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TRIBUNALE di MODENA S E N T E N Z A

Esecuzione forzata - Precetto Opposizione agli atti esecutivi (riqualificazione della domanda) - Nullit del precetto Mancata indicazione degli estremi del decreto ingiuntivo - Carenza di requisiti necessari allo scopo Insussistenza Esecuzione forzata Opposizione all esecuzione Nullit della notificazione del decreto ingiuntivo Improponibilit dell opposizione Facolt del rimedio dell opposizione tardiva all ingiunzione ex cpc - , 615, 617,650,654 cpc; Sentenza n. 1848/06 Pronunziata il 10/11/2006 Depositata il 27/11/2006 TRIBUNALE di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della Seconda Sezione civile dr. Pietro Iovino ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa iscritta al n.

Esecuzione forzata - Precetto – Opposizione agli atti esecutivi (riqualificazione della domanda) - Nullità del precetto – Mancata indicazione degli estremi del decreto ingiuntivo - Carenza di requisiti necessari allo scopo – Insussistenza –

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1 Esecuzione forzata - Precetto Opposizione agli atti esecutivi (riqualificazione della domanda) - Nullit del precetto Mancata indicazione degli estremi del decreto ingiuntivo - Carenza di requisiti necessari allo scopo Insussistenza Esecuzione forzata Opposizione all esecuzione Nullit della notificazione del decreto ingiuntivo Improponibilit dell opposizione Facolt del rimedio dell opposizione tardiva all ingiunzione ex cpc - , 615, 617,650,654 cpc; Sentenza n. 1848/06 Pronunziata il 10/11/2006 Depositata il 27/11/2006 TRIBUNALE di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della Seconda Sezione civile dr. Pietro Iovino ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa iscritta al n.

2 2904/02 TRA XX , domiciliato in MODENA al Martiri della Libert , presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. prof. Francesco Marani. OPPONENTE CONTRO YY domiciliata in MODENA alla Via Mar della Cina n. 28, presso lo studio del proprio difensore e procuratore Avv. Elena Bernardi, unitamente all'avv. Giovanni Franchi del foro di Parma. OPPOSTO OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO Conclusioni precisate all'udienza del : ATTORE - OPPONENTE "Voglia l TRIBUNALE adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa sospensione dell'esecuzione: In via preliminare di rito: - previo richiamo, se del caso, del fascicolo relativo alla causa di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi iscritta al n.

3 1176/95 RG del TRIBUNALE di MODENA , dichiarare l'inammissibilit , l'improcedibilit , o come meglio ritenuto, dell'atto di precetto notificato da YY ad XX in data 31 maggio 2002, con ogni conseguente provvedimento; In via principale di merito: - dichiararsi nullo, inefficace, o come meglio ritenuto, l'atto di precetto notificato da YY ad XX in data 31 maggio 2002, per i motivi illustrati nel corso del giudizio, nonch per ogni altro e/o diverso titolo, con ogni conseguente provvedimento; In via strettamente subordinata di merito: - accertare che il dott. XX creditore nei confronti del Sig. YY della somma complessiva di . ,40, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, e conseguentemente - dichiarare estinto per compensazione, ai sensi degli artt.

4 1241 e ss cod. civ., il credito vantato dal Sig. YY nei confronti del dott. XX , fino alla concorrenza del credito dell'opponente, con conseguente declaratoria della parziale insussistenza del diritto del Sig. YY di procedere ad esecuzione forzata e della nullit dei precetto, con riserva di far valere ogni altro diverso credito e/o titolo nei confronti del medesimo; In ogni caso: - condannare il Sig YY alla refusione di tutte le spese relative alla presente opposizione." CONVENUTO - OPPOSTO "Precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta." SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione, regolarmente notificata il , XX conveniva in giudizio YY , opponendo il precetto notificato il , con il quale, in forza di decreto ingiuntivo del TRIBUNALE di MODENA , notificato il 26 luglio 1994 e divenuto esecutivo e munito di formula esecutiva in data 8 marzo 2002 s'intimava il pagamento di Euro 7,971,94, oltre le spese successive.

5 Deduceva in proposito: 1. la nullit dell'atto per violazione dell'art. 654 cpc, non essendo indicata n la data n gli estremi del decreto ingiuntivo n il provvedimento per effetto del quale lo stesso sarebbe divenuto esecutivo n chi lo avrebbe emesso e quando; 2. l'inammissibilit e/o improcedibilit del precetto per pendenza di altra opposizione a precetto anteriore, notificato il fondato, sullo stesso titolo esecutivo, anch'esso impugnato con giudizio pendente rubricato al n. 1176/95 innanzi al medesimo TRIBUNALE adito; 3. nullit della notificazione del decreto ingiuntivo, perch avvenuta per compiuta giacenza in base a norme dichiarate illegittime costituzionalmente dalla C.

6 Cost. con cent, n. 346/98, con, conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo, inidoneo a costituire titolo esecutivo; 4. insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per parziale estinzione del credito azionato per compensazione con il proprio credito di Euro ,52, vantato in virt della sentenza del TRIBUNALE di MODENA e successivi oneri; 5. nullit del precetto per incomprensibilit del calcolo degli interessi moratori richiesti. Chiedeva l'accoglimento delle conclusioni espressamente indicate in citazione. Si costituiva tempestivamente, con comparsa depositata il , YY , contrastando la domanda nel merito, ad esclusione dell'eccepita compensazione cui espressamente aderiva: In assenza di richieste istruttorie e su espressa richiesta delle parti la causa era assegnata a sentenza con il termine di gg.

7 60 per il deposito delle comparse e di gg. 20 per le memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla base delle ragioni esposte in citazione la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 1^ co., cpc limitatamente alla nullit dell'atto di precetto per assenza delle indicazioni, assertivamente necessarie, degli estremi relativi al decreto ingiuntivo e come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1^ co., cpc per le restanti ragioni. Preliminarmente occorre rilevare l'abbandono delle domande sub 2) e 5) atteso il totale silenzio serbato dopo le puntuali e convincenti argomentazioni dell'opposto, mantenuto anche nelle comparse conclusionali e di replica, nonostante nella prima di esse la controparte abbia discusso le questioni.

8 In particolare si legga il punto 3 della comparsa di replica di parte attorea dove espressamente si richiamano le ragioni d'opposizione d'interesse tra le quali nessuna menzione vi per le argomentazioni che il TRIBUNALE sostiene abbandonate. In via preliminare va rilevata la proponibilit dell'opposizione agli atti esecutivi, essendo stato rispettato il termine perentorio di giorni cinque per la sua proposizione. La questione non discussa ma, come ben noto, rimessa anche al rilievo d'ufficio. L'atto opposto risulta notificato il , mentre l'opposizione risulta notificata il Nel merito la stessa per , come da subito eccepito da controparte, priva di fondamento, eccetto l'invocata compensazione cui l'opposta ha totalmente aderito.

9 Quanto alla ragione sub I deve rilevarsi che non contestato nonch provato documentalmente dall'atto impugnato, che il precetto contiene la seguente testuale dicitura in forza di decreto ingiuntivo del TRIBUNALE di MODENA , notificato il 26 luglio 1994 e divenuto esecutivo e munito di formula esecutiva in data 8 marzo 2002 . Tale indicazione sufficiente e rispettosa del dettato normativo imposto dall'art. 480, 3^ co., e dall'art. 654, 2^co., cpc in quanto contiene tutti gli elementi essenziali prescritti e necessari perch l'atto raggiunga il suo scopo, ossia mettere il debitore nelle condizioni di conoscere l'esistenza dei presupposti generali per l'esecuzione, indicati dagli artt.

10 479 e 475 cpc. Occorre, poi, evidenziare che: a) soltanto il requisito della data di notificazione del titolo esecutivo, quando avvenuta separatamente da quella del precetto, richiesto a pena di nullit dall'art. 480 cit., e non quelli menzionati dall'art. 654 cpc; b) nella specie rileva l'applicabilit di principi dichiarati dall'art. 156 cpc, per cui le nullit sono tassative; c) infine, l'atto ha raggiunto abbondantemente lo scopo come dimostra l'odierna causa ma anche e soprattutto, il contegno dell'opponente attestato dalle molteplici opposizioni avverso altri precetti fondati sul medesimo titolo, che in parte lo hanno anche visto vincitore. Del resto in situazioni differenti e ben pi gravi di quella oggi opposta perch relative all'omessa o inesatta indicazione nell'atto di 'precetto della data di notifica del titolo esecutivo, la Suprema Corte ha stabilito che tale vizio non importa la nullit dello stesso precetto, se da 'questo risultino elementi idonei a far individuare senza incertezze il titolo giudiziale medesimo in forza del quale s'intende procedere esecutivamente (cfr.


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