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Domande nuove e modifica della domanda in sede …

[Giurisprudenza]Il nuove e modifica della domanda in sede di opposizionea decreto ingiuntivoCassazione civile sez. VI, 11/12/2017, n. 29619. Pres. Armano. civile - Domande nuove - Domande riconvenzionali - modifica della domanda - Distinzione - modifica in sede diopposizione a decreto ingiuntivoIl "discrimen" tra domanda nuova -inammissibile, se non sia"conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni delconvenuto" - e domanda modificata, stato rinvenuto dalleSezioni Unite nel carattere ampliativo del thema decidendum chepresentano le Domande nuove rispetto invece al caratteresostitutivo della modifica (la domanda "nuova" si aggiunge aquella originariamente formulata; la domanda "modificata"implica invece la sostituzione della domanda successiva a quellaoriginaria), non essendo ricavabile dalla norma processualealcuna differenza invece quanto alla possibilit di variazionedeglielementiidentificativifon damentali(causapetendi,petitum) egualmente consentiti ad entrambe le Domande : "con lamodificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamenterinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alladom)

[Giurisprudenza] Il Caso.it frazionamento delle pretese con proliferazione di cause attinenti il medesimo rapporto ed il pericolo della formazione di giudicati

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1 [Giurisprudenza]Il nuove e modifica della domanda in sede di opposizionea decreto ingiuntivoCassazione civile sez. VI, 11/12/2017, n. 29619. Pres. Armano. civile - Domande nuove - Domande riconvenzionali - modifica della domanda - Distinzione - modifica in sede diopposizione a decreto ingiuntivoIl "discrimen" tra domanda nuova -inammissibile, se non sia"conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni delconvenuto" - e domanda modificata, stato rinvenuto dalleSezioni Unite nel carattere ampliativo del thema decidendum chepresentano le Domande nuove rispetto invece al caratteresostitutivo della modifica (la domanda "nuova" si aggiunge aquella originariamente formulata; la domanda "modificata"implica invece la sostituzione della domanda successiva a quellaoriginaria), non essendo ricavabile dalla norma processualealcuna differenza invece quanto alla possibilit di variazionedeglielementiidentificativifon damentali(causapetendi,petitum) egualmente consentiti ad entrambe le Domande : "con lamodificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamenterinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alladomandasiccomeformulataneiterminipre cedentiallamodificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda comemodificata pi rispondente ai propri interessi e desideratarispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta ingiudizio.

2 Una differente ricostruzione renderebbe, come gi evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica previstacome diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibiledi incidere neppure in parte sugli elementi identificativi delladomanda".[In tale quadro ricostruttivo delle facolt riconosciute alle partinella fase di trattazione si colloca la modifica della domandamonitoria effettuata, nel caso di specie, dall'opposto nellacomparsa di costituzione e risposta che ha ritenuto non pi conveniente - di fronte alla opposizione della societ assicurativaintesa a contestare la stessa "validit del titolo" contrattuale- laopzione originariamente esercitata di ricorrere al pi agevolericorso monitorio, sebbene limitato al solo credito liquido, essendofunzionale la scelta del creditore -che come visto si inscrive nellefacolt processuali accordate dall'art.]

3 183 , comma 5 - aconcentrare nell'ambito dello stesso giudizio l'accertamento dellamedesima prestazione ex contractu, essendo conforme taleobiettivo al principio di economica dei mezzi processuali e diragionevole durata dei processi (art. 111 Cost.), intesi ad evitare ilRiproduzione riservata1[Giurisprudenza]Il delle pretese con proliferazione di cause attinenti ilmedesimo rapporto ed il pericolo della formazione di giudicaticontrastanti (cfr. amplius Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 4090del 16/02/2017 che ritiene non abusivo il frazionamento dellepretese derivanti dal medesimo rapporto, soltanto ove sussista esia dimostrato uno specifico ed oggettivo interesse del creditore).](Massime a cura di Redazione IL Riproduzione riservata)FATTO E DIRITTOIL COLLEGIO:Premesso:La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n.

4 653, haconfermato la decisione di prime cure che aveva revocato il decretoingiuntivo emesso a favore di , rideterminando l'importo del creditoallo stesso spettante a titolo di riscatto della polizza assicurativa "casovita" stipulata con Nuova Tirrena (successivamenteincorporata in Groupama Assicurazioni ), e condannato la societ assicurativa opponente al pagamento del capitale garantito al netto deidiritti fissi e variabili (pari al 5% del premio) per costi di acquisizione egestionedelcontratto,dichiarandoinammis sibileladomandariconvenzionale proposta dal T. nella comparsa di costituzione e rispostarelativa alla rivalutazione del capitale ed alla liquidazione degli interessisulla somma che risulter dovuta. Rilevava il Giudice di appello che ilricorso monitorio aveva ad oggetto soltanto la somma capitale e che ledomande riconvenzionali, in quanto non derivanti dalle eccezioniformulate dalla societ opposta non potevano qualificarsi come"reconventio reconventionis", incontrando il limite delle nuove domandeprevisto dall'art.

5 183 Inoltre le CGA prevedevano al punto 'onere a carico dell'assicurato delle spese di gestione della polizza e taleclausola non era stata sostituita dalle parti in quanto la schedadenominata "entit dei caricamenti" non era stata contrassegnata n diversamente compilata:- La sentenza di appello stata impugnata per cassazione dal T. con duemotivi;- Resiste con controricorso Groupama :- il primo motivo (violazione degli artt. 36 e 183 , in relazione all' , comma 1, n. 3 (recte n. 4)) il ricorrente che la riserva di agire separatamente per laliquidazione dell'importo rivalutato della sorte capitale richiesta con ildecreto ingiuntivo, era determinata dalla illiquidit del credito che nonpoteva pertanto essere richiesto con il ricorso monitorio.

6 In ogni caso laintegrazione della pretesa anche in relazione a tale voce contrattuale,configurava una mera "emendatio" e non anche una "mutatio libelli", edunque doveva ritenersi consentita alla stregua della facolt accordataall'art. 183 Ove poi ritenuta una nuova domanda , non potevaegualmente andare incontro a preclusione in quanto l'opponente avevachiesto anche l'accertamento negativo del rapporto contrattuale ed inbase a tale domanda riconvenzionale, era consentita la formulazionedella indicata "reconventio reconventionis".Riproduzione riservata2[Giurisprudenza]Il Corte d'appello ha posto a base della decisione il seguente sillogismo:- Il creditore ha richiesto nel ricorso monitorio il pagamento della sortecapitale (riscatto indennizzo assicurazione caso vita) con riserva diseparata azione per il pagamento delle somme dovute a titolo dirivalutazione contrattuale della sorte capitale.

7 - L'oggetto del giudizio rimaneva circoscritto al solo credito per che la condanna al pagamento anche della sorte rivalutata,richiesta con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo introdotto dalla ingiunta Nuova ,integrauna"nuovadomanda", argomento risulta deficitario sulla premessa minore, e quindi erratonella incontestato che la "riserva di separata azione" era stataformulata nel ricorso monitorio, in relazione all'importo corrispondentealla "rivalutazione" del capitale riscattato, da calcolarsi secondo i criteripredeterminati nella polizza: l'art. 5 delle "Condizioni Contrattuali"(riportato nel ricorso per cassazione a pag. 5), prevedeva infatti che ilcapitale "garantito" investito, doveva essere rivalutato "secondo lamoltiplicazione della misura percentuale del rendimento del fondo diriferimento (Tirrena Tre), come previsto dall'art.

8 3 del regolamento delFondo, su base annuale, per l'aliquota di riferimento a seconda delcapitaleinvestito,previadetrazionedel lo0,75%abeneficiodell'assicuratore".Orbe ne la statuizione del Giudice di appello secondo cui il ricorrente,riservandosi di agire separatamente per conseguire la "rivalutazioneconvenzionale del capitale", avrebbe determinato una delimitazioneoriginaria dell'oggetto del giudizio, come tale "immodificabile" nelprosieguo del giudizio a cognizione piena introdotto dalla opposizionedella societ assicurativa, non applica correttamente le nozioni di "causapetendi" e "petitum" che vengono a delimitare l'ambito della cognizionedel rapporto dedotto in giudizio, che non limitato alla "editio actionis"del ricorrente monitorio ma deve essere definito, all'esito della fase ditrattazione, anche in considerazione delle eccezioni, difese.

9 Domandericonvenzionali svolte dall'opponente e delle modifiche e precisazionidelle Domande ed eccezioni gi proposte, consentite alle parti ai sensidell'art. 183 premesso il precedente Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 14057 del28/05/2008, cui si richiama la Corte territoriale (e che non trattadirettamente la questione della "riserva" della azione, ma si limita aprenderne atto, ai fini di verificare la estensione della efficacia oggettivadel giudicato formatosi nel giudizio in cui il creditore aveva formulata lariserva) concerneva un contratto di appalto nel quale l'appaltatore avevaagito in giudizio per ottenere il pagamento di corrispettivi contrattuali,facendo riserva di separata domanda per ottenere il diverso compensoper la esecuzione di lavori extracontrattuali.

10 Non vi dubbio, quindi, chein quel caso, non soltanto i "petita" ma anche i fatti costitutivi dellepretese fossero diversi, integrando pertanto autonome Domande idonee,in quanto tali, a definire l'oggetto del giudizio in relazione a quelle soledomande effettivamente proposte, e legittimando la conclusione per cuila successiva formulazione della richiesta di compensi non aventi titolonel contratto "facendo seguito alla riserva contenuta in citazione,Riproduzione riservata3[Giurisprudenza]Il "mutatiolibelli",pacificamenteinammissib ile non essendo stato accettato su di essa il contraddittorioperch , essendo fuori discussione che la "riserva" di proporre unadomanda non equivale alla domanda stessa, la pretesa di innestare suuna riserva la domanda , formulata in prosieguo in secondo grado,corrispondente al contenuto di quella riserva incontrava necessariamentela preclusione di cui all'art.


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