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REPUBBLICA ITALIANA-TRIBUNALE DI MODENA …

Previdenza sociale Indebito previdenziale: ripetizione - Indebita erogazione di somme a titolo previdenziale Periodo 87/96 Restituzione di quote dell indebito in base a requisiti reddituali - Ripetizione Presupposti Previdenza sociale Prescrizione e decadenza Indebita erogazione di somma titolo previdenziale Ripetizione Prescrizione estintiva decennale del diritto - Irripetibilit - cc; ; ; ; , 21,40 Dpr 488/68; Sentenza n. 286/05 Pronunziata il 28/09/2005 Depositata il 24/10/2005 REPUBBLICA ITALIANA-TRIBUNALE DI MODENA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO All'udienza del il tribunale di MODENA in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro di primo grado nella persona del Bisi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa da: XX, rappresentato e difeso in forza di procura speciale apposta in ricorso dall'Avv.

retroattiva; in subordine il diritto di ripetizione era comunque parzialmente prescritto, posto che la richiesta di rimborso era stata ricevuta solamente nella data predetta.

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1 Previdenza sociale Indebito previdenziale: ripetizione - Indebita erogazione di somme a titolo previdenziale Periodo 87/96 Restituzione di quote dell indebito in base a requisiti reddituali - Ripetizione Presupposti Previdenza sociale Prescrizione e decadenza Indebita erogazione di somma titolo previdenziale Ripetizione Prescrizione estintiva decennale del diritto - Irripetibilit - cc; ; ; ; , 21,40 Dpr 488/68; Sentenza n. 286/05 Pronunziata il 28/09/2005 Depositata il 24/10/2005 REPUBBLICA ITALIANA-TRIBUNALE DI MODENA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO All'udienza del il tribunale di MODENA in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro di primo grado nella persona del Bisi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa da: XX, rappresentato e difeso in forza di procura speciale apposta in ricorso dall'Avv.

2 Maria Cristina Bergamini, nel cui studio in MODENA elettivamente domiciliata. parte attrice CONTRO Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, sede provinciale di MODENA , rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti dall'Avv. Isabella Basile ed elettivamente domiciliato nel proprio ufficio legale presso la sede provinciale predetta. parte convenuta Conclusione di parte attrice dichiararsi irripetibile l'indebito de quo e condannarsi l'Inps alla restituzione delle somme trattenute, in subordine dichiarasi ripetibile solo quanto afferente al periodo non prescritto, spese rifuse e distratte. Conclusioni di parte convenuta: rigettarsi le domande attoree, spese come per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso introduttivo della lite parte ricorrente, esponeva che l'Inps in data le aveva notificato un indebito pari a gi lire.

3 , afferente l'arco temporale 1/1/87-31/12/96. L'indebito, deduceva la ricorrente, era totalmente irripetibile ex art 52 della legge n. 88/89 e ex art 13, comma 1 della legge n. 412/91, e non gi solo parzialmente limitatamente ad un quarto, come dall'Inps, (da ultimo), opinato, in base allo jus superveniens di cui all'art 1 comma 260 e seguenti della legge n. 662/96, e di cui all'art 38 della legge 448/01, posto che di tale normativa non era possibile una applicazione retroattiva; in subordine il diritto di ripetizione era comunque parzialmente prescritto, posto che la richiesta di rimborso era stata ricevuta solamente nella data predetta. L'Inps chiedeva il rigetto della domanda attorea, posto che unicamente applicabile doveva ritenersi la legge finanziaria del relativo all'anno 2002 o ove in parte pi favorevole la legge finanziaria relativa all'anno 1997.

4 E nella specie sia il reddito relativo all'anno 95 sia quello relativo all'anno 2000 conduceva solo alla parziale irripetibilit come dall'ente gi ritenuto in sede amministrativa e come da ultimo affermato anche dalla sezioni unite civili del giudice di legittimit . Infondata poi doveva ritenersi l'eccezione di prescrizione, risultando la medesima interrotta da precedenti richieste prodotte dalla stessa parte ricorrente. All'odierna udienza la causa,sulle conclusioni trascritte in epigrafe, era definita come da separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE L'applicabilit del diritto alla speciale retentio di cui all'art 52 della legge (o ratione temporis) del previgente art 80 del RD si era nel tempo (a seguito di copiosa giurisprudenza anche di legittimit a volte inevitabilmente contraddittoria, causa l'elevato numero delle controversie e le particolarit delle relative fattispecie) assai ristretta.

5 Ne rimanevano da ultimo estranei gli indebiti relativi ad assegni familiari (SU 1316/95), quelli relativi all'integrazione al tm ex art 6 della legge (SU 1965/95) Si veda tale ultimo arresto: "La ripetibilit delle somme versate a titolo di integrazione al trattamento minimo e non dovute per mancanza dei presupposti di cui all'art. 6, comma 1, del 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella l. 11 novembre 1983 n. 638 - a norma del quale l'erogazione dell'integrazione al minimo ammissibile soltanto nel caso in cui non venga superato un dato limite di reddito - prescinde dalla sussistenza di un errore commesso dall'INPS nella fase di erogazione delle suddette somme (e non pertanto sussumibile nelle ipotesi disciplinate dagli art. 2033 , 80 del 28 agosto 1924 n. 1422, 52 della l. 9 marzo 1989 n. 88, e 13 della l. 30 dicembre 1991 n.)

6 412, che attribuiscono rilievo all'errore), ma ammessa in quanto espressamente prevista dall'art. 6, comma 11-quinquies, del n. 463 del 1983 citato che, nel presupporre una fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione ed il momento in cui pu venir meno il requisito reddituale, esclude la rilevanza dell'errore da parte dell'istituto nell'erogazione di somme non dovute." Cassazione civile sez. un., 22 febbraio 1995, n. 1965 Con sentenza n. 3058/95 sempre a sezioni unite la Corte Suprema aveva ribadito (quanto alle indebite erogazioni conseguenti all'assenza del requisito reddituale ex art DL n. 463/83, le stesse osservazioni svolte in tema di integrazione al tm e cio che, postulando la normativa (si veda l'art 8 del DL convertito nella legge ), una sfasatura temporale tra la corresponsione della pensione di invalidit e la comunicazione delle condizioni reddituali, attesi anche i tempi tecnici amministrativi di esame delle relative dichiarazioni, non ricorreva un errore in senso proprio imputabile all'ente previdenziale, ma l'indebito era per cos dire fisiologico ed inevitabile (onde l'inapplicabilit - nella specie tutte le dichiarazioni reddituali sono state inoltrate successivamente o al massimo contestualmente agli anni di riferimento - della retentio di cui all'art 80 dei RD n.)

7 1422/24 o all art 52 della legge La si veda sia in massima che per esteso: "in tema di indebito pagamento della pensione d'invalidit per superamento del limite di reddito previsto dalla legge, la ripetibilit delle relative somme fondata sulla specifica norma dell'art. 8 del 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella l. 11 novembre 1983 n. 638, che, non consentendo di configurare l'errore supposto dall'art. 2033 e previsto dagli artt. 80 28 agosto 1924 n. 1472, 52, l. 9 marzo 1989 n. 88 e 13, l. 30 dicembre 1991 n. 412, esclude l'applicabilit delle relative discipline dell'indebito previdenziale succedutesi nel tempo." Cassazione civile sez. un., 16 marzo 1995, n. 3058 Inps c. Giacometti Giust. civ. Mass. 1995, 619 Informazione previd. 1995, 508 Foro it. 1995, 1, 1817 Orient. giur. lav. 1995, 752 Sentenza N 3058 deI 16-03-1995 Sez.

8 UU Previdenza ed assistenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione invalidit , vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento - Indebito - Ripetibilit - Condizioni - Art. 8 n. 463 del 1983. SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Sigg. Magistrati: Dott. Antonio BRANCACCIO Primo Presidente Onofrio FANELLI Pres. di Sez. Antonio IANNOTTA Pres. di Sez. Raffaele NUOVO Consigliere Girolamo GIRONE Consigliere Renato SGROI Consigliere Vincenzo BALDASSARRE Consigliere Francesco AMIRANTE Consigliere Erminio RAVAGNANI Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13459-91 del , proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS -, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli Angelo Antonino, Maria Teresa Ricci, Aldo Catalano, Luigi Maresca che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso; Ricorrente contro GIACOMETTI PAOLO, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n.

9 47, presso l'Avv. Franco Agostini che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso; Controricorrente avverso la sentenza n. 176-91 del tribunale di Gorizia in data dep. il ( n. 9-90); udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno - la relazione della causa svolta dal Cons. Rei. Dott. Ravagnani; udito l'Avv. De Angelis per delega Catalano; udito il nella persona deI Dr. Mario Di Rienzo Avv. Gen. Presso la Corte Suprema di Cassazione che conclude con l'accoglimento del ricorso. * * * FATTO Il tribunale di Gorizia - riformando la decisione del Pretore di quella citt - ha ritenuto che Paolo Giacometti - titolare di pensione di invalidit a carico dell'INPS - non avesse diritto ai ratei della stessa per il periodo 1 gennaio 1984 - 31 dicembre 1986 ai sensi degli artt. 6 e 8 L. 638-83 - avendo superato i limiti di reddito in conseguenza della riscossione di trattamenti di cassa integrazione relativi ad anni precedenti.

10 Il tribunale ha ritenuto che per accertare il superamento del limite reddituale va fatto riferimento all'anno in cui gli emolumenti vengono incassati e non a quello cui sono relativi. Ha escluso, tuttavia, che l'INPS potesse ripeterli, in quanto l'art. 52 L. 88-89 ha posto come limite alla non ripetibilit delle somme erroneamente erogate dall'istituto previdenziale solo la sussistenza del dolo dell'assicurato, non avendo alcun rilievo la natura dell'errore che ha determinato l'indebito. La decisione stata impugnata dall'INPS con ricorso per cassazione; resiste il Giacometti con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria * * * DIRITTO Con l'unico complesso motivo l'INPS, deducendo "violazione e falsa applicazione degli artt. 52 legge 9 marzo 1989 e n. 88 e 8 legge 11 novembre 1983 n.


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