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Giuseppe Felli FALLIMENTO E PROCEDURA …

Giuseppe FelliFALLIMENTO E PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE IN CORSO IL CREDITO FONDIARIO E IL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART. 41 D. LGS 385/93 -Nei rapporti tra esecuzione immobiliare promossa dal creditore fondiario e FALLIMENTO , l art. 41 D. Lgs 383/95 introduce un privilegio meramente processuale per il credito fondiario che si estende anche alla fase di distribuzione del ricavato - Trattasi di privilegio avente natura provvisoria, perch subordinato, a seguito dell intervento del curatore nel giudizio di esecuzione, all accertamento definitivo della spettanza del credito fondiario all interno della PROCEDURA fallimentare Spetta al curatore dimostrare in che misura il credito fondiario stato riconosciuto e ammesso al passivo fallimentare La prova della definitivit fallimentare del credito fondiario costituisce condizione indispensabile per l assegnazione definitiva della somma ricavata dalla vendita da parte del giudice dell esecuzione in favore della banca - Tribunale Civile di Frosinone Sezione Esecuzioni Immobiliari - Giudice Pepe Ordinanza del (Creditore proc.)

giuseppe felli fallimento e procedura esecutiva immobiliare in corso – il credito fondiario e il privilegio processuale ex art. 41 d. lgs 385/93 -

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1 Giuseppe FelliFALLIMENTO E PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE IN CORSO IL CREDITO FONDIARIO E IL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART. 41 D. LGS 385/93 -Nei rapporti tra esecuzione immobiliare promossa dal creditore fondiario e FALLIMENTO , l art. 41 D. Lgs 383/95 introduce un privilegio meramente processuale per il credito fondiario che si estende anche alla fase di distribuzione del ricavato - Trattasi di privilegio avente natura provvisoria, perch subordinato, a seguito dell intervento del curatore nel giudizio di esecuzione, all accertamento definitivo della spettanza del credito fondiario all interno della PROCEDURA fallimentare Spetta al curatore dimostrare in che misura il credito fondiario stato riconosciuto e ammesso al passivo fallimentare La prova della definitivit fallimentare del credito fondiario costituisce condizione indispensabile per l assegnazione definitiva della somma ricavata dalla vendita da parte del giudice dell esecuzione in favore della banca - Tribunale Civile di Frosinone Sezione Esecuzioni Immobiliari - Giudice Pepe Ordinanza del (Creditore proc.)

2 I. Creditore interv. FALLIMENTO T. L. ) Il che allo stato l opposizione ex art. 617 risulta tempestivamente formulata avverso l atto preclusivo dell effetto giuridico contestato;rilevato inoltre che l art. 41 introduce un privilegio meramente processuale e provvisorio, attribuendo all Istituto di Credito Fondiario le somme ricavate dalla vendita immediatamente, ma solo nella misura in cui il relativo credito stato riconosciuto in sede fallimentare e salva verifica in sede distributiva;rilavato che nella specie la curatela, in tal senso onerata, ha dimostrato l entit della somma riconosciuta al creditore fondiario in sede concorsuale;ritenuto conseguentemente di dover modificare l ordinanza di aggiudicazione provvisoria impugnata riconoscendo al creditore fondiario il pagamento diretto ex art. 41 solo nella indicata misura;visto l art. 617 l ordinanza del prevedendo che l aggiudicatario versi direttamente ex art. 41 al creditore fondiario la somma pari al credito a questo riconosciuto in sede fallimentare ( ,79, oltre ad ,57 per interessi legali).

3 Conferma per il resto l impugnata ordinanza ed il rinvio la prosecuzione della all udienza l inizio del giudizio di merito con termine all opponente sino l iscrizione della causa a * * *Antefatto e vicende processualiLa concisa, ma assai significativa, ordinanza che si annota stata emessa dal Giudice dell Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Frosinone nell ambito di una PROCEDURA esecutiva individuale promossa da un Istituto di Credito Fondiario, i cui tratti salienti vengono sinteticamente giudizio promosso dal creditore fondiario, a seguito del FALLIMENTO della societ proprietaria dell immobile oggetto di esecuzione, interveniva la curatela fallimentare che chiedeva l attribuzione della (futura) somma ricavata dalla vendita per procedere al riparto concorsuale secondo l ordine di varie vicissitudini che hanno innestato diversi sub-procedimenti (che ugualmente meriterebbero una menzione all interno di questa rivista) si teneva la vendita innanzi al Giudice dell Esecuzione con conseguente aggiudicazione dell esito della vendita la curatela intervenuta insisteva, coerentemente alle premesse, in via principale per l attribuzione della somma ricavata al FALLIMENTO , in subordine 1chiedeva che la somma ricavata venisse assegnata al creditore fondiario in via provvisoria, condizionandola al definitivo accertamento, in sede fallimentare, della spettanza del credito fondiario, in relazione agli altri crediti fallimentari (eventualmente) con esso Questo, in realt , l argomento che costituisce il particolare oggetto del presente Giudice dell Esecuzione respingeva le richieste della curatela e richiamando l art.

4 41 n. 385/93 2, confermava le modalit di vendita previste nell originaria ordinanza di vendita questo punto, per la curatela fallimentare intervenuta si poneva un problema di strategia processuale 4 non irrilevante, poich occorreva decidere se rinviare all udienza di precisazione del credito 5 la proposizione di ogni legittima istanza a tutela del concorso dei crediti fallimentari, oppure proporre senza indugi opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di cui all art. 617 di non poco conto visto che era in ballo la tutela dei crediti fallimentari e il rispetto della par condicio creditorum caso di specie, la curatela fallimentare optava per la proposizione di opposizione agli atti esecutivi, nella speranza di un revirement da parte del giudice dell esecuzione, sulla scorta delle riferite argomentazioni con cui si chiedeva privilegiare la sede fallimentare (ipotesi principale) per effettuare il riparto della somma ricavata dalla vendita, pur nel rispetto dell art.

5 41 del 385/93, secondariamente instando per l assegnazione provvisoria della somma al creditore procedente (ipotesi subordinata), in attesa della definitivit dell accertamento del relativo credito nella sede udienza fissata per la comparizione delle parti a seguito del ricorso proposto ex art. 617 si costituiva il creditore fondiario che (ovviamente!!) si opponeva alla richiesta modifica, mentre la curatela fallimentare insisteva nell accoglimento del particolare, la curatela depositava copia dello stato passivo del FALLIMENTO , da cui si evinceva che il creditore fondiario procedente era stato ammesso al passivo concorsuale per la somma di ,79, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi dalla data di dichiarazione del FALLIMENTO sino alla vendita dell una vivace discussione il giudice dell esecuzione emetteva l ordinanza in commento e accoglieva l ipotesi subordinata sollevata dalla curatela fallimentare, modificando, in parte qua, la precedente ordinanza con cui aveva stabilito la diretta corresponsione del prezzo in favore del creditore procedente (rectius la parte del prezzo corrispondente al credito dell Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di PROCEDURA ) e stabilendo per l aggiudicatario l obbligo di versare direttamente ex art.

6 41 al creditore fondiario la somma pari al credito a questo riconosciuto in sede fallimentare ( ,79, oltre ad ,57).Sul privilegio processuale del credito fondiario e gli opposti orientamenti ermeneutici Premesso l antefatto processuale 7 e tutto quanto ne seguito, la questione che si annota offre spunti di riflessione che il lettore, operatore e pratico del diritto, non mancher di noto a tutti che la materia che ci occupa stata profondamente innovata dall entrata in vigore del Bancario introdotto con D. Lgs 385/93 di questa riforma, il rapporto tra creditore fondiario e, pertanto, esecuzione immobiliare iniziata dal creditore fondiario e FALLIMENTO non era regolato da alcuna specifica prassi, invero, si ratificava la legittimit del procedimento che, per primo, giungeva alla conclusione della vendita Art. 41 n. 2 Bancario - D. Lgs. 385/93: L azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari pu essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di FALLIMENTO del debitore.

7 Il curatore ha facolt di intervenire nell esecuzione. La somma ricavata dall esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla Banca, viene attribuita al FALLIMENTO .3 Modalit che, per agevolare il lettore e per quanto interessa, vengono riportate: art. 5: ove l immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del 1905 n. ai sensi dell art. 38 D. Lgs 385/93 l aggiudicatario dovr versare direttamente all Istituto mutuante, ai sensi dell art. 41 del Decreto Legislativo, entro il termine di giorni sessanta dall aggiudicazione definitiva (settanta giorni dall asta), la parte del prezzo corrispondente al credito dell Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di PROCEDURA , nonch depositare l eventuale residuo con le modalit indicate al punto 4)..).4 Non solo processuale, alla luce della significative conseguenze sostanziali che l attribuzione della somma ricavata dalla vendita in favore del creditore fondiario, al di fuori delle regole e condizioni del riparto fallimentare, avrebbe potuto produrre per la massa dei creditori insinuati al FALLIMENTO .

8 5 Udienza nella quale, in ipotesi di mancato accordo tra i creditori ex art. 514 , l eventuale controversia sorta in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita, sarebbe divenuta oggetto di giudizio petitorio ex art. 510 6 La delicatezza della questione e la stringatezza dei tempi imposta all art. 617 fanno ben immaginare al lettore, operatore e pratico del diritto, la febbrile attivit consultiva, scritta e orale, che intervenne tra il legale della curatela, il curatore fallimentare e il giudice delegato al FALLIMENTO , come prassi in questi Come riferito sub 6), l antefatto stato sinteticamente ripercorso per rendere l idea del diuturno lavor o che ebbe a svilupparsi ed a interessare gli organi della PROCEDURA fallimentare circa la strategia processuale da adottare per gli interessi del Che ha abrogato il testo unico del 1905 ( 16 luglio 1905 n. 646), che pur con le sue contraddizioni ed inadeguatezze al sistema normativo, aveva comunque tenuto su un sistema creditizio e un sistema processuale L art.

9 41 D. Lgs 383/95 ha fortunatamente risolto questo problema, posto che, sovente, in passato accadeva che sia il giudice dell esecuzione che il giudice delegato fossero occupati per la liquidazione del medesimo bene; una duplicazione di attivit (pensiamo altres al creditore fondiario e al curatore impegnati a compiere gli stessi atti di promozione della vendita), fonte di dispersione di denaro ed energia. Questo doppio regime aveva comunque ricevuto avallo anche da Cass. n. 582 in Giust. Civ., 1985, l abrogazione pressoch totale del del 1905 10 e, per quanto qui interessa, con l introduzione dell art. 41 del 1993, il Legislatore ha sancito il principio per cui l Istituto di credito pu proseguire l esecuzione sia che l abbia iniziata prima del FALLIMENTO , sia il curatore prevista la facolt (non l obbligo) di intervenire nell esecuzione iniziata dal creditore fondiario, per cui si pacificamente sostenuto come il credito fondiario sia, nella fattispecie, assistito da privilegio processuale 11.

10 Circa l interpretazione della norma e soprattutto sulla sua applicazione pratica, gi all indomani della sua entrata in vigore 12, sono tuttavia emersi i primi una parte, c era chi vi vedeva, sulla scorta del dato testuale, la precisa volont del Legislatore di voler trasferire nell ambito del procedimento fallimentare ogni decisione concernente la ripartizione della somma, da attuarsi nel rispetto dell ordine di privilegio previsto dalla altra, c era chi interpretava la previsione come chiaramente enunciativa del principio della necessit di soddisfare statim e all interno della PROCEDURA esecutiva individuale le ragioni creditorie dell Istituto fondiario, salvo poi assegnare la parte eccedente della somma ricavata dalla vendita al sul primo dato testuale su cui i suoi sostenitori 13 hanno fondato il riferito convincimento chiaramente costituito dalla parola riparto (La somma ricavata dall esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al FALLIMENTO ).


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