma, in quanto la L. 27/12, nell attribuire al tribunale delle Imprese la competenza per le cause connesse a quelle societarie, non ha previsto una esplicita deroga al principio della prevalenza della competenza del Giudice del Lavoro ai sensi della norma richiamata. E, in mancanza di una norma in tal senso, si impone una lettura costituzionalmente orientata della nuova disciplina ai sensi dell art.

8 3 comma 2 della Costituzione, come si recentemente espressa anche la Corte di Cassazione: "Il principio della vis attractiva del rito del lavoro costituisce una regola a cui deve riconoscersi carattere generale e preminente per gli interessi di rilevanza costituzionale che la norma processuale preordinata a garantire (..) Il regime della connessione, ove riferibile al cumulo di cause relative al rapporto mutualistico e al rapporto lavorativo, comporta il radicamento della competenza per le cause connesse dinnanzi al giudice del lavoro" (ordinanza 24917 del ). Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Decreto di sospensione n. cronol. 1607/2015 del 20/07/2015RG n. 76569/2014 Tra l altro la predetta ordinanza fa riferimento alle ipotesi in cui le ragioni del licenziamento siano estranee al rapporto mutualistico strettamente inteso e pertanto si attaglia perfettamente al caso di specie nel quale si discute della assenza del ricorrente dal posto di lavoro e pertanto di una questione attinente strettamente al rapporto lavorativo.

9 A ci si aggiunga che in ricorso era stata formulata una domanda meramente indennitaria che come illustrato in ricorso era stata prospettata come del tutto autonoma rispetto alla questione di illegittimit della delibera; pertanto rispetto a tale domanda, la tesi accolta dal tribunale di Lodi appare ancora pi priva di fondamento (..)"; E. che la difesa della cooperativa convenuta, all'udienza fissata dal giudice istruttore per l'immediata precisazione delle conclusioni (nella quale le parti hanno altres dichiarato di rinunciare ai termini per le difese illustrative), si rimessa alla valutazione del tribunale ; RITENUTO F. di non poter condividere le conclusioni cui pervenuto il Giudice del lavoro di Lodi, alla luce del noto e pi recente orientamento della Corte di Cassazione sul punto; F).1 che infatti il giudice di legittimit , con l'ordinanza citata dalla difesa dell'attore, ha espresso in ordine al riparto della competenza fra tribunale ordinario (nella sua articolazione delle Sezioni specializzate in materia di impresa ) e Giudice del lavoro allorch siano in discussione sia la esclusione del socio lavoratore dalla compagine sociale che la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con la societ cooperativa, i seguenti e condivisibili principi interpretativi; "(.

10 La L. 14 febbraio 2003, n. 30, all'art. 9, - come noto - ha apportato le seguenti modifiche: "Art. 9. (Modifiche alla L. 3 aprile 2001, n. 142). 1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 3, primo periodo, le parole: "e distinto" sono soppresse; (..) d) all'art. 5, il comma 2, sostituito dal seguente: "2. Il rapporto di lavoro si estingue Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Decreto di sospensione n. cronol. 1607/2015 del 20/07/2015RG n. 76569/2014 con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformit con gli artt. 2526 e 2527 Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario".


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