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Sentenza n.21/04 Deciso il 02/03/04 - fondazioneforense.it

1 Sentenza Deciso il 02/03/04 Deposito il 02/03/04 Esecuzione forzata Espropriazione presso terzi Accertamento dell obbligo del terzo Regime probatorio a carico del creditore pignorante (Cassa Edile) - Prova del debito del terzo verso l esecutato Rapporto di subappalto Sussistenza - Appalto privato Ausiliari dell appaltatore Azione diretta ex cc verso il subcommittente terzo pignorato Prova dell estinzione del debito del terzo - Compensazione fra il debito verso l esecutato ed il rimborso verso gli ausilari dell esecutato e gli Enti Previdenziali - Ammissibilit Fatto estintivo anteriore al pignoramento Necessit - , 2704,2917 cc; ,548 cpc; ; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi Il Giudice Unico dott. Riccardo Di Pasquale, ha emanato la seguente Sentenza Nella causa civile iscritta al n. 4522/2002 promossa da: FONDO ASSISTENZA LAVORATORI EDILI ARTIGIANI ( ) di AREZZO, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Stefano Pucci - domiciliato in Arezzo Via Calamandrei n.

3 Motivi della decisione Si tratta di giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cpc promosso da FALEA di Arezzo –creditore procedente- nei confronti di YY scrl –terza pignorata- e

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1 1 Sentenza Deciso il 02/03/04 Deposito il 02/03/04 Esecuzione forzata Espropriazione presso terzi Accertamento dell obbligo del terzo Regime probatorio a carico del creditore pignorante (Cassa Edile) - Prova del debito del terzo verso l esecutato Rapporto di subappalto Sussistenza - Appalto privato Ausiliari dell appaltatore Azione diretta ex cc verso il subcommittente terzo pignorato Prova dell estinzione del debito del terzo - Compensazione fra il debito verso l esecutato ed il rimborso verso gli ausilari dell esecutato e gli Enti Previdenziali - Ammissibilit Fatto estintivo anteriore al pignoramento Necessit - , 2704,2917 cc; ,548 cpc; ; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi Il Giudice Unico dott. Riccardo Di Pasquale, ha emanato la seguente Sentenza Nella causa civile iscritta al n. 4522/2002 promossa da: FONDO ASSISTENZA LAVORATORI EDILI ARTIGIANI ( ) di AREZZO, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Stefano Pucci - domiciliato in Arezzo Via Calamandrei n.

2 127,. difeso dagli BUSATTI SARA del Foro di Arezzo e FORNACIARI PAOLO del Foro di Reggio Emilia con domicilio eletto in Carpi presso la Cancelleria del Tribunale - in virt di procura speciale apposta a margine dell atto di citazione. ATTORE Contro YY , con sede in Carpi - Via Pisacane n. 2, 02371080333 CONVENUTA CONTUMACE E ZZ , in persona del legale rappresentante ZZ, con sede in Bibbiena (AR) via C. Marx 1, 01657050512,. difesa dall avv. NICASTRI NICOLA con studio in Gioia del Colle (BA) Via Roma 7 rappresentante nel presente giudizio in virt di procura speciale apposta a margine della comparsa di costituzione. CONVENUTA Avente ad oggetto: ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO EX ART. 548 CPC Conclusioni per la parte attrice: Piaccia all Giudice unico designato accertare l esistenza e l entit del credito della ZZ srl in persona del legale rappresentante corrente in Bibbiena (AR) alla via C. Marx 1 nei confronti della YY scrl in persona del legale rappresentante corrente in Carpi alla via C.

3 Pisacane n. 2 alla data della notifica del pignoramento presso terzi ovvero al 19/2/2002. Con vittoria di onorari e spese. Conclusioni per la parte convenuta: n. _____ Sent. n. _____ n. _____ Cron. n. _____ Rep. 2L Giudice adito voglia rigettare in toto la domanda attorea, perch infondata in fatto e in diritto, con conseguente declaratoria di insussistenza di qualsiasi credito del FALEA nei confronti di ZZ, e declaratoria di insussistenza di qualsiasi credito di quest ultima nei confronti della YY scrl , con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze di causa. Svolgimento del processo Il Fondo Assistenza Lavoratori Edili Artigiani (di seguito solo FALEA) di Arezzo ha agito esecutivamente nei confronti della SC ZZ srl (di seguito solo ZZ srl, per brevit ), con atto di pignoramento presso terzi, sulla base di titolo costituito da decreto ingiuntivo del Tribunale di Arezzo sezione lavoro del 29/12/01, munito di formula esecutiva in data 4/1/02.

4 Con atto di pignoramento, notificato in data 18 e 21/2/02, FALEA ha dichiarato di sottoporre a pignoramento, fino alla concorrenza del credito di Euro ,61 (pari a Lire ), le somme dovute alla societ esecutata dal terzo YY scrl , con sede in Carpi, che aveva commissionato a ZZ lavori edili nel cantiere per la costruzione del Nuovo Ospedale della YY. All udienza del 6/3/02 la terza pignorata YY scrl ha reso la dichiarazione ex art. 547 cpc; il terzo ha dichiarato di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti dalla ZZ srl impresa subappaltatrice di lavori edili nel cantiere del Nuovo Ospedale della Versilia , ha precisato che i lavori sono terminati il 15/12/01 e che dalla contabilit definitiva risultava dovuta alla subappaltatrice la somma di Euro ,00, ma che avendo ricevuto richieste di pagamenti dai lavoratori della ZZ e da FALEA di Lucca per importi superiori a Euro ,00, non aveva corrisposto alcuna somma ed aveva incamerato gli importi del saldo fine lavori in compensazione legale con il diritto al rimborso, almeno parziale, di quanto dovr essere corrisposto ai lavoratori ed agli Enti Previdenziali , ai sensi dell art.

5 18 legge 55 del 1990 e dell art. 1676 La creditrice pignorante FALEA ha chiesto l assegnazione delle somme dovute da YY scrl a ZZ, sostenendo che la dichiarazione del terzo doveva ritenersi positiva, essendo giuridicamente infondata la pretesa di compensazione (v. foglio di deduzioni al verbale d udienza del 20/3/02). Il giudice dell esecuzione, ritenuto che la dichiarazione doveva essere considerata come negativa, preso atto della contestazione da parte di FALEA, vista la subordinata istanza ex art. 548 cpc volta ad accertare l esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo pignorato, ha fissato per la comparizione delle parti avanti a s , ex art. 180 cpc, l udienza del 25 settembre 2002 ore 11 seg., assegnando al creditore istante termine fino al 60 giorno anteriore per la notifica al terzo ed al debitore di un atto di citazione a comparire a tale udienza, avente il contenuto prescritto dall art. 163 cpc (v. ordinanza 24/4/2002, unitamente a copia degli atti della procedura esecutiva).

6 Si costituiva in giudizio il solo debitore esecutato ZZ srl, concludendo come in epigrafe. La terza pignorata YY scrl non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Successivamente ZZ srl si disinteressava del giudizio non comparendo pi alle udienze. La causa, senza attivit istruttoria, veniva posta in decisione, ai sensi dell art. 281 quinquies cpc, all udienza del 18/6/2003, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell art. 190 cpc. 3 Motivi della decisione Si tratta di giudizio di accertamento dell obbligo del terzo ex art. 548 cpc promosso da FALEA di Arezzo creditore procedente- nei confronti di YY scrl terza pignorata- e ZZ srl debitrice esecutata-. Vanno fatte alcune premesse sulla natura del presente giudizio e sul principio dell onere della prova. Il creditore pignorante o intervenuto-, alla stregua di chiunque altro faccia valere un diritto in giudizio, tenuto a provare l esistenza del credito del proprio debitore esecutato (art.)

7 2697 cc). Solo raggiunta tale prova si pone la successiva- questione della eccezione del terzo pignorato di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato. Il terzo deve provare non soltanto il fatto estintivo dedotto, ma anche l anteriorit di esso al pignoramento (art. 2917 cc), con i limiti di opponibilit rispetto al creditore, della data delle scritture e delle quietanze (v. art. 2704 cc). Cos la Suprema Corte: Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 548 ) mentre al creditore spetta l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, a quest'ultimo spetta l'onere di provare di avere estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno la esistenza del credito supposta dal pignorante. Cassazione civile, sez. III, 8 giugno 1994, n. 5547 Nel caso in esame il problema sorto in sede esecutiva perch il terzo pignorato ha espressamente dichiarato di non essere debitore della soc.

8 Esecutata ZZ srl e di non dovere corrispondere il saldo del corrispettivo del subappalto. L esecutante aveva richiesto al giudice dell esecuzione non tanto di interpretare la dichiarazione del terzo, bens di valutarne l opponibilit nei suoi confronti. Ma il compito del giudice dell esecuzione di interpretazione della dichiarazione del terzo non pu spingersi al punto di verificare la fondatezza di eventuali riserve e/o contestazioni (per inadempimento, danni subiti, compensazione, ) legate a vicende del rapporto contrattuale, dal quale lo stesso credito trae origine, antecedenti alla formazione del vincolo espropriativo. Ci che rileva in sede esecutiva semplicemente il significato positivo o negativo, e non gi fondato o infondato, della dichiarazione del terzo. Stante il tenore della dichiarazione del terzo e delle richieste dell esecutante il ha affermato la esistenza di dichiarazione negativa contestata ed ha provveduto all istruzione della causa ex art.

9 548 cpc. Nel presente giudizio di accertamento dell obbligo del terzo deve affermarsi che, sulla base della stessa dichiarazione del terzo pignorato, sussiste la prova che alla data di notifica del pignoramento vi era un credito di ZZ srl nei confronti di YY scrl di Euro ,00 (i lavori sono terminati il 15/12/01 e dalla contabilit definitiva risultava dovuta alla subappaltatrice la somma di Euro ,00). Si deve passare all esame della successiva questione della prova del fatto estintivo dell obbligazione, antecedente al pignoramento, dedotto da YY scrl . Sostiene la soc. YY che, avendo ricevuto richieste di pagamenti dai lavoratori della ZZ e da FALEA di Lucca per importi superiori a Euro ,00, non aveva corrisposto alcuna somma ed aveva incamerato gli importi del saldo fine lavori in compensazione 4legale con il diritto al rimborso, almeno parziale, di quanto dovr essere corrisposto ai lavoratori ed agli Enti Previdenziali , ai sensi dell art.

10 18 legge 55 del 1990 e dell art. 1676 L eccezione di YY rimasta sfornita di prova. Nel presente giudizio, nel quale YY non si costituita, tali richieste di pagamenti sono rimaste mere asserzioni del terzo pignorato, mentre dovevano esser provate - documentalmente o con testimoni. Non si condivide la ricostruzione giuridica dell istituto di cui all art. 1676 operato da parte attrice in atto di citazione. La giurisprudenza ha precisato che la norma di cui all'art. 1676 attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto dovuto in conseguenza della prestazione dell'attivit svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato: azione pienamente distinta ed autonoma rispetto a quella che, eventualmente, venga simultaneamente proposta nei confronti dell appaltatore - datore di lavoro; tra appaltatore e committente si configura un mero rapporto di solidariet in relazione all'obbligo di pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazioni eseguite dal lavoratore (Cassazione civile, sez.)


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