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Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015 RG n. …

1 N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Terza Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado, iscritta al n 9293, Ruolo Generale dell anno 2012 e trattenuta in decisione all udienza del 27 ottobre 2014, vertente TRA SAMORI Matteo, titolare della ditta individuale 2 Emme Soluzioni Informatiche di Samor Matteo , elettivamente domiciliato a Roma, via Otranto n 18, presso lo studio dell Antonio Petillo, da cui rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dall Marco Giacomucci del Foro di Forl - Cesena.

1 N° SENT N° RGAC N° CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma ± Terza Sezione Civile, in persona del dott.

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Transcription of Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015 RG n. …

1 1 N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Terza Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado, iscritta al n 9293, Ruolo Generale dell anno 2012 e trattenuta in decisione all udienza del 27 ottobre 2014, vertente TRA SAMORI Matteo, titolare della ditta individuale 2 Emme Soluzioni Informatiche di Samor Matteo , elettivamente domiciliato a Roma, via Otranto n 18, presso lo studio dell Antonio Petillo, da cui rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dall Marco Giacomucci del Foro di Forl - Cesena.

2 In forza di procura speciale a margine dell atto di citazione, OPPONENTE E SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, via Cassiodoro n 19, presso lo studio degli Antonio e Valentina Rombol , che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta, OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 Sentenza n. 7090/ 2015 pubbl . il 31/03/2015RG n. 9293/2012 Repert. n. 6533/ 2015 del 31/03/ 2015 2 per la parte opponente (foglio di conclusioni, allegato al verbale di udienza): Voglia il Tribunale di Roma.

3 In via pregiudiziale e in rito: accertare e dichiarare, con ordinanza ex art 44 , l incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ex art. 38, 1 comma adito dalla ricorrente in sede monitoria e dichiarare competente per territorio in ordine alla presente controversia il Tribunale di Forl , essendo l unico Ufficio Giudiziario territorialmente competente in base a tutti i criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e ss. , sulla base di quanto sopra esposto e, per l effetto, dichiarare la nullit o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto indicato in epigrafe - n.

4 022229/2011 , pronunciato dal Tribunale di Roma, nel procedimento ingiuntivo n. 61982/2011 , l 16 novembre 2011, depositato in cancelleria in pari data e notificato all opponente, a mezzo del servizio postale, tramite Racc. A/R spedita l 11 gennaio 2012 - assegnando alle parti un termine perentorio per riassumere la causa dinanzi al Giudice dichiarato competente ex art. 50 ; nel merito: accertare e dichiarare, sulla base di quanto sopra esposto, l inesistenza dei crediti vantati dalla convenuta - opposta, Service Information Technology SIT , nei confronti dell attore - opponente, Samor Matteo, titolare dell impresa individuale denominata 2 Emme Soluzioni Informatiche di Samor Matteo, in forza delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto indicate nel presente atto di opposizione, per un complessivo importo di ,56; per l effetto, in accoglimento ex art.

5 653 della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto indicato in epigrafe - n. 022229/2011 , pronunciato dal Tribunale di Roma, nel procedimento ingiuntivo n. 61982/2011 , l 16 novembre 2011, depositato in cancelleria in pari data e notificato all opponente, a mezzo del servizio postale, tramite racc. A/R spedita l 11 gennaio 2012 - poich infondato in fatto e in diritto; con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario 12,50 % spese generali, 21% e 4% come per legge ; per la parte opposta (comparsa di risposta): Voglia il Tribunale adito 1) preliminarmente e pregiudizialmente: respingere l eccezione sollevata da parte opponente di incompetenza territoriale, in quanto infondata in fatto e in diritto, per Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 Sentenza n.

6 7090/ 2015 pubbl . il 31/03/2015RG n. 9293/2012 Repert. n. 6533/ 2015 del 31/03/ 2015 3 tutti i motivi di cui in narrativa; concedere, in via immediata, la provvisoria esecuzione al opposto per l intero importo o in via subordinata per il diverso importo pari a ,12 euro o per la diversa somma che verr ritenuta di giustizia ..; 2) nel merito: respingere la domanda attorea di revoca del decreto ingiuntivo opposto e tutte le domande attoree e le eccezioni, siccome spiegate e formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, quanto meno perch non provate, per tutti i motivi di cui in narrativa; confermare il decreto della societ opposta e il n 22229/11, rg 61982/11, emesso in data 16/11/11, per l intera somma.

7 In via subordinata, per la diversa somma che verr ritenuta di giustizia dal Giudice adito o che verr accertata e riconosciuta in corso di causa, con ogni provvedimento connesso e conseguente .. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta Service Information Technology Srl (nel prosieguo solo SIT Srl), l attore Samor Matteo, titolare della ditta individuale 2 Emme Soluzioni Informatiche di Samor Matteo , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 22229/11 del 16/11/11 di questo Tribunale (n 61982/11 Rg), ottenuto dalla predetta convenuta per il pagamento della complessiva somma di ,68 euro, a titolo di preteso corrispettivo delle forniture eseguite nel corso del 2010, come da fatture allegate, emesse dal 19/1/10 al 5/8/10.

8 Al riguardo l attore, eccepita in via pregiudiziale l incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Forl , allegava che in ogni caso la pretesa era in parte infondata, in quanto riconosceva come dovuta solo la minor somma di ,12 euro, portata dalle fatture n 1230 del 5 luglio 2010 per 798,40 euro, n 1272 del 14 luglio 2010 per ,60 euro, n 1332 del 23 luglio 2010 per ,32 euro, n 1346 del 27 luglio 2010 per 827,40 euro e n 1400 del 5 agosto 2010 per ,40 euro; che viceversa contestava la debenza del residuo importo esatto in via monitoria, in quanto relativo a merce mai ricevuta, disconoscendo tutte le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto, in quanto non attribuibili a s stesso o a soggetti incaricati della ricezione.

9 Tanto premesso, l attore concludeva come in epigrafe riportato. Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 Sentenza n. 7090/ 2015 pubbl . il 31/03/2015RG n. 9293/2012 Repert. n. 6533/ 2015 del 31/03/ 2015 4 Si costituiva in giudizio la convenuta Service Information Technology Srl (nel prosieguo, come detto, solo SIT Srl), la quale concludeva per l accoglimento delle rassegnate conclusioni. Con ordinanza pronunciata all udienza del 18/9/12 era concessa la provvisoria esecutoriet per la somma non contestata di ,12 euro, importo che risulta essere stato corrisposto in sede di accordo stragiudiziale, come dichiarato dal sostituto processuale del procuratore dell opposta all udienza di La causa veniva istruita documentalmente, essendo stata ritenuta non ammissibile ogni ulteriore attivit istruttoria.

10 Ed all udienza di del 27/10/14 era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies sono scaduti il 19/1/15. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va ribadito che indifferente riferirsi alla ditta, in persona del titolare, ovvero alla persona fisica, titolare della ditta stessa (cfr. Cass. 8784/98: La ditta e' segno distintivo dell'imprenditore, ma non e' soggetto distinto dal suo titolare, e pertanto questi, pur senza specificare la sua qualit , e' legittimato ad opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quella ; Cass.)