Transcription of CONCLUSIONI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Impiego pubblico Trattamento economico - Benefici e economici e di carriera - Dipendente comunale Diritto al beneficio della progressione economica orizzontale Categoria D Criteri di attribuzione della progressione orizzontale Contratti Collettivi - Ingiuste valutazioni dell'Amministrazione Mancata utilizzazione del curriculum professionale del dipendente - Violazione dei doveri di correttezza e buonafede del datore Esclusione SVOLGIMENTO di mansioni dirigenziali del dipendente Insussistenza - ,1375 cc;. Sentenza n. 284/07. Pronunziata il 11/05/2007. Depositata il 29/05/2007. REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI MODENA.
2 In composizione monocratica nella persona del giudice dott. Lucio Montorsi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa iscritta al n. 283/04 PROMOSSA DA. XX. rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Maria Rosa Pugnaghi nello studio della quale in Modena via Ruo Muro n. 65 . elettivamente domiciliata. PARTE ATTRICE RICORRENTE. CONTRO. Comune di Modena CONCLUSIONI . (omissis). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO . Con ricorso depositato in data 16 aprile 2004 XX esponeva di svolgere mansioni di funzionario del Comune di Modena con profilo di "collaboratore giuridico amministrativo" categoria giuridica D posizione giuridica D 3 ed economica D 4 assunta tempo indeterminato nell'anno 1990 e lamentava l'esclusione dal beneficio economico della progressione orizzontale prevista dal CCNL applicabile in seguito ad errate ed ingiuste valutazioni espresse ai fini della formazione della graduatoria finalizzata all'individuazione dei soggetti beneficiari, sia per l'incongruit del punteggio relativo alla voce "flessibilit ".
3 In considerazione della capacit di adattamento dimostrata a seguito del servizio prestato in vari settori dell'amministrazione completamente diversi fra loro, sia perch nella valutazione era stata omessa la considerazione del curriculum professionale, espressione dell'esperienza lavorativa formativa che ai sensi dell'articolo 5. del CCNL doveva invece essere considerata, sia perch la valutazione dell'attivit . lavorativa era stata riservata al dirigente del settore di destinazione qualora il dipendente avesse cambiato nel frattempo settore di attivit lavorativa, come appunto era accaduto nel caso della ricorrente, per la quale si era verificato che il dirigente che aveva espresso la valutazione l'aveva conosciuta per solo due mesi, mentre il dirigente della direzione generale ove la stessa in precedenza aveva prestato servizio e con il quale il dirigente attuale doveva rapportarsi era nel frattempo cambiato in quanto il precedente non prestava pi la propria attivit lavorativa presso il Comune di Modena.
4 Con conseguente inattendibilit della valutazione espressa. La ricorrente aveva comunque ottenuto un punteggio pari a 925 rientrante nella fascia di punteggio da 900-949 e l'amministrazione aveva riconosciuto beneficio economico a tutti i dipendenti che avevano ottenuto almeno 930 punti: la corretta applicazione dei criteri di valutazione avrebbe comportato, invece, il riconoscimento del beneficio economico. Sul punto, la ricorrente concludeva per il riconoscimento della seconda progressione economica con conseguente pagamento delle differenze retributive ovvero il risarcimento del danno per mancata promozione da quantificare in base alle differenze retributive o con valutazione equitativa.
5 Deduceva inoltre la ricorrente che l'amministrazione comunale non le stava corrispondendo una adeguata retribuzione economica per le prestazioni lavorative svolte presso il settore istruzione, in quanto essa era responsabile dell'ufficio gestione personale scolastico e aveva alle dipendenze 8 impiegati e doveva svolgere attivit di gestione e amministrazione del suddetto personale scolastico, ammontante a circa cinquecento persone: inoltre, il dirigente del settore istruzione aveva temporaneamente disposto il trasferimento alla sua diretta responsabilit dell'ufficio "qualificazione scolastica- supporti", comprendente 3 dipendenti, che gestiva le risorse per programmi speciali di ricerca a livello europeo oltre a varie iniziative.
6 Tali funzioni corrispondevano a quelle di natura dirigenziale previste dall'articolo 107 decreto legislativo n. 267. Concludeva pertanto per la corresponsione della retribuzione delle mansioni dirigenziali espletate dal 9 marzo 2000 al 30 giugno 2001 pari alla differenza di retribuzione tra la retribuzione della prima fascia di dirigenza e l'attuale retribuzione percepita. La ricorrente deduceva, ancora, di svolgere una funzione di direzione di unit . organizzative di particolare complessit , caratterizzata da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa che ben poteva essere ricompresa nell'area delle posizioni organizzative. L'omessa qualificazione della funzione di direzione sopra descritta come posizione organizzativa era da imputare ad una mancata analisi organizzativa, e funzionale delle strutture operative dell'ente il quale avrebbe dovuto prima definire le posizione organizzative e poi effettuare una selezione per verificare gli aventi diritto all'incarico.
7 L'amministrazione aveva disatteso, a danno dei dipendenti non dirigenti, lo spirito del CCNL che aveva inteso riconoscere economicamente il lavoro gestionale dei funzionari. Era da reputarsi illegittima la deliberazione di giunta n. 107 del 20 febbraio 2001 quale espressione di una discrezionalit esercitata in assenza di criteri rispettosi dei principi di logicit e correttezza. Dall'articolo 9 del CCNL si deduceva la necessit di una valutazione comparativa dei possibili candidati a ricoprire le posizioni organizzative, mentre doveva considerarsi illegittima la designazione ad personam da parte dei dirigenti dei soggetti che dovevano ricoprire le posizioni organizzative, laddove doveva invece essere stilata una graduatoria.
8 Sul punto, concludeva per il riconoscimento della posizione lavorativa al settore istruzione come posizione organizzativa, con conseguente remunerazione dell'attivit lavorativa attraverso la corresponsione della retribuzione non inferiore al valore medio delle altre posizioni organizzative dell'ente, oppure per il risarcimento dei danni per perdita di chance per mancata valutazione comparativa tramite selezione esterna od interna. Si costituiva in giudizio il Comune di Modena contestando le affermazioni e argomentazioni della ricorrente, deducendo la legittimit del proprio operato e concludendo per il rigetto delle domande della medesima. In corso di causa la ricorrente produceva altri documenti, contributi dottrinali e precedenti giurisprudenziali.
9 All'udienza del 11 maggio 2007 i difensori delle parti discutevano la causa riportandosi agli scritti difensivi, indi il giudice definiva il giudizio come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE. Le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento e vanno pertanto rigettate. 1) Per quanto concerne le contestazioni mosse dalla ricorrente all'operato dell'amministrazione comunale circa l'attribuzione delle progressione orizzontale, si osserva che le doglianze sono infondate con riferimento al punteggio conseguito per la voce "flessibilit " di cui al punto 6 dei fattori di valutazione delle prestazioni del dipendente di cui alla scheda di valutazione.
10 Il conseguito giudizio di "buono" (inferiore solo al giudizio di "eccellente") non certo incongruo o irragionevole rispetto ai vari servizi prestati dalla dipendente, e, d'altra parte, la capacit di adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali appare ipotesi riferibile al singolo ufficio ricoperto (vedi art. 5 comma 2 lettera d CCNL) e non al caso della copertura di una pluralit di uffici, che ipotesi evidentemente solo eventuale, riferibile ad un numero limitato di dipendenti, mentre la scheda di valutazione prevede tale giudizio in via generale per tutti i dipendenti. Infondato anche il rilievo circa la violazione dei principi di correttezza e buona fede cui il datore di lavoro tenuto ad uniformarsi nella gestione del rapporto di lavoro.