Transcription of REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO …
1 N. 1462/2001 Reg. ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE DI CUNEOSEZIONE CIVILE nella persona della Silvia Casarino ha pronunciato la seguenteSENTENZA nella causa promossa , ATTORE CONTROB anca, CONVENUTAG. Spa CONVENUTAU. F. Spa TERZA CHIAMATAS. S. I. Srl,TERZA CHIAMATAad oggetto: tutela del diritto di DELLE PARTIPer parte attrice:In atto di citazione: Previa occorrenda CTU volta a descrivere, sulla base della comparazione delle due opere, i caratteri di identit , formale e sostanziale, esistenti tra le stesse;previo accertamento della qualit di autore, in capo all attore, del programma realizzato dalla G. e, conseguentemente, dei diritti esclusivi conferitigli dall art. 64 bis L. d. A. e dei diritti di utilizzazione economica di cui all art. 12 L. d. A., inibire, ai sensi degli artt. 158 e 159 L. d. A., la continuazione dell attivit posta in essere dalle convenute societ in violazione del combinato disposto degli artt.
2 64 bis lett. b) e c) e 64 quater lett. c) e la rimozione dello stato di fatto lesivo del diritto dell attore;dichiararsi tenute, ai sensi dell art. 158 e, pertanto, condannarsi le convenute al risarcimento, in solido e/o alternativamente, a favore dell attore, del danno dallo stesso subito in conseguenza dell attivit posta in essere dalle convenute medesime nella misura da valutarsi, in questa sede, in via equitativa;ordinarsi, ai sensi dell art. 166 L. d. A., la pubblicazione su uno o pi giornali ed anche ripetutamente, a spese delle soccombenti, la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza di condanna;Con vittoria di spese ed onorari di causa .In udienza : L Avv. M. chiede il rigetto dell avversaria eccezione di incompetenza e richiama, per il resto, le conclusioni dell atto di citazione .Per parte convenuta Banca : Contrariis reiectis;in via preliminare di rito: dichiararsi l incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Cuneo, competente essendo il Tribunale Ordinario di Firenze o quello di Milano;nel merito: dichiararsi infondata nei confronti della conchiudente Banca e conseguentemente respingersi ogni attorea il favore delle spese di causa, assistenza e patrocinio.
3 Per parte convenuta G. : Contrariis reiectisnel rito e in via preliminare: dichiararsi l incompetenza per territorio del Tribunale civile di Cuneo e la competenza del Tribunale civile di Firenze o di Milano;nel merito e in via principale: rigettare integralmente le domande dell attore in quanto tutte illegittime ed infondate;in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, delle domande svolte contro la G. , accertare e dichiarare l obbligo della , con ogni conseguente condanna, a manlevare e tenere comunque indenne la G. da ogni e qualsivoglia condanna e/o conseguenza pregiudizievole ad essa derivante dal presente giudizio;in via riconvenzionale: a) inibire al Sig. la continuazione del servizio d investimenti finanziari da lui abusivamente svolto mediante il sito internet HYPERLINK " in violazione delle disposizioni del testo unico in materia bancaria e creditizia (D. Lgs.
4 1 settembre 1993 n. 385) condannandolo comunque al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, causato alla G. Spa con l anzidetta attivit illecita; b) ordinarsi, ai sensi dell art. 120 , la pubblicazione dell estratto della sentenza su uno o pi giornali, e anche ripetutamente, a spese del soccombente;in ogni caso: con il favore delle spese di causa, assistenza e patrocinio (con IVA e cassa forense) .Per la terza chiamata : Voglia l Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, cos giudicare:1. in via preliminare di rito:accertare e dichiarare l incompetenza per territorio del Tribunale ordinario di Cuneo, competente essendo il Tribunale di Firenze;2. nel merito:in via principale, previe le declaratorie del caso e di legge, rigettare tutte le domande proposte dall attore perch infondate in fatto e in diritto;in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell attore, attesa anche l estraneit di rispetto ai rapporti intercorsi tra l attore e la Banca e la G.
5 , rigettare le domande proposte dalle convenute Banca e G. nei confronti di ;in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l obbligo della di manlevare e tenere indenne la da ogni eventuale accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dal Sig. e/o dalle convenute G. e Banca nel presente giudizio;in ogni caso, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare l esistenza di un eventuale analogia di contenuto e/o di forma tra il materiale preparatorio del Sig. e il programma Pitagora e/o Pitagora SGR , previo accertamento dell anteriorit di Pitagora rispetto al materiale preparatorio del Sig. , accertarsi e dichiararsi l indebita riproduzione, modificazione e pubblicazione del suddetto programma Pitagora da parte del Sig. e la conseguente violazione dei diritti di utilizzazione economica di e, per l effetto, condannarsi il Sig.
6 Medesimo al risarcimento di ogni conseguente danno subito dalla , da calcolarsi in via Con vittoria di spese , diritti ed onorari .Per la terza chiamata Societ : Voglia l Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, cos giudicare:in via preliminare di rito:accertare e dichiarare l incompetenza per territorio del Tribunale ordinario di Cuneo, competente essendo il Tribunale di Firenze;nel merito:in via principale, previe le declaratorie del caso e di legge, rigettare tutte le domande proposte dall attore perch infondate in fatto ed in diritto;in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, anche solo parziale, di , rigettare la domanda di manleva da quest ultima avanzata nei confronti di , perch infondata in fatto e in diritto;in ogni caso, contenersi l eventuale risarcimento a carico di nei confronti di , nella misura che verr ritenuta equa da codesto Giudice, in ragione della collaborazione prestata da medesima nella realizzazione del programma per cui Con vittoria di spese , diritti ed onorari .
7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Banca e G. , esponendo:di avere intrapreso, fin dal 1997, lo studio di un programma finalizzato all erogazione di un servizio in allora inesistente di collocazione a mezzo Internet di prodotti finanziari in genere e di gestioni patrimoniali di fondi (OICR) in particolare;di avere proposto, negli anni successivi, le strategie commerciali ed operative legate ad una prima versione del programma di sua creazione a dirigenti e funzionari di alcuni intermediari autorizzati, tra i quali un funzionario della Banca;di avere effettuato, nel luglio 1999, una presentazione personalizzata del suo programma alla Banca, di avere trasposto il medesimo programma su un floppy-disk e di averlo quindi consegnato, unitamente ad un documento cartaceo riportante pagina per pagina, la spiegazione delle specifiche funzionalit del programma, ad un addetto allo smistamento della posta presso la sede della Banca.
8 Di avere successivamente appreso, da un intervista pubblicata il nell inserto Affari & Finanza del quotidiano La REPUBBLICA , che G. offriva alla propria clientela un nuovo servizio di gestione patrimoniale di fondi a mezzo Internet attraverso il sito HYPERLINK " ";di essersi reso conto che il servizio di G. si basava su un programma per elaboratore avente finalit operative analoghe a quelle del programma da lui studiato;che alla luce delle analogie grafiche e contenutistiche ravvisabili ictu oculi dal raffronto tra le due opere, il servizio di G. appariva un indebita rielaborazione, adattamento e pubblicazione su Internet del materiale preparatorio da lui elaborato;L attore lamentava di avere subito un ingente pregiudizio economico, in quanto lo sfruttamento non autorizzato dell opera aveva circoscritto notevolmente la possibilit di presentare il progetto ad altri operatori del settore, per l eventuale cessione di diritti di utilizzazione; chiedeva quindi previa eventuale allo scopo di descrivere, sulla base della comparazione delle due opere, i caratteri di identit , formale e sostanziale, esistenti tra le stesse, di accertare la propria qualit di autore del programma realizzato dalla G.
9 E, conseguentemente, la titolarit dei diritti esclusivi conferitigli dagli artt. 12 e 64 bis della l. 633/1941; di inibire la continuazione delle attivit poste in essere dalle convenute G. e Banca in violazione del suddetto diritto d autore e la rimozione dello stato di fatto lesivo di tale diritto; di condannarsi le societ convenute al risarcimento, in solido e/o alternativamente, del danno subito in conseguenza dell attivit posta in essere dalle convenute medesime, nella misura da valutarsi in via equitativa, e di ordinarsi la pubblicazione su uno o pi giornali ed anche ripetutamente, a spese delle convenute, della parte dispositiva della sentenza di , la Banca eccepiva l incompetenza territoriale del Tribunale di Cuneo; rilevava di essere stata convenuta in giudizio soltanto in quanto proprietaria del 49% delle azioni ordinarie di G., mentre non le era stata imputata alcuna diretta violazione del diritto d autore asserito da parte attrice, sottolineando come il Tribunale di Cuneo cos adito, avrebbe dovuto, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, pronunciare l inibitoria ad un utilizzazione avvenuta da parte di un soggetto (G.)
10 Che aveva operato ed ha la propria sede al di fuori del circondario. La Banca contestava che il programma applicativo del fosse stato illustrato a funzionari e dirigenti della banca medesima. La Banca rilevava infine che il programma di cui l attore aveva contestato l indebita utilizzazione da parte della G. era stato a questa concesso in licenza d uso dalla Banca eccepiva pertanto l incompetenza territoriale del Tribunale di Cuneo e chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree; chiedeva quindi di essere autorizzata a chiamare in giudizio , al fine di consentire a quest ultima di svolgere le proprie difese in ordine alla paternit del programma e per essere dalla stessa manlevata nel caso di dichiarazione di responsabilit della convenuta G., costituitasi in giudizio, eccepiva anch essa l incompetenza per territorio del Tribunale di Cuneo; rilevava, comunque, di avere utilizzato il software rivendicato da parte attrice come proprio, su licenza dell di Milano; chiedeva pertanto di essere autorizzata a chiamare in giudizio quest ultima, affinch la stessa potesse svolgere le proprie argomentazioni difensive in ordine al programma in oggetto e per fare accertare e dichiarare l obbligo di di garantire e tenere indenne la medesima G.