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DIRETTIVA 2000/54/CE DEL PARLAMENTO …

ITGazzetta ufficiale delle Comunit 262/21 DIRETTIVA 2000/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 18 settembre 2000relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologicidurante il lavoro(settima DIRETTIVA particolare ai sensi dell 'articolo 16, paragrafo 1, della DIRETTIVA 89/391/CEE)IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO dell 'UNIONEEUROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in partico-lare l'articolo 137, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione,visto il parere del Comitato economico e sociale (1),previa consultazione del Comitato delle regioni,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 deltrattato (2),considerando quanto segue:(1)La DIRETTIVA 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro irischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologicidurante il lavoro [settima DIRETTIVA ]

17.10.2000 IT GazzettaufficialedelleComunitàeuropee L262/25 Articolo 13 Notificazione all'autorità competente 1. L'autorità competente riceve preventiva notificazione dell'usoperlaprimavoltadiquantosegue:

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1 ITGazzetta ufficiale delle Comunit 262/21 DIRETTIVA 2000/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 18 settembre 2000relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologicidurante il lavoro(settima DIRETTIVA particolare ai sensi dell 'articolo 16, paragrafo 1, della DIRETTIVA 89/391/CEE)IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO dell 'UNIONEEUROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in partico-lare l'articolo 137, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione,visto il parere del Comitato economico e sociale (1),previa consultazione del Comitato delle regioni,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 deltrattato (2),considerando quanto segue:(1)La DIRETTIVA 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro irischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologicidurante il lavoro [settima DIRETTIVA particolare, ai sensidell'articolo 16, paragrafo 1, della DIRETTIVA 89/391/CEE (3)] ha subito diverse e sostanziali modifica-zioni (4).

2 Opportuno, a fini di chiarezza e razionalit ,procedere alla codificazione della DIRETTIVA 90/679/CEE.(2)L'osservanza delle prescrizioni minime atte a garantireun migliore livello di sicurezza e di salute per quantoconcerne la protezione dei lavoratori contro i rischiderivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante illavoro costituisce un'esigenza inderogabile per assicurarela sicurezza e la salute dei lavoratori.(3)La presente DIRETTIVA una DIRETTIVA particolare ai sensidell'articolo 16, paragrafo 1, della DIRETTIVA 89/391/CEEdel Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attua-zione di misure volte a promuovere il miglioramentodella sicurezza e della salute dei lavoratori durante illavoro (5).

3 Pertanto le disposizioni di detta DIRETTIVA siapplicano pienamente al settore dell 'esposizione deilavoratori agli agenti biologici, fatte salve le disposizionipi vincolanti e/o specifiche contenute nella presentedirettiva.(4)Una pi precisa conoscenza dei rischi derivanti dall'e-sposizione agli agenti biologici nell'ambito del lavoropu essere ottenuta tramite la tenuta di registri e dicartelle.(5)L'elenco e la classificazione degli agenti biologici devonoessere regolarmente esaminati ed aggiornati in base allenuove scoperte scientifiche.(6)Per alcuni agenti biologici opportuno prevedere indica-zioni complementari alla loro classificazione.

4 (7)I datori di lavoro devono adeguarsi ai nuovi sviluppitecnologici al fine di migliorare la tutela della salute e lasicurezza dei lavoratori.(8)Devono essere prese misure preventive per garantire latutela della salute e la sicurezza dei lavoratori esposti agliagenti biologici.(9)La presente DIRETTIVA costituisce un elemento concretonel quadro della razionalizzazione della dimensionesociale del mercato interno.(10)A norma della decisione 74/325/CEE del Consiglio (6), ilcomitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tuteladella salute sul luogo di lavoro deve essere consultatodalla Commissione per l'elaborazione di proposte in talesettore.

5 Esso stato consultato per l'elaborazione delleproposte relative alle direttive del Consiglio inserite nellapresente codificazione.(11)La presente DIRETTIVA deve far salvi gli obblighi degli Statimembri relativi ai termini di attuazione indicati nell'alle-gato VIII, parte B,HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :CAPO IDISPOSIZIONI GENERALIA rticolo 1 Oggetto1. La presente DIRETTIVA ha per oggetto la protezione deilavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare perla loro sicurezza e la loro salute dall'esposizione agli agentibiologici durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore.

6 (1) GU C 75 del , pag. 15.(2) Parere del PARLAMENTO europeo del 13 giugno 2000 (non ancorapubblicato sulla Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del17 luglio 2000.(3) GU L 374 del , pag. 1. DIRETTIVA modificata da ultimodalla DIRETTIVA 97/65/CE della Commissione (GU L 335 , pag. 17).(4) Cfr. allegato VIII, parte A.(6) GU L 185 del , pag. 15. Decisione modificata da ultimodall'atto di adesione del 1994.(5) GU L 183 del , pag. ufficiale delle Comunit 262/222. Le disposizioni della DIRETTIVA 89/391/CEE si applicanointegralmente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salvele disposizioni pi rigorose e/o specifiche contenute nellapresente La presente DIRETTIVA si applica fatte salve le disposizionidella DIRETTIVA 90/219/CEE del Consiglio (1) e della direttiva90/220/CEE del Consiglio (2).

7 Articolo 2 DefinizioniAi fini della presente DIRETTIVA , si intende per:a) agente biologico : qualsiasi microrganismo, anche se gene-ticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassitaumano che potrebbe provocare infezioni, allergie o tossicit ;b) microrganismo : qualsiasi entit microbiologica, cellulare omeno, in grado di riprodursi o di trasferire materiale gene-tico;c) coltura cellulare : il risultato della crescita in vitro di cellulederivate da organismi agenti biologici sono suddivisi in quattro gruppi di rischio,a seconda del livello di rischio di infezione:1) agente biologico del gruppo 1: un agente che presentapoche probabilit di causare malattie in soggetti umani;2) agente biologico del gruppo 2: agente che pu causaremalattie in soggetti umani e costituire un rischio per ilavoratori; poco probabile che si propaghi nella comunit ;sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche oterapeutiche.

8 3) agente biologico del gruppo 3: un agente che pu causaremalattie gravi in soggetti umani e costituisce un seriorischio per i lavoratori; l'agente biologico pu propagarsinella comunit , ma di norma sono disponibili efficacimisure profilattiche o terapeutiche;4) agente biologico del gruppo 4: un agente che pu provo-care malattie gravi in soggetti umani e costituisce un seriorischio per i lavoratori; pu presentare un elevato rischio dipropagazione nella comunit ; non sono disponibili, dinorma, efficaci misure profilattiche o 3 Campo di applicazione Individuazione e valutazionedei rischi1. La presente DIRETTIVA si applica alle attivit nelle quali ilavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici acausa della loro attivit Per qualsiasi attivit che possa comportare un rischio diesposizione ad agenti biologici, si deve determinare la natura, ilgrado e la durata dell 'esposizione dei lavoratori, in modo dapoter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratorie determinare le misure da i lavori che comportano un'esposizione a diversi gruppi diagenti biologici.

9 I rischi sono valutati in base al pericolo presen-tato da tutti gli agenti biologici pericolosi valutazione viene rinnovata periodicamente e comunqueogniqualvolta si verifichi un cambiamento di condizioni chepossa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti datore di lavoro fornisce alle autorit competenti, dietro lororichiesta, gli elementi utilizzati per tale Si procede alla valutazione di cui al paragrafo 2 sulla basedi tutte le informazioni disponibili, compreso quanto segue:a) la classificazione degli agenti biologici che presentano opossono presentare un pericolo per la salute umana, confor-memente all'articolo 18;b) le raccomandazioni emananti da un'autorit competente,che segnalano la necessit di controllare l'agente biologicoper proteggere la salute dei lavoratori qualora questi siano opossano essere esposti a tali agenti a causa della loro attivit lavorativa;c) le informazioni sulle malattie che possono essere contratte acausa dell 'attivit lavorativa svolta;d) i potenziali effetti allergenici o tossicogenici derivanti dall'at-tivit lavorativa svolta.

10 E) la conoscenza di una patologia da cui sia affetto un lavora-tore e che sia da porre in relazione diretta con la sua attivit 4 Applicazione dei vari articoli riguardo alla valutazione deirischi1. Gli articoli da5a17el'articolo 19 non si applicano se irisultati della valutazione di cui all'articolo 3, dimostrano chel'esposizione e/o l'esposizione potenziale avvengono rispetto aun agente biologico del gruppo 1 senza rischio identificabileper la salute dei deve tuttavia rispettare il punto 1 dell 'allegato Se i risultati della valutazione di cui all'articolo 3 dimo-strano che l'attivit non comporta la deliberata intenzione dilavorare con agenti biologici o di utilizzarli, ma pu implicarel'esposizione dei lavoratori a detti agenti.


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